§ 3.16.284 - L.R. 5 aprile 2022, n. 5.
Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:05/04/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.
Art. 2.  Adeguamento degli impianti.
Art. 3.  Mansioni e certificazione.
Art. 4.  Norme a favore del collocamento dei disabili.
Art. 5.  Norma finale.


§ 3.16.284 - L.R. 5 aprile 2022, n. 5.

Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.

(G.U.R. 8 aprile 2022, n. 16 - S.O. n. 15)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.

1. Alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

1. L'Amministrazione della Regione siciliana, gli enti pubblici e le aziende dalla stessa dipendenti, vigilati o controllati nonché gli enti locali della Regione e le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono assumono per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico ovvero in possesso delle qualifiche professionali riconosciute equipollenti dallo Stato e iscritto negli appositi elenchi a norma della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.

2. Qualora il centralino telefonico sia dotato di più posti operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 51 per cento di essi è riservato ai privi della vista in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge per centralino telefonico si intende sia quello dotato di uno o più posti operatore sia quello dotato di impianto telefonico collegato con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, sistemi telematici e selezione passante ad una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento.";

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni." [1].

 

     Art. 2. Adeguamento degli impianti.

1. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 e successive modificazioni sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro e possono chiedere un contributo a copertura delle relative spese al Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 21 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

 

     Art. 3. Mansioni e certificazione.

1. I privi della vista di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni possono chiedere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio producendo una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge da almeno sei mesi le funzioni di centralinista ovvero delle altre qualifiche professionali riconosciute equipollenti, unitamente alla documentazione sanitaria di cui alla lettera b) del comma 3 del suddetto articolo 1 della legge n. 113/1985.

 

     Art. 4. Norme a favore del collocamento dei disabili.

1. L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni da parte dei datori di lavoro privati è condizione per ottenere dalla Regione l'erogazione di contributi o vantaggi economici a qualunque titolo.

 

     Art. 5. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 93 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.