§ 2.9.174 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 32.
Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:18/12/2021
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.9.174 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 32.

Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.

(G.U.R. 24 dicembre 2021, n. 59 - S.O. n. 74)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti continuano ad applicarsi, a domanda, anche in ragione di fatti verificatisi anteriormente alla data del 17 settembre 1999.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.