Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 07/01/2008 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Intese intergovernative |
Art. 4. Copertura finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 94.1.e13 - L. 7 gennaio 2008, n. 15.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.
(G.U. 5 febbraio 2008, n. 30)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3. Intese intergovernative
1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
Art. 4. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa [1]
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India di seguito denominati congiuntamente come le «Parti» e singolarmente la «Parte»:
- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della difesa;
- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni riguardanti la sicurezza e a consolidare le rispettive capacità difensive;
- riaffermando gli impegni contenuti nel memorandum of Understanding nel campo dei materiali per la difesa del 4 novembre 1994;
hanno stabilito quanto segue:
ARTICOLO 1
1.1 Le Parti Contraenti agiranno in conformità alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.
ARTICOLO 2
2.1 L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della difesa della Repubblica italiana e del Ministero della difesa della Repubblica dell'India.
2.2 Le necessarie consultazioni tra le Parti avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Nuova Delhi allo scopo di raggiungere un accordo su eventuali specifici programmi di cooperazione per attuare e completare questo Accordo.
ARTICOLO 3
3.1 La cooperazione fra le Parti Contraenti può comprendere i seguenti campi:
a) sicurezza e politica di difesa;
b) operazioni umanitarie e di peace-keeping;
c) partecipazione ad esercitazioni congiunte o multilaterali;
d) organizzazione, struttura e gestione dei rispettivi Ministeri della difesa delle Forze armate;
e) questioni ambientali connesse con le Forze armate;
f) industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della difesa;
g) interscambio di materiali d'armamento;
h) medicina, sport, storia militare e diritto.
3.2 La cooperazione militare può non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.
ARTICOLO 4
4.1 La cooperazione fra le Parti può svilupparsi nelle seguenti forme:
a) Incontri e scambi di visite dei Ministri della difesa, Comandanti in capo, loro sostituti o Vice-capi delle Forze armate e altro personale autorizzato;
b) scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
c) organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
d) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
e) contatti fra istituzioni militari similari;
f) discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi, seminari;
g) visite a navi e aerei militari ed altre strutture militari;
h) scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
i) scambi di attività culturali e sportive;
j) contatti tra industrie per la difesa e istituti di ricerca e sviluppo.
ARTICOLO 5
5.1 In conformità alle rispettive normative nazionali vigenti in materia e allo scopo di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento, le Parti si sono accordate su un'eventuale cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a) armi da fuoco e relativo munizionamento;
b) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
c) bombe, mine, razzi missili, siluri e loro apparecchiature di controllo;
d) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
e) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
f) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
g) sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici, e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
h) materiali specifici per l'addestramento militare;
i) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
j) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
k) satelliti;
l) sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti, inclusi gli equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
m) equipaggiamenti per la guerra elettronica;
n) computers ed informazioni tecnologiche;
o) qualsiasi altro equipaggiamento col reciproco consenso.
5.2 Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse per le rispettive Forze armate sarà svolto nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. La cooperazione in altri campi di interesse per entrambe le Parti sarà specificata in seguito con Accordi tecnici ad hoc.
ARTICOLO 6
6.1 Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.
6.2 La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.
6.3 La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.
6.4 I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:
- la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza; - la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.
6.5 Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.
6.6 Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.
ARTICOLO 7
7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà pagato alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.
ARTICOLO 8
8.1 Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.
8.2 Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate per quanto riguarda:
a) le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b) le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
8.3 Nell'ipotesi di cui alla lettera b), le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.
ARTICOLO 9
9.1 Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati.
9.2 Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate.
9.3 Ai fini del presente Accordo:
- per «informazione classificata» si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza; - per «documento classificato» si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per «materiale classificato» si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.
9.4 Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:
Per la Repubblica Italiana |
Per la Repubblica dell'India |
SEGRETISSIMO |
TOP SECRET |
SEGRETO |
SECRET |
RISERVATISSIMO |
CONFIDENTIAL |
RISERVATO |
RESTRICTED |
9.5 Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.
9.6 Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.
9.7 Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti delle due Parti. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.
ARTICOLO 10
10.1 In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali.
ARTICOLO 11
11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
11.2 Il presente Accordo potrà essere modificato, in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
11.3 Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua denuncia o come altrimenti stabilito da entrambe le Parti.
11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.
[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2009 (Comunicato pubblicato nella G.U. 30 giugno 2009, n. 149).