§ V.1.56 - L.R. 30 novembre 2021, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:30/11/2021
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 16 della L.R. n. 56/1980.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980.
Art. 3.  Interventi in aree individuate dal PPTR.
Art. 4.  Ampliamento delle attività produttive.
Art. 5.  Integrazione all'articolo 12 della L.R. n. 20/2001.
Art. 6.  Modifica alla L.R. n. 25/2021.
Art. 7.  Utenze di derivazione acque sotterranee gestite da ARIF.


§ V.1.56 - L.R. 30 novembre 2021, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee.

(B.U. 3 dicembre 2021, n. 150)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 16 della L.R. n. 56/1980.

1. Al dodicesimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) sostituire le parole: "e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica" con le seguenti: "in apposita sezione nel sito web del Comune interessato, ai sensi della vigente normativa statale in materia di trasparenza".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980.

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) Nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e al fine di soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole, è ammessa la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le attività connesse a quella agricola.

g-ter) L'esigenza della costituzione di nuovi fabbricati è consentita solo nel caso in cui quelli esistenti non abbiano alternative rispetto al riuso e/o alla trasformazione e va dimostrata attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale e/o di riconversione e/o di ammodernamento dell'attività agricola, asseverato da tecnico abilitato nel rispetto della normativa di settore.

g-quater) I nuovi fabbricati vanno realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, onde evitare la realizzazione di insediamenti isolati, fatta salva l'osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale nonché di carattere igienico-sanitario previste per specifici insediamenti zootecnici.".

 

CAPO II

Disposizioni in materia urbanistica

 

     Art. 3. Interventi in aree individuate dal PPTR. [1]

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia), così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021, sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 ed elaborato attraverso co-pianificazione Stato- Regione unilateralmente inderogabile, alle condizioni che l'intervento sia conforme alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR e che siano acquisiti nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica.

 

     Art. 4. Ampliamento delle attività produttive.

1. Nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332, per ampliamento delle attività produttive si intende l’aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell’attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume [2].

2. Gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive di cui al comma 1, non costituiscono variante urbanistica e sono rilasciati secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera e) e all'articolo 20, del D.P.R. 380/2001 [3].

 

CAPO III

Modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)

 

     Art. 5. Integrazione all'articolo 12 della L.R. n. 20/2001.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), dopo la lettera e-bis.) è aggiunta la seguente:

"e ter) incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980.".

 

CAPO IV

Modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie)

 

     Art. 6. Modifica alla L.R. n. 25/2021.

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) è abrogato.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee

 

     Art. 7. Utenze di derivazione acque sotterranee gestite da ARIF.

1. Le utenze di derivazione di acque sotterranee funzionali al corretto esercizio degli impianti di irrigazione affidati in gestione all'Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali (ARIF) in forza della legge regionale istitutiva 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia i attività irrigue e forestali), nonché alle finalità e ai compiti alla stessa attribuiti nell'ambito delle attività irrigue, sono soggette al regime concessorio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee).

2. Entro il 31 agosto 2022, l'ARIF, con riferimento alle utenze di derivazione di acque sotterranee funzionali al corretto esercizio degli impianti di irrigazione affidati ai sensi della L.R. n. 3/2010, nonché alle finalità e ai compiti alla stessa attribuiti nell'ambito delle attività irrigue, ai fini della regolarizzazione degli approvvigionamenti gestiti, inoltra alla struttura competente della Regione Puglia, seguendo le procedure applicabili ratione temporis, apposita istanza di concessione.

3. All'istanza di concessione è allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee di cui all'allegato 1), paragrafo 2, della L.R. n. 18/1999. L'istanza è accompagnata altresì dalla ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione regionale, delle spese di istruttoria e del pagamento del canone di concessione arretrato, da calcolarsi a decorrere dalla data di avvenuta consegna degli impianti irrigui all'ARIF, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L.R. n. 3/2010.

4. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 19-bis della L.R. n. 18/1999, il rilascio della concessione di cui alla presente norma non prevede l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

5. La concessione è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per una durata di cinque anni, ed è revocata per motivi di pubblico interesse. In forza della presentazione dell'istanza, nelle more del rilascio del provvedimento concessorio, è consentito l'esercizio provvisorio delle utenze di derivazione di acque sotterranee funzionali all'assolvimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 3/2010, in considerazione delle ragioni di interesse pubblico derivanti dall'esigenza di garantire la disponibilità irrigua in favore degli utenti serviti, fermo restando il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.

6. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, quale costo ambientale e della stessa risorsa, ai sensi del r.d. 1775/1933, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente) e della L.R. n. 18/1999, da determinarsi secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Il canone annuo, dovuto dall'ARIF, è introitato dalla Regione Puglia per essere destinato al finanziamento degli interventi a sostegno delle attività e dei compiti attribuiti alla stessa ARIF ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 3/2010. A tal fine, nel bilancio autonomo della Regione Puglia, esercizio finanziario 2021, è istituito apposito capitolo di entrata sul titolo 03, tipologia 100, con una previsione di euro 40 mila, comprensiva delle annualità pregresse, da collegare ad apposito capitolo di uscita di nuova istituzione sulla missione 16, programma 1, titolo 1, per lo stesso importo. Per le annualità 2022 e 2023 la previsione di entrata e di spesa sui predetti capitoli è pari a euro 4 mila. Per le ulteriori annualità si provvede con le successive leggi di bilancio. Il recupero dei suddetti costi da parte dell'ARIF, insieme a quelli derivanti dai servizi erogati, avviene mediante l'applicazione del sistema tariffario ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 152/2006.

7. Decorso il termine di cui al comma 2, senza che vi sia stata la presentazione di domanda di concessione, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta, nomina un commissario ad acta che, previa verifica delle particolari ragioni di interesse pubblico generale al mantenimento delle opere di derivazione, provvede alla presentazione di detta domanda alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di nomina.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2022, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell’8 luglio 2021,».

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2022, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell’art. 10 della L.R. 3/2022.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2022, n. 240, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.