Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 27/12/2021 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 15 della l.r. 19/2008) |
Art. 2. (Riconoscimento debito fuori bilancio) |
Art. 3. (Destinazione avanzo di amministrazione del Consiglio regionale) |
Art. 4. (Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora s.p.a. in ARIA s.p.a. e conseguenti modifiche alle [...] |
Art. 5. (Accordi tra società partecipate in modo totalitario e Fondazione Human Technopole) |
Art. 6. (Modifiche all’art. 179 bis della l.r. 31/2008) |
Art. 7. (Modifica alla l.r. 11/2014 in tema di microcredito e di operazioni finanziarie) |
Art. 8. (Inserimento dell’art. 12.1 nella l.r. 31/2008 e conseguente modifica all’art. 12) |
Art. 9. (Introduzione dell’art. 6 bis alla l.r. 16/2016) |
Art. 10. (Disposizioni in tema di archivio stradale regionale per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti eccezionali. Modifiche all’art. 42 della l.r. 6/2012) |
Art. 11. (Modifica all’art. 67 della l.r. 6/2012) |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 18 e 27 della l.r. 24/2006) |
Art. 13. (Modifiche all’art. 47 della l.r. 26/2003) |
Art. 14. (Modifiche all’art. 53 ter della l.r. 26/2003) |
Art. 15. (Estensione dell'ambito di applicazione della cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 23 bis della l.r. 12/2005) |
Art. 16. (Modifica all’art. 5 della l.r. 31/2014) |
Art. 17. (Modifica all’art. 28 della l.r. 20/2021) |
Art. 18. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.220 - L.R. 27 dicembre 2021, n. 24.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022.
(B.U. 29 dicembre 2021, n. 52, suppl.)
Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 15 della
1. Alla
a) il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'3) concorrere al persegui mento degli obiettivi di finanza pubblica, inclusi quelli di contenimento della spesa, definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea, nel rispetto dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 1 della
b) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario esercita attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, anche per l'applicazione di quanto previsto ai commi da 3 a 5. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 giugno, una relazione integrata del bilancio e del conto consuntivo, che dia conto delle attività svolte, dei servizi erogati e dello stato finanziario dell'esercizio. Lo schema di relazione annuale è adottato dalla Giunta regionale secondo i principi della semplificazione, trasparenza e qualità della rendicontazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
c) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato.
Art. 2. (Riconoscimento debito fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 117.240,23 per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021 - 2023.
Art. 3. (Destinazione avanzo di amministrazione del Consiglio regionale)
1. A seguito della deliberazione n. XI/1935 del 26 luglio 2021 con cui il Consiglio regionale, nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto per l'anno 2020, ha destinato la somma di euro 5.142.595,14, rispettivamente per euro 5.042.595,14 a progetti di investimento e di innovazione in dotazione tecnologiche nelle scuole primarie dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale e per euro 100.000,00 ad attrezzature e materiale didattico per i Vigili del fuoco della Lombardia per la formazione dei Vigili del fuoco volontari, per l'esercizio finanziario 2021, la somma oggetto della suddetta deliberazione è allocata rispettivamente in spesa:
a) per euro 4.435.053,56 alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 03 'Edilizia scolastica' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
b) per euro 607.541,58 alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 02 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
c) per euro 100.000,00 alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 01 'Sistema di Protezione Civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
Art. 4. (Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora s.p.a. in ARIA s.p.a. e conseguenti modifiche alle ll.rr. 27/2015 e 30/2006, nonché alla revisione dell’elenco delle società a partecipazione regionale di cui all’allegato A2 della
1. Al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia, con l'obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica, è autorizzata la fusione per incorporazione di Explora s.p.a. nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA s.p.a.).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i termini per l'effettuazione dell'operazione di fusione per incorporazione di cui al comma 1, prevedendo che la stessa sia comunque attuata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il 30 aprile 2022.
3. Ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante ARIA s.p.a. assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, compresi quelli di lavoro, anteriori alla fusione. Le attività di Explora s.p.a. continuano a essere svolte dalla società incorporante ARIA s.p.a. che, a tal fine, dopo aver adeguato il proprio oggetto sociale, adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi volti a salvaguardare la rilevanza e specificità delle attività connesse alla promozione del turismo e delle iniziative di attrattività del territorio lombardo, nonché alla valorizzazione del medesimo territorio e delle sue destinazioni turistiche.
4. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, i riferimenti a Explora s.p.a. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA s.p.a.
5. Restano in carica sino alla data di cui al comma 4 l'Amministratore unico, il Collegio sindacale e il revisore legale dei conti di Explora s.p.a.
6. Dal 1 gennaio 2022 i compiti del direttore generale di Explora s.p.a. sono assunti, senza ulteriore compenso, dal direttore generale di ARIA s.p.a. che, previa convenzione tra le due società, può avvalersi per i compiti operativi di un dirigente di ARIA s.p.a., nelle more del completamento della fusione per incorporazione.
7. Dalla data di cui al comma 4:
a) il comma 2 dell'articolo 5 della
'2. Per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo, nonché per lo svolgimento delle attività correlate, la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della
b) il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/2015è abrogato;
c) la lettera b) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 della
8. Con la
9. Alla
a) dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.';
b) la lettera a) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 è abrogata.
Art. 5. (Accordi tra società partecipate in modo totalitario e Fondazione Human Technopole)
1. Le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I, dell'Allegato A1, della
Titolo II
Ambito economico
Art. 6. (Modifiche all’art. 179 bis della
1. All'articolo 179 bis della
a) al comma 1, la parola 'espressamente' è soppressa;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, anche su base informatica, presso la competente direzione regionale, apposito registro delle violazioni, nel rispetto del
c) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', limitatamente alle fattispecie specificate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa statale ed europea e nel rispetto del seguente criterio: possibilità di porre tempestivamente rimedio agli effetti della violazione accertata ricorrendo anche a soluzioni temporanee di congrua durata.';
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della
a) specifica le fattispecie di cui al comma 4, lettera a);
b) fornisce indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, inclusa la definizione delle modalità di costituzione e di tenuta del registro delle violazioni;
c) disciplina i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.';
e) al comma 6 dopo le parole 'di cui ai commi 1, 2, 3' sono inserite le seguenti: '3 bis'.
Art. 7. (Modifica alla
1. Alla
a) dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti:
'Art. 3 ter. (Microcredito)
1. Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del
Art. 3 quater. (Semplificazione degli strumenti finanziari)
1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del
2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.'.
Art. 8. (Inserimento dell’art. 12.1 nella
1. Alla
a) dopo l'articolo 12è inserito il seguente:
'Art. 12.1. (Strade dei vini e dei sapori)
1. La Regione promuove la realizzazione di percorsi enogastronomici, denominati strade dei vini e dei sapori, intesi come percorsi, inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche e culturali, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione geografica protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica e prodotti tradizionali. Promuove, altresì, la conservazione dei percorsi enogastronomici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
2. I percorsi di cui al comma 1 sono identificati in modo uniforme sul territorio regionale mediante un logo identificativo e apposita segnaletica di indicazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del
3. Ogni percorso è realizzato e gestito in conformità agli standard minimi definiti con regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono definite le caratteristiche del logo identificativo e della segnaletica di indicazione. Sono, altresì, definiti:
a) i contenuti e le modalità di presentazione del progetto di cui al comma 4;
b) i casi e le modalità di revoca del riconoscimento di cui al comma 8 e le relative conseguenze;
c) le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza sugli standard minimi da parte della competente struttura regionale;
d) i contenuti minimi dello statuto di cui al comma 9 e della relazione di cui al comma 11;
e) i criteri di individuazione di un ambito territoriale omogeneo;
f) i tempi e le modalità per l'adeguamento alla nuova disciplina delle strade dei vini e dei sapori già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.
4. Il progetto di realizzazione e gestione di un percorso è presentato alla Regione, ai fini del riconoscimento, da un comitato promotore del quale devono far parte:
a) aziende agricole: vitivinicole o produttrici dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, singole o associate;
b) cantine o aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, singole o associate;
c) aziende enoturistiche e agrituristiche;
d) consorzi di tutela dei vini o di altri prodotti di cui al comma 1;
e) un'azienda del settore della ristorazione.
5. Del comitato promotore possono inoltre far parte:
a) agenzie di viaggi e turismo;
b) enoteche e botteghe del vino, pubbliche o private;
c) aziende che svolgono attività di ricezione alberghiera ed extra-alberghiera e della ristorazione;
d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti di cui al comma 1 del territorio interessato;
e) musei della vite e del vino, della cultura e delle tradizioni contadine;
f) enti locali e loro consorzi, camere di commercio, enti gestori di parchi e riserve naturali;
g) organizzazioni professionali e associazioni dei settori interessati;
h) istituzioni e associazioni culturali, ambientali e ricreative con finalità strettamente attinenti agli scopi del percorso.
6. I soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono rappresentare almeno il trenta per cento della composizione di ciascun comitato.
7. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle aziende agricole situate lungo i percorsi sono ricondotte alle attività agrituristiche e enoturistiche di cui al Titolo X della presente legge.
8. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale a seguito di verifica della conformità del progetto alle disposizioni del presente articolo e del regolamento e ha durata quinquennale. Al termine dei cinque anni il comitato di gestione di cui al comma 9, che intende mantenere il riconoscimento, deve ripresentare un progetto di gestione della strada per i cinque anni successivi. In un ambito territoriale omogeneo può essere riconosciuto un solo percorso.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento, il comitato promotore si costituisce in organismo associativo senza scopo di lucro, di seguito denominato comitato di gestione, dotato di un proprio statuto, quale soggetto responsabile dell'attuazione del progetto di cui al comma 4.
10. Il comitato di gestione ha il compito di:
a) presiedere alla realizzazione del progetto da parte di tutti gli aderenti al percorso;
b) coordinare l'insieme delle attività che vengono svolte;
c) vigilare sul mantenimento degli standard richiesti e sul rispetto degli impegni assunti;
d) curare i rapporti con le istituzioni del territorio;
e) curare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo il percorso, nonché assumere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento delle finalità perseguite;
f) diffondere la conoscenza del percorso attraverso un'attività promozionale e informativa esercitata anche in raccordo con iniziative di altri soggetti pubblici o privati;
g) ricevere le adesioni da parte dei soggetti interessati;
h) presentare domanda di accesso ai contributi.
11. Annualmente il comitato di gestione invia alla Regione una relazione sull'attività svolta.
12. La Regione vigila sul rispetto degli standard minimi afferenti ai percorsi riconosciuti.
13. Possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la conoscenza dei prodotti di cui all'articolo 1 e del territorio e, in particolare, per il finanziamento delle seguenti tipologie di spesa:
a) realizzazione della segnaletica;
b) campagne informative e di comunicazione;
c) realizzazione e implementazione di siti web e di applicazioni informatiche;
d) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni.
14. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimate in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.';
b) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 sono abrogati.
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 9. (Introduzione dell’art. 6 bis alla
1. Alla
a) dopo l'articolo 6è inserito il seguente:
'Art. 6 bis. (Disposizioni in tema di restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali)
1. L'operatore privato che, a causa di sopravvenute comprovate difficoltà economiche, rischi di trovarsi nell'impedimento di continuare a garantire l'erogazione del servizio abitativo pubblico o sociale può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di restituzione dei contributi regionali percepiti per la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'operatore privato è tenuto a restituire a Regione Lombardia le somme percepite a titolo di contributo regionale, incrementate dagli interessi legali, aumentati dell'1 per cento, maturati dalla data di erogazione del contributo fino alla data di recupero dell'intero importo. Il dirigente della competente struttura regionale, a seguito della restituzione delle suddette somme, adotta i provvedimenti necessari per la risoluzione di eventuali convenzioni, atti unilaterali d'obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento restituito, e dispone la rimozione dei vincoli di destinazione a servizio abitativo pubblico o sociale gravanti sugli alloggi realizzati con i contributi regionali.
4. I contratti di locazione in essere alla data di accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.'.
Art. 10. (Disposizioni in tema di archivio stradale regionale per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti eccezionali. Modifiche all’art. 42 della
1. All'articolo 42 della
a) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:
'6 ter. Dal 15 marzo 2022 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della
b) il comma 6 ter 1 è sostituito dal seguente:
'6 ter 1. Entro il 14 marzo 2022 gli enti proprietari delle strade verificano che i dati inseriti da Regione nell'archivio stradale regionale entro il 31 dicembre 2021 corrispondano a quelli pubblicati sui rispettivi siti e procedono alla loro validazione mediante conferma nel sistema informativo regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali. In mancanza della suddetta validazione, la stessa si intende acquisita.';
c) dopo il comma 6 ter 1 sono inseriti i seguenti:
'6 ter 1.1. Dal 1° gennaio 2022, per i dati comunicati dagli enti proprietari delle strade e per quelli già pubblicati nell'archivio stradale regionale per i quali gli enti proprietari presentano osservazioni, la validazione è effettuata dai medesimi enti entro sessanta giorni dalla comunicazione della Regione di avvenuto inserimento o aggiornamento dei dati, anche a seguito delle suddette osservazioni. In mancanza di validazione, la stessa si intende acquisita.
6 ter 1.1.1. Dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter, gli enti proprietari delle strade pubblicano le cartografie di rispettiva competenza nell'archivio stradale regionale. Le cartografie ivi pubblicati sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del
d) alla data del 15 marzo 2022 il comma 6 bis è abrogato;
e) le lettere a) e b) del comma 6 quinquies sono abrogate;
f) alla lettera c) del comma 6 quinquies le parole 'di cui ai commi 6 ter e 6 quater' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 6 quater'.
2. Per l'implementazione dei sistemi informativi necessari per l'attuazione dei commi 6 ter, 6 ter 1 e 6 ter 1.1 dell'articolo 42 della
Art. 11. (Modifica all’art. 67 della
1. Al comma 13 quater 1 dell'articolo 67 della
Art. 12. (Modifiche agli articoli 18 e 27 della
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 18è aggiunto il seguente:
'1 bis. Ai fini della prevenzione della formazione e della dispersione in atmosfera di particolato fine e del contenimento delle emissioni inquinanti di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale, in occasione di periodi caratterizzati da elevate concentrazioni di inquinanti, dispone misure di limitazione a contrasto dell'inquinamento atmosferico, anche con efficacia limitata nel tempo, in applicazione del
b) dopo il comma 11 dell'articolo 27 è inserito il seguente:
'11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della
Art. 13. (Modifiche all’art. 47 della
1. All'articolo 47 della
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi' sono sostituite dalle seguenti: 'ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti, di norma, ai confini amministrativi';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del
a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti;
b) non pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del
1 ter. La proposta di individuazione di un nuovo ATO è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis del presente articolo, dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento e di una proposta di piano economico finanziario. Sulla individuazione del nuovo ATO si esprime, con deliberazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito territorialmente interessato sul parametro di cui al comma 1 bis, lettera b), del presente articolo.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale determina:
a) il trasferimento al nuovo ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali in proporzione alla popolazione e alla superficie territoriale di riferimento;
b) la composizione del consiglio di amministrazione, garantendo rappresentanza ai comuni in ragione della loro dimensione.
1 quater. L'ufficio d'ambito neocostituito opera nel rispetto dell'unicità di gestione di cui all'articolo 147, comma 2, lettera b), del
1 quinquies. L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette annualmente alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter.'.
Art. 14. (Modifiche all’art. 53 ter della
1. All'articolo 53 ter della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV sono rilevati e trasmessi all'autorità concedente e ad ARPA per la loro elaborazione e archiviazione. Tali dati sono resi disponibili all'autorità concedente tramite idoneo applicativo per il monitoraggio telematico in continuo del DMV sviluppato, gestito e implementato da ARPA secondo le specifiche tecniche definite ai sensi del comma 4 e nel rispetto del
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Spettano ad ARPA le seguenti attività di supporto tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 4 della
a) la valutazione tecnica di conformità dei progetti presentati per l'installazione dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 4;
b) la gestione e la manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'applicativo di cui al comma 3 e secondo quanto ivi previsto;
c) la configurazione, l'allacciamento delle stazioni al sistema di monitoraggio e la relativa successiva attivazione;
d) la gestione degli allarmi generati da problemi tecnici di trasmissione o anche di acquisizione dei dati di cui al comma 3;
e) il supporto ai concessionari e all'autorità concedente per l'analisi degli allarmi e per la risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica o anche informatica inerenti alla rilevazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3;
f) la verifica della corretta installazione e del funzionamento degli strumenti per la misurazione del DMV per i progetti di cui alla lettera a), comunicandone gli esiti all'autorità concedente anche ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 54, comma 2 bis.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis si provvede a una adeguata rimodulazione della capacità assunzionale della Giunta regionale, nella misura di due unità di personale non dirigenziale in favore di ARPA.
3 quater. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) è stabilita la data di effettivo esercizio, da parte di ARPA, delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis;
b) sono disciplinati i tipi di dati trattati mediante l'applicativo di cui al comma 3, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.'.
2. Alle spese per l'attuazione del comma 3 ter dell'articolo 53 ter della
Art. 15. (Estensione dell'ambito di applicazione della cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 23 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis della
a) al primo periodo dopo le parole 'i comuni e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) al primo periodo dopo le parole 'per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana' sono inserite le seguenti: 'sul territorio lombardo';
c) al primo periodo dopo le parole 'in relazione alle aree e agli immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali,' sono inserite le seguenti: 'nonché in relazione alle aree e agli immobili dagli stessi apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società a controllo pubblico di cui al presente articolo nel rispetto della disciplina statale di riferimento per tali fondi,';
d) al secondo periodo le parole 'da parte degli enti' sono sostituite dalle seguenti: 'da parte dei soggetti'.
Art. 16. (Modifica all’art. 5 della
1. All'articolo 5 della
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5.1. La durata della proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali, già disposta ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 5, è estesa di ulteriori dodici mesi successivi all'efficacia dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati. Laddove, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
Art. 17. (Modifica all’art. 28 della
1. All'articolo 28 della
a) all'alinea del comma 9 dopo le parole 'le seguenti disposizioni' sono inserite le seguenti: ', fatta eccezione per il disposto di cui alla lettera d) con decorrenza dal 1° gennaio 2022,'.
Art. 18. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.