§ 4.9.445 - L. 21 maggio 2021, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:21/05/2021
Numero:71

§ 4.9.445 - L. 21 maggio 2021, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

(G.U. 22 maggio 2021, n. 121)

 

     Art. 1

 

     1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42.

 

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1 bis. (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27). - 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

     b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

 

     Art. 1 ter. (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";

     b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione"».

     All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».