§ 4.9.444 - D.L. 22 marzo 2021, n. 42.
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:22/03/2021
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
Art. 1 bis.  (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27).
Art. 1 ter.  (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare).
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.9.444 - D.L. 22 marzo 2021, n. 42. [1]

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

(G.U. 24 marzo 2021, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

     1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;

     b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

     c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

 

     Art. 1 bis. (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27). [2]

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

     b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

 

     Art. 1 ter. (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare). [3]

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";

     b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione".

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria [4]

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 maggio 2021, n. 71.

[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[4] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.