§ 41.7.394 - D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:04/10/2021
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
Art. 2.  Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
Art. 3.  Modifica dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
Art. 4.  Disposizione finanziaria


§ 41.7.394 - D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

(G.U. 4 novembre 2021, n. 263)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli articoli 3, 18 e 20-ter;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

     1. All'articolo 3, comma 9-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Costituiscono altresì attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), è inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato è in possesso di uno dei predetti titoli di studio.».

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

     1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, le parole: «Nel censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel censimento della popolazione» e dopo le parole: «è tenuto a rendere» sono inserite le seguenti: «, ogni dieci anni,».

     2. All'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica.».

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

     1. All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica».

     2. All'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.».

 

     Art. 4. Disposizione finanziaria

     1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano.