§ 4.3.144 - L.R. 29 luglio 2021, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:29/07/2021
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 4.3.144 - L.R. 29 luglio 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.

(G.U.R. 6 agosto 2021, n. 34 - S.O. n. 48)

 

Art. 1. Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 25 bis. Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.

2. Per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente." [1].

2. I nulla osta di cui al comma 2 dell'articolo 25-bis della legge regionale n. 16/2016 come introdotto dal comma 1 sono resi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza [2].

 

     Art. 2. Entrata in vigore. [3]

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.