§ 1.14.14 - R.R. 25 novembre 2020, n. 5.
Regolamento regionale concernente: "Modifiche al R.R. n. 12/2002. Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:25/11/2020
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Sostituzioni ed integrazioni dell'art. 5 del R.R. n. 12/2002.
Art. 2.  Modifiche dell'art. 6 del R.R. n. 12/2002.
Art. 3.  Introduzione dell'art. 11 del R.R. n. 12/2002.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.14.14 - R.R. 25 novembre 2020, n. 5.

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al R.R. n. 12/2002. Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative". Approvazione definitiva. Errata-corrige.

(B.U. 4 dicembre 2020, n. 80)

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 121, comma quarto, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;

VISTO l'art. 33, comma uno, lett. b), dello Statuto della Regione;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto: "Modifiche al R.R. n. 12/2002 Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative".

VISTA la D.G.R. n. 328 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto "D.G.R. n. 574 del 30 dicembre 2019, recante: "Modifiche al R.R. n. 12/2002 Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative". Approvazione definitiva.

PRESO ATTO che, il precedente R.R. 21 ottobre 2020, n. 4, pubblicato nel BURM n. 73 del 22-10-2020, reca un errore di fatto ovvero errore materiale, perché, nel preambolo/premessa risulta sfornito del richiamo alla suddetta ultima D.G.R. n. 328/2020;

RITENUTO pertanto, di procedere alla errata-corrige di che trattasi;

Emana

il seguente regolamento

 

Art. 1. Sostituzioni ed integrazioni dell'art. 5 del R.R. n. 12/2002.

1. All'art. 5, comma 1, la lettera d) è così sostituita:

"d) valuta la consistenza del patrimonio iniziale che deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000,00 euro per le Associazioni e a 30.000,00 euro per le Fondazioni. Qualora tale patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

2. Alla lettera f) del medesimo articolo 5 dopo le parole "quindici giorni." sono aggiunte le seguenti parole: "La Conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore responsabile della struttura organizzativa competente per materia di persone giuridiche. Vi partecipano tramite propri dirigenti o funzionari: I. il Dipartimento regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell'attività dell'istituzione; II. Il Dipartimento regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l'espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti; III. la struttura organizzativa regionale competente in materia di consulenza giuridica";

 

     Art. 2. Modifiche dell'art. 6 del R.R. n. 12/2002.

1. All'art. 6, comma 1, il numero "120" è sostituito dal numero "90".

 

     Art. 3. Introduzione dell'art. 11 del R.R. n. 12/2002.

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente art. 11:

Art. 11. Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni, si sensi dell'art. 25 del Codice civile, sono esercitati dalla Giunta regionale alla quale spetta in particolare:

a) provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

b) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) disporre lo scioglimento dell'Amministrazione e la nomina di un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;

d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

2. Le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Il presente regolamento costituisce e fonda l'errata-corrige del R.R. 21 ottobre 2020, n. 4 , pubblicato nel BURM n. 73 del 22-10-2020 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.