Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/10/2020 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia [...] |
Art. 2. Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità |
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 80.9.1157 - D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175.
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria.
(G.U. 22 dicembre 2020, n. 317)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto l'articolo 4-bis del
Visto l'articolo 1, comma 5-quater, del
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 16-ter, comma 7, del
Vista la
Visto il
Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di amministrazione periferica dell'organizzazione giudiziaria.
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del
b) all'articolo 5, comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, oltre alle direzioni generali regionali,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole «tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti» sono soppresse;
3) alla lettera b), dopo le parole: «elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015;» sono inserite le seguenti: «elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;»;
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Organi di decentramento amministrativo). - 1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della
2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del
d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all'articolo 6, comma 3, del
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;
c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della
d) supporto e ausilio all'attività delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;
f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.»;
e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati;
g) all'articolo 16:
1) al comma 2 i primi due periodi, nonchè, al terzo periodo, le parole: «, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati», sono soppressi;
2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi;
3) il comma 7 è abrogato;
4) al comma 12, terzo periodo, le parole: «di livello generale e non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di livello generale o non generale»;
h) la tabella A è soppressa e le tabelle C e D sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
1. La tabella F) allegata al
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del
2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'articolo 9 del
3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del
4. L'ufficio speciale di cui all'articolo 1 del
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2795
Allegato I (articolo 1, comma 1, lettera h))
sostituisce la tabella C) del
Allegato II (articolo 1, comma 1, lettera h))
sostituisce la tabella D) del
Allegato III (articolo 2, comma 1)
sostituisce la tabella F) del