§ 55.3.130 - D.M. 3 febbraio 2021, n. 26.
Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:03/02/2021
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Soggetti beneficiari
Art. 4.  Politica di investimento
Art. 5.  Requisiti di accesso
Art. 6.  Tipologie di interventi
Art. 7.  Dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili.
Art. 8.  Dimensione dei prestiti obbligazionari subordinati
Art. 9.  Condizioni economiche degli aumenti di capitale
Art. 10.  Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione
Art. 11.  Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili
Art. 12.  Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati
Art. 13.  Modalità di disinvestimento
Art. 14.  Impegni dell'impresa
Art. 15.  Caratteri generali
Art. 16.  Requisiti di accesso
Art. 17.  Tipologie e dimensione degli interventi
Art. 18.  Condizioni economiche degli aumenti di capitale
Art. 19.  Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili
Art. 20.  Modalità di disinvestimento
Art. 21.  Governance e condizioni pro-concorrenziali
Art. 22.  Operazioni sul mercato mediante il canale diretto
Art. 23.  Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto
Art. 24.  Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese
Art. 25.  Principi dell'istruttoria
Art. 26.  Soggetti deputati all'istruttoria
Art. 27.  Modalità di effettuazione dell'istruttoria e dichiarazioni dell'impresa richiedente
Art. 28.  Controlli successivi e collaborazione con autorità e amministrazioni e con la Guardia di finanza
Art. 29.  Contenuto del Regolamento
Art. 30.  Rapporti tra CDP S.p.A. e il Patrimonio Destinato
Art. 31.  Rendicontazione degli interventi effettuati
Art. 32.  Remunerazione di CDP S.p.A.
Art. 33.  Piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato
Art. 34.  Modalità di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del MEF
Art. 35.  Conto corrente di tesoreria, remunerazione e funzionamento
Art. 36.  Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato
Art. 37.  Operazioni di provvista con terzi
Art. 38.  Garanzia di ultima istanza
Art. 39.  Cumulo
Art. 40.  Monitoraggio
Art. 41.  Disposizioni finali


§ 55.3.130 - D.M. 3 febbraio 2021, n. 26.

Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

(G.U. 10 marzo 2021, n. 59)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», autorizza CDP S.p.A. «a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze» e in particolare:

     il comma 2 il quale dispone, tra l'altro, che «Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

     il comma 4, il quale dispone che «Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni»;

     il comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che «I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività»;

     il comma 6, il quale dispone, tra l'altro, che «CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato»;

     il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato»;

     il comma 18, il quale dispone che «È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5»;

     il comma 8, il quale dispone che «Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

     il comma 10, il quale dispone che «Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5»;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) del 22 gennaio 2014;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) del 31 luglio 2014;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509, e in data 13 ottobre 2020 C(2020) 7127;

     Ritenuto, ai fini di assicurare la necessaria tempestività, oggettività e efficienza degli interventi in regime di Quadro Temporaneo, di adottare un approccio c.d. ex ante, che declini i criteri di accesso delle imprese sulla base di indicatori oggettivi e predeterminati, individuati anche mediante appositi studi di settore o indagini di mercato che tengano conto della platea dei potenziali beneficiari alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

     Considerata, altresì, l'opportunità di declinare l'operatività del Patrimonio Destinato in un ampio spettro di strumenti e prodotti;

     Vista la decisione C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 con cui la Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno;

     Vista la decisione C(2020)9121 final in data 10 dicembre 2020 con cui la Commissione europea ha, tra l'altro, esteso i termini entro cui il Patrimonio Destinato può effettuare interventi in regime di Quadro Temporaneo;

     Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato il 3 novembre 2020;

     Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

     Vista la comunicazione, in data 14 gennaio 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

PARTE GENERALE

 

Art. 1. Oggetto

     1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto definisce:

     a) i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

     b) i contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 6, del medesimo decreto-legge;

     c) i criteri di valutazione della congruità del Patrimonio Destinato;

     d) i criteri e le modalità di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP S.p.A. della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato;

     e) i criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato;

     f) la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) «Data di erogazione dell'intervento»: la data in cui il Patrimonio Destinato effettua il pagamento degli importi dovuti all'impresa beneficiaria ai sensi dei contratti che disciplinano il relativo intervento;

     b) «Data di richiesta dell'intervento»: la data in cui CDP S.p.A., in via diretta o attraverso gli intermediari di cui all'articolo 26 del presente decreto, riceve tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle attività istruttorie relative all'intervento da parte del Patrimonio Destinato ai sensi del presente decreto e delle previsioni del Regolamento del Patrimonio Destinato;

     c) «Investitori Qualificati»: i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     d) «OICR»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     e) «FIA UE»: i fondi Oicr alternativi UE di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     f) «decisione della Commissione europea»: la decisione della Commissione europea C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020, con cui la medesima Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno;

     g) «decreto-legge»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     h) «Patrimonio Destinato»: il patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge;

     i) «Regolamento del Patrimonio Destinato»: il regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge;

     l) «Quadro Temporaneo»: la Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509 e in data 13 ottobre 2020 C(2020) 7127;

     m) «Esperto Indipendente»: l'esperto dotato di comprovati requisiti di professionalità, di competenza tecnica, nonchè di imparzialità e indipendenza dall'impresa richiedente, come definiti dal Regolamento del Patrimonio Destinato, selezionato da quest'ultima nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. a tal fine;

     n) «CDP S.p.A.»: la società «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, autorizzata a costituire il Patrimonio Destinato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge;

     o) «vendor due diligence»: valutazione del valore e della situazione economica dell'impresa oggetto dell'intervento del patrimonio destinato ai fini dell'operazione stessa commissionata dall'impresa medesima.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari

     1. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni:

     a) la società ha sede legale in Italia;

     b) la società presenta un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni;

     c) la società non si trova in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

     e) nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

     f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

     g) la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;

     h) nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna nè di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, nè sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     2. Ai fini della determinazione del fatturato annuo di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

     3. I requisiti previsti al comma 1, ad esclusione della lettera b), sono mantenuti fino all'integrale rimborso dell'intervento. Il requisito di cui alla lettera c) può essere soddisfatto entro il termine, non superiore a sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'intervento, indicato nell'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 80, comma 4, sesto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assunto dall'impresa alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 24 il termine indicato nell'impegno vincolante non è superiore a dodici mesi.

     4. Gli ulteriori requisiti di accesso specifici per le diverse tipologie di intervento del Patrimonio Destinato sono disciplinati, rispettivamente, nei Titoli II, III e IV.

 

     Art. 4. Politica di investimento

     1. Il Patrimonio Destinato è gestito da CDP S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge, al presente decreto e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

     2. Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la sua durata, considerando i singoli interventi in un'ottica di portafoglio, anche nell'interesse di preservare il sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza specifici obiettivi di rendimento di breve termine.

     3. Il Patrimonio Destinato assume un profilo di rischio coerente con il contesto emergenziale di riferimento, anche tenuto conto dell'incertezza e volatilità dei mercati conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

     4. Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio bilanciata, l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non può superare 2 miliardi di euro.

     5. Le delibere degli interventi del Patrimonio Destinato previsti dal Titolo II e dal Titolo III sono assunte da CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e non sono delegate ai soggetti deputati all'istruttoria ai sensi dell'articolo 26.

 

Titolo II

OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DEL QUADRO NORMATIVO TEMPORANEO DELL'UNIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO

 

     Art. 5. Requisiti di accesso

     1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), la società richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti:

     a) in assenza dell'intervento, la società rischia di perdere la continuità aziendale; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla medesima data, almeno uno di tali rapporti ha registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019;

     b) alla data di richiesta dell'intervento e alla data di erogazione dell'intervento, è nell'interesse generale intervenire, in quanto l'intervento contribuisce ad evitare difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente appartenga ad almeno una delle categorie di seguito indicate:

     1) imprese operanti in uno dei seguenti settori strategici:

     1.1) ferrovie;

     1.2) strade e autostrade;

     1.3) sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane;

     1.4) porti e interporti;

     1.5) aeroporti;

     1.6) ciclovie;

     2) imprese di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico individuate secondo i seguenti requisiti dimensionali e di settore, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014, per tali intendendosi le imprese beneficiarie operanti nei seguenti settori:

     2.1) difesa;

     2.2) sicurezza;

     2.3) infrastrutture;

     2.4) trasporti;

     2.5) comunicazione;

     2.6) energia;

     2.7) ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico;

     2.8) turistico-alberghiero;

     2.9) agroalimentare e della distribuzione;

     2.10) gestione di beni culturali e artistici;

     3) al di fuori delle società operanti nei predetti settori, sono altresì di rilevante interesse nazionale ai fini del presente articolo le società con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento;

     4) imprese che rientrano nel 30 per cento delle imprese con maggior numero di dipendenti nella provincia dove è situata la propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo;

     c) l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con il settore bancario, non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; l'impresa richiedente è tenuta altresì a dichiarare al Patrimonio Destinato che le misure di aiuto di supporto alla liquidità per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, diverse da quelle di cui all'articolo 6, previste nell'ordinamento nazionale, sono insufficienti a garantirne la redditività;

     d) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti in via cumulativa tutte le seguenti condizioni:

     1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era pari o inferiore al 50 per cento, così come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto può essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;

     2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto è stato inferiore o pari a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi è stato superiore o pari a 1,0, il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale;

     3) l'impresa non è sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;

     4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, nè un aiuto per la ristrutturazione nè è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

     e) alla Data di richiesta dell'intervento, l'impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016.

     2. Qualora le società richiedenti non soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, possono dichiarare e documentare, sulla base della situazione patrimoniale effettivamente esistente redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e avente data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo risulta essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019.

     3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 6, la società soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti:

     a) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non è una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

     b) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

     c) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria soddisfa in via cumulativa tutti i seguenti requisiti:

     1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era inferiore o pari al 50 per cento, così come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto può essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;

     2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto è stato pari o inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi è stato pari o superiore a 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale;

     3) l'impresa non è sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;

     4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, nè un aiuto per la ristrutturazione nè è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

     d) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     e) il prestito obbligazionario subordinato è destinato al fabbisogno relativo agli investimenti ovvero quello relativo al capitale circolante.

 

     Art. 6. Tipologie di interventi

     1. Ai sensi del presente Titolo, gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati mediante:

     a) la partecipazione ad aumenti di capitale;

     b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;

     c) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;

     d) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.

     2. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata entro il 30 settembre 2021.

     3. La sottoscrizione dei contratti relativi ai prestiti obbligazionari subordinati di cui al comma 1, lettera d), da parte del Patrimonio Destinato è effettuata entro il 30 giugno 2021.

     4. L'impresa indica nella propria istanza il tipo di intervento richiesto. L'intervento è negato nel caso di carenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto per il tipo di intervento richiesto o di non conformità del medesimo con i termini e le condizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

 

     Art. 7. Dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili.

     1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) non superano il minimo necessario per garantire la continuità dell'impresa beneficiaria e in ogni caso non possono andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, da intendersi come il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto a tale data; ai sensi del presente articolo l'importo massimo dell'intervento corrisponderà al minore tra quelli risultanti dall'applicazione dei seguenti indicatori:

     a) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, al livello normalizzato specifico del settore in cui opera, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano per il triennio 2017-2019, indicate all'Allegato 1 al presente decreto;

     b) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria a quello registrato al 31 dicembre 2019, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato;

     c) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo ad un valore pari a 3, fermo restando che tale rapporto può presentare uno scostamento per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a tale valore, così come risultante da stime ex ante per conto del Patrimonio Destinato.

     2. Qualora l'importo richiesto dall'impresa dovesse risultare non congruo rispetto ai risultati dell'analisi ex ante, la società richiedente può dichiarare e documentare, sulla base di una situazione patrimoniale e di un conto economico redatti con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e aventi data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto o tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo risultano essere maggiori rispetto alle stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato.

     3. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di aumenti di capitale, di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati convertibili è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

     a) con riguardo alle società le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non può implicare l'emissione di nuove azioni in misura pari o superiore al 20 per cento delle azioni quotate della società medesima nello stesso mercato regolamentato, su un periodo di dodici mesi precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato;

     b) con riguardo alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato:

     1) per quanto riguarda gli aumenti di capitale e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili, l'intervento non implica l'emissione di nuove azioni in misura superiore al 20 per cento delle azioni in circolazione della società medesima alla data dell'intervento del Patrimonio Destinato, elevabile di un ulteriore importo massimo pari al 4,99 per cento delle azioni in circolazione in presenza di un contestuale co-investimento di pari importo da parte di altri investitori, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente;

     2) per quanto riguarda i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, l'importo dello strumento non è superiore al 24,99 per cento delle azioni in circolazione della società medesima alla data di emissione dello strumento stesso.

     4. Nelle società quotate e non quotate, l'intervento del Patrimonio Destinato non è inferiore a:

     a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione;

     b) 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;

     c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale.

     5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) di importo superiore a 250 milioni di euro sono subordinati alla notifica e all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 8. Dimensione dei prestiti obbligazionari subordinati

     1. Il valore nominale dei prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sottoscritti dal Patrimonio Destinato non è superiore ai due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, e all'8,4 per cento del fatturato totale dell'impresa beneficiaria riferito all'anno 2019, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi» o la voce equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali.

     2. Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 dello stesso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare dei prestiti obbligazionari non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi come definiti al comma 1 e il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

 

     Art. 9. Condizioni economiche degli aumenti di capitale

     1. La sottoscrizione di aumenti di capitale è effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformità con la decisione della Commissione europea:

     a) con riguardo alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento del Patrimonio Destinato è inizialmente effettuato ad un valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;

     b) per le società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed è effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente è approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo;

     c) con riguardo sia alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sia alle società non quotate, sono previste modalità idonee ad incrementare progressivamente la remunerazione dell'investimento al fine di incentivare il riacquisto da parte dell'impresa beneficiaria; l'aumento della remunerazione può consistere, a scelta dell'impresa beneficiaria, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato:

     1) quattro anni dopo l'esecuzione del conferimento, cinque nel caso di società non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non si è ridotta di almeno il 40 per cento, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari al 10 per cento della quota da esso ancora detenuta;

     2) sei anni dopo l'esecuzione del conferimento, sette nel caso di società non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non è stata integralmente dismessa, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari ad un ulteriore 10 per cento della quota da esso ancora detenuta.

     2. Qualora i meccanismi di incremento della remunerazione previsti al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), siano regolati in contanti, ad esempio mediante distribuzione di un dividendo straordinario in favore del solo Patrimonio Destinato, e dunque con modalità diverse dall'assegnazione in favore del Patrimonio Destinato di azioni supplementari, il valore dell'incremento è calcolato ai sensi dell'articolo 13.

     3. I meccanismi di incremento della remunerazione sopra indicati non si applicano nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.

 

     Art. 10. Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione

     1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione è effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformità con la decisione della Commissione europea:

     a) la durata è di quattro anni, con riferimento alle società quotate, e di cinque anni, con riferimento alle società non quotate;

     b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonchè di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione è determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:

 

Primo anno

Secondo e terzo anno

Quarto e quinto anno

250 bps

350 bps

500 bps

 

     c) il prezzo di riferimento delle azioni da assegnare in conversione è determinato:

     1) per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, scontata del 5 per cento;

     2) per le società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente, scontato del 5 per cento, come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed è effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente è approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo;

     d) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione prevedono che:

     1) al verificarsi di determinati eventi, il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da effettuarsi, a discrezione dell'emittente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione ovvero mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione alla data in cui si è verificato l'evento;

     2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data di pagamento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente è maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;

     e) alla data di scadenza:

     1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente è tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento e la contestuale consegna di azioni per un valore pari alla differenza tra il valore delle azioni da assegnare in conversione e il valore nominale dello strumento;

     2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente è tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente è maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;

     f) alla data di scadenza, il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione è determinato:

     1) per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data di scadenza;

     2) per le società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalità previste dal comma 1, lettera c), n. 2), fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non sia anteriore di oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza;

     g) qualora due anni dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione può consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato o meccanismi equipollenti; l'importo del dividendo straordinario:

     1) con riferimento alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, è pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;

     2) con riferimento alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, è pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalità previste dal comma 1, lettera c), n. 2), ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;

     h) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui:

     1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;

     2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;

     3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione.

 

     Art. 11. Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili

     1. Gli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di prestiti obbligazionari subordinati convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 e che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che maturano nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento.

     2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili è effettuata alle seguenti condizioni, in conformità della decisione della Commissione europea, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato:

     a) la durata è di cinque anni, con riferimento alle società quotate, e di sei anni, con riferimento alle società non quotate;

     b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonchè di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione è determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:

 

Primo anno

Secondo e terzo anno

Quarto e quinto anno

Sesto anno

250 bps

350 bps

500 bps

700 bps

 

     Il tasso di interesse applicabile allo strumento determinato ai sensi del presente comma è decurtato del valore dell'opzione di conversione incorporata nello strumento, come indicato dalla seguente tabella:

 

Impresa beneficiaria

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Quarto anno

Quinto anno

Sesto anno

Quotata (5 anni)

250 bps

300 bps

300 bps

420 bps

420 bps

-

Non quotata (6 anni)

250 bps

315 bps

315 bps

420 bps

420 bps

500 bps

 

     c) il prezzo di riferimento iniziale dello strumento è determinato:

     1) con riferimento alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, o cinque giorni di mercato aperto successivi all'annuncio al mercato della richiesta di intervento;

     2) con riferimento alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b); il valore dell'impresa così determinato è decurtato di una percentuale pari al rapporto tra il valore risultante dal rapporto tra il valore nominale dello strumento, incluso qualsiasi importo sottoscritto da investitori terzi, e il valore di mercato dell'impresa, e 5;

     d) il numero delle azioni di nuova emissione della società che, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente articolo 6, sono assegnate in conversione al Patrimonio Destinato è pari al rapporto tra il valore nominale dello strumento e:

     1) con riferimento alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato, il 150 per cento del prezzo di riferimento iniziale;

     2) con riferimento alle società le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, il 140 per cento del prezzo di riferimento iniziale;

     e) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili prevedono che:

     1) al verificarsi di determinati eventi il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato dello strumento da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento ovvero mediante la consegna di un numero di azioni dell'emittente risultante dall'applicazione del rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il 95 per cento del prezzo teorico ex diritto delle azioni dell'emittente; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente è maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;

     2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti a tale data;

     f) alla data di scadenza:

     1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente è tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento;

     2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente è tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni. In caso di consegna delle azioni, qualora il valore nominale dello strumento incrementato del 5,26 per cento è superiore al valore delle azioni da assegnare in conversione, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso, la differenza tra tali valori è versata in denaro; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente è maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;

     g) il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione è calcolato come segue:

     1) con riferimento alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di scadenza;

     2) con riferimento alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalità utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non è anteriore di più di novanta giorni dalla data di scadenza;

     3) in ogni caso, il valore delle azioni da assegnare in conversione è decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso dello stesso;

     h) qualora un anno dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione può consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato (o meccanismi equipollenti); l'importo del dividendo straordinario:

     1) con riferimento alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, è pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;

     2) con riferimento alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, è pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2, lettera c), n. 2, ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;

     i) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui:

     1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;

     2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;

     3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione.

 

     Art. 12. Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati

     1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati è effettuata in favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformità della decisione della Commissione europea:

     a) la durata è di sei anni; la remunerazione è determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno) al 1° gennaio 2020 incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:

 

Primo anno

Secondo e terzo anno

Quarto, quinto e sesto anno

250 bps

300 bps

400 bps

 

     In ogni caso, il tasso base applicabile allo strumento non è inferiore a zero;

     b) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono che in caso di inadempimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, l'impresa sia tenuta a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario per un importo pari al valore nominale;

     c) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono:

     1) i casi al verificarsi dei quali il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento;

     2) il diritto dell'impresa di rimborsare anticipatamente il prestito ad ogni data di pagamento degli interessi mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento;

     d) alla data di scadenza, l'emittente è tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante il pagamento in denaro di un importo pari al suo valore nominale;

     e) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti sono rimborsati in termini di capitale ed interessi residui:

     1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;

     2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;

     3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione;

     f) gli strumenti non sono convertibili in azioni, nè in strumenti partecipativi del capitale sociale della impresa beneficiaria o di altra società.

     2. In ogni caso l'intervento previsto dal presente articolo è riservato a imprese che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che matureranno nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento.

 

     Art. 13. Modalità di disinvestimento

     1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonchè con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), successivamente all'eventuale conversione delle obbligazioni in azioni, l'impresa beneficiaria può riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Destinato al prezzo più elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di seguito riportata, ulteriormente aumentati di 200 punti-base, fino al settimo anno dall'intervento, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ovvero fino al settimo anno dalla conversione, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c). L'aumento di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall'ottavo anno.

 

Primo anno

Secondo e terzo anno

Quarto e quinto anno

Sesto e settimo anno

Ottavo anno e successive

250 bps

350 bps

500 bps

700 bps

950 bps

 

     2. Resta ferma la facoltà del Patrimonio Destinato di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a valore di mercato, mediante consultazione aperta e a parità di condizioni con potenziali interessati.

     3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i meccanismi contrattuali di disinvestimento, sia delle partecipazioni azionarie sia dei prestiti obbligazionari, comprendono, tra l'altro, i seguenti:

     a) per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati, cessione sul mercato ovvero a uno o più investitori interessati all'acquisto, in forma aperta e non discriminatoria. In tale caso, qualora il prezzo di cessione sia inferiore al corrispettivo indicato al precedente comma 1, le condizioni pro-concorrenziali individuate al successivo articolo 14, comma 1, lettera e), continueranno ad applicarsi almeno fino a quattro anni successivi all'intervento del Patrimonio Destinato;

     b) per le società non quotate, in aggiunta alla cessione a uno o più investitori interessati all'acquisto in forma aperta e non discriminatoria, ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a), uno o più dei seguenti:

     1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni dell'impresa beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione di titolarità del Patrimonio Destinato;

     2) il diritto di co-vendita in capo al Patrimonio Destinato in caso di dismissione della partecipazione di maggioranza dell'impresa beneficiaria;

     3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione da parte dei soci di maggioranza in caso sia opportuna la cessione del controllo sulla società;

     4) l'obbligo dei soci di maggioranza della società di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato al prezzo più elevato tra il valore di mercato al momento del riacquisto e il valore nominale dell'investimento iniziale incrementato in ragione dei tassi di interesse indicati nella tabella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ulteriormente aumentati fino al settimo anno dall'intervento di 200 punti-base, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio Destinato sino alla data del disinvestimento;

     5) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla società.

     4. Qualora sei anni dopo l'effettuazione di uno qualsiasi degli interventi di ricapitalizzazione di cui al Titolo II, la quota di partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata ridotta al di sotto del 15 per cento del capitale proprio dell'impresa beneficiaria, quest'ultima, d'intesa con CDP S.p.A., dovrà presentare alla Commissione europea un piano di ristrutturazione ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

     5. Il comma 4 non trova applicazione con riguardo agli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.

     6. Le previsioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

 

     Art. 14. Impegni dell'impresa

     1. Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza, gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono subordinati all'assunzione e al rispetto da parte dell'impresa richiedente dei seguenti impegni:

     a) non pubblicizzare l'intervento per scopi commerciali;

     b) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, non acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle;

     c) in circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni ai sensi della normativa applicabile, l'impresa può acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in operatori a monte o a valle del proprio settore solo se l'acquisizione è necessaria per mantenere la sua redditività oppure ciò conduca o favorisca il disinvestimento, in tutto o per una parte sostanziale, da parte del Patrimonio Destinato; l'operazione è notificata alla Commissione europea e non può essere eseguita prima della positiva decisione della stessa;

     d) adottare una separazione contabile idonea a evitare il rischio di sovvenzioni incrociate in favore di attività economiche che erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;

     e) fintanto che l'intervento non sia stato integralmente rimborsato, non effettuare pagamenti di dividendi non obbligatori nè riacquistare azioni se non in favore del Patrimonio Destinato;

     f) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, la remunerazione di ciascun componente dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente non supera la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019; per le persone che assumono la carica di amministratori o dirigenti apicali al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa degli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019; in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo:

     a) le condizioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 si applicano per un periodo massimo di tre anni;

     b) la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica in relazione ai nuovi azionisti; con riferimento agli azionisti esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica, a condizione che la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti sia diluita al di sotto del 10 per cento del capitale dell'impresa; se la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti non è diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell'impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni; in ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dal Patrimonio Destinato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno.

     3. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui non vi sia già una partecipazione pubblica o in società non quotate in un mercato regolamentato, la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica ai nuovi azionisti in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo purchè il relativo rapporto di distribuzione rispetto all'utile (pay-out) non ecceda il livello fissato nel periodo immediatamente precedente l'intervento del Patrimonio Destinato.

     4. L'impresa beneficiaria degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), presenta annualmente al Patrimonio Destinato una relazione sulla attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e secondo le modalità indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. L'impresa beneficiaria illustra periodicamente in che modo l'intervento sostiene le proprie attività in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

     5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono subordinati all'assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dei seguenti impegni:

     a) non effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi non obbligatori, distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie;

     b) destinare il finanziamento a sostenere costi per investimenti o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

     c) destinare il finanziamento in misura almeno pari al 40 per cento del valore nominale degli strumenti ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale;

     d) presentare al Patrimonio Destinato una relazione annuale sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le modalità indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato.

     6. Considerata la natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e l'assunzione di partecipazioni di minoranza:

     a) i contratti relativi agli interventi del Patrimonio Destinato possono prevedere il diritto del Patrimonio Destinato di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto;

     b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute.

     7. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono altresì includere, tra l'altro:

     a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparità di genere nel sistema retributivo e in materia di parità di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale;

     b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni.

     8. Il Regolamento del Patrimonio Destinato può indicare ulteriori impegni e dichiarazioni dell'impresa richiedente, tenendo conto degli standard di mercato.

 

Titolo III

OPERATIVITÀ A CONDIZIONI DI MERCATO

 

     Art. 15. Caratteri generali

     1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Titolo sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti e delle filiere produttive strategiche, nonchè con riferimento all'incidenza sulla sostenibilità ambientale e rispetto alle altre finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro.

     2. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo sono effettuati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato.

 

Capo I

Operazioni sul mercato primario

 

     Art. 16. Requisiti di accesso

     1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente Capo soddisfano i seguenti requisiti:

     a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci è riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento;

     b) l'impresa non si trova in situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate:

     1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale è inferiore al 50 per cento;

     2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto è stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi è stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale;

     3) non è sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;

     4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, nè un aiuto per la ristrutturazione nè è soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)»;

     c) l'impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle società quotate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016;

     d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» nè un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.

 

     Art. 17. Tipologie e dimensione degli interventi

     1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Capo sono effettuati mediante:

     a) la partecipazione ad aumenti di capitale;

     b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili.

     2. Gli interventi disciplinati dal presente Capo sono effettuati dal Patrimonio Destinato esclusivamente in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente l'investimento.

     3. Gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati nel rispetto dei seguenti limiti:

     a) con riguardo alle società per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non può comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla società medesima;

     b) con riguardo alle società per azioni, con azioni non quotate, l'intervento non può comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell'impresa;

     c) con riguardo alle società per azioni, con azioni non quotate, negli interventi di cui al comma 1, il valore dell'intervento richiesto non può in ogni caso essere superiore al valore pre-money risultante dalla valutazione dell'esperto indipendente.

     4. L'intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili non è inferiore a 1 milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non è inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale.

     5. Nel caso di società costituite in forma cooperativa le operazioni di cui al presente Capo sono effettuate mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile. Resta fermo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Nella definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali attributi dagli strumenti finanziari si applicano in quanto compatibili gli articoli 18, 19, 20 e 21. I limiti e le condizioni di intervento che fanno riferimento al capitale sociale dell'impresa richiedente, si intendono riferiti al patrimonio netto contabile della società cooperativa beneficiaria, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Gli strumenti finanziari e la relativa remunerazione costituiscono una riserva divisibile.

 

     Art. 18. Condizioni economiche degli aumenti di capitale

     1. La sottoscrizione di aumenti di capitale da parte del Patrimonio Destinato è effettuata alle condizioni economiche definite all'esito delle procedure istruttorie di cui all'articolo 25, comma 4, come specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

     a) con riferimento alle società per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, il valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni di calendario che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;

     b) con riferimento alle società per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il valore di mercato dell'impresa proponente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale; la valutazione è effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa proponente è approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo positivo parere dell'organo di controllo.

     2. Le condizioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Patrimonio Destinato sono le medesime, o comunque non deteriori rispetto ad esse, di quelle del co-investimento privato.

     3. Fermo restando quanto indicato all'articolo 17, comma 2, in caso di aumento di capitale in opzione ai soci, l'intervento del Patrimonio Destinato è effettuato, in esercizio del diritto di opzione che sarà ad esso gratuitamente assegnato ovvero con impegno di sottoscrizione dell'inoptato, remunerato a condizioni di mercato oppure con modalità equipollenti, ad un valore pari al minore fra quello risultante applicando i criteri di cui comma 1, e, ove applicabile, il TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni di nuova emissione scontato almeno del 10 per cento, come concordato dall'impresa richiedente con le banche collocatrici.

 

     Art. 19. Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili

     1. Gli interventi del Patrimonio Destinato mediante prestiti obbligazionari convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di società per azioni alle quali è stato assegnato un rating rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019.

     2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili è effettuata alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato:

     a) la durata è di massimo sette anni, con riferimento alle società per azioni, quotate in un mercato regolamentato, e di massimo cinque anni, con riferimento alle società per azioni, non quotate;

     b) il prezzo di sottoscrizione dello strumento è determinato:

     1) con riferimento alle società per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;

     2) con riferimento alle società per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalità previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), in quanto compatibili;

     c) il valore nominale dello strumento è determinato:

     1) con riferimento alle società per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 140 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della società da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito;

     2) con riferimento alle società per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 130 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della precedente lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della società da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito;

     d) lo strumento maturerà interessi pagabili annualmente ad un tasso determinato con riferimento alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base dei tassi di interesse applicati sul mercato alla data di richiesta dell'intervento in relazione a strumenti simili e, con riferimento alle società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, in funzione del rating attribuito alla società da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI); in ogni caso, il tasso di interesse applicabile allo strumento non è inferiore a zero;

     e) con riferimento alle società per azioni, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, qualora alla data di scadenza del prestito il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente rimborsa lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni; il valore delle azioni da assegnare in conversione è calcolato con le stesse modalità utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente sia anteriore di non oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza;

     f) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili possono prevedere che ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data.

 

     Art. 20. Modalità di disinvestimento

     1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, sono previsti meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento. Tali meccanismi contrattuali garantiscono adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio e possono comprendere, oltre alla possibilità per l'impresa beneficiaria di acquistare le azioni o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato anche i seguenti:

     a) per le società con azioni per azioni, quotate sui mercati regolamentati, la cessione della partecipazione o degli strumenti finanziari sul mercato a uno o più investitori;

     b) per le società per azioni, con azioni non quotate:

     1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni della società beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;

     2) il diritto del Patrimonio Destinato di co-vendita in caso di dismissione della partecipazione dei soci di maggioranza della società;

     3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione dei soci di maggioranza in caso di opportunità di dismissione del controllo sulla società;

     4) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla società o in alternativa l'obbligo dei soci di maggioranza della società di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato.

 

     Art. 21. Governance e condizioni pro-concorrenziali

     1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e dell'assunzione di partecipazioni di minoranza:

     a) i contratti relativi all'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere che al Patrimonio Destinato sia attribuito il diritto di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto;

     b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute.

     2. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere, tra l'altro:

     a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparità di genere nel sistema retributivo e in materia di parità di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale;

     b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni;

     c) l'impegno dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite anche per effettuare investimenti volti a conseguire obbiettivi connessi alla transizione verde e alla trasformazione digitale;

     d) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie;

     e) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attività in concorrenza con quelle dell'impresa stessa;

     f) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attività produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero;

     g) limiti e impegni relativi al rimborso dell'indebitamento esistente nonchè all'utilizzo delle somme erogate dal Patrimonio Destinato;

     h) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilità strategiche.

 

Capo II

Altre operazioni

 

     Art. 22. Operazioni sul mercato mediante il canale diretto

     1. Il Patrimonio Destinato può effettuare altresì interventi diretti in imprese strategiche, intese come le società operanti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e le società di rilevante interesse nazionale individuate secondo i requisiti dimensionali e di settore definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicati all'articolo 5, che alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento hanno i seguenti requisiti in via cumulativa:

     a) azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., aventi una capitalizzazione maggiore di 250 milioni;

     b) un flottante maggiore del 25 per cento;

     c) il volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei sei mesi precedenti l'intervento maggiore di 1 milione di euro.

     2. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati tramite:

     a) acquisto di prestiti obbligazionari convertibili;

     b) acquisto di azioni sul mercato primario e secondario, con modalità operative in linea con le prassi di mercato.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.

 

     Art. 23. Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto [1]

     [1. Il Patrimonio Destinato può effettuare altresì interventi indiretti in favore di imprese strategiche, come definite al precedente articolo 22, comma 1, che hanno i seguenti requisiti:

     a) le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

     b) abbiano una capitalizzazione inferiore a euro 250 milioni.

     2. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e controllate da CDP S.p.A., che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalità di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come ulteriormente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato. Il Regolamento del Patrimonio Destinato individua adeguati presidi per la gestione di eventuali conflitti di interesse di CDP S.p.A.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.]

 

     Art. 24. Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese

     1. Il Patrimonio Destinato può effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, alle condizioni indicate nel presente articolo e ulteriormente specificate nel Regolamento del Patrimonio Destinato.

     2. Il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi ai sensi del presente articolo, in via diretta, prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente, i quali co-investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a società per azioni costituite in forma cooperativa sono effettuati tenendo conto della specifica normativa ad esse applicabile.

     3. Gli interventi del Patrimonio Destinato, di cui al comma 2 non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro, per ciascun intervento. L'impresa deve presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilità dell'indebitamento e un fair value dell'impresa stessa, calcolato con i criteri previsti all'articolo 9 per le società non quotate, che abbia un valore «pre-money» positivo prima della nuova finanza immessa.

     4. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del comma 2 possono prevedere, tra l'altro:

     a) specifici diritti di governance in favore del Patrimonio Destinato, inclusi diritti di veto su determinate materie riservate in favore del Patrimonio Destinato e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria e dei dirigenti apicali;

     b) eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie della società ovvero la loro conversione in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento;

     c) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ove presenti, fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato;

     d) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni;

     e) impegni dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite per le finalità connesse alla sua ristrutturazione e al ripristino dell'equilibrio patrimoniale ovvero finanziario;

     f) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie;

     g) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attività in concorrenza con quelle dell'impresa stessa;

     h) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attività produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero;

     i) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilità strategiche.

     5. Possono presentare richiesta per l'intervento ai sensi del comma 2 anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo.

     6. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Patrimonio Destinato anche in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, o FIA UE, in presenza delle seguenti condizioni:

     a) le quote o azioni dell'OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato, da parte di uno o più co-investitori privati, ovvero all'intervento del Patrimonio Destinato, effettuato per il tramite dell'OICR, partecipino uno o più co-investitori privati alle medesime condizioni;

     b) gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalità di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come eventualmente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato;

     c) l'ammontare dell'OICR (da intendersi come il maggiore tra l'ammontare degli impegni di sottoscrizione raccolti e l'ammontare delle attività risultanti dall'ultima relazione annuale o semestrale approvata) sia almeno pari a 100 milioni di euro;

     d) fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, ciascun investimento dell'OICR sia mantenuto nel limite del 20 per cento dell'ammontare dell'OICR stesso;

     e) l'ammontare delle quote o azioni dell'OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato sia almeno pari a euro 30 milioni di euro e non superiore al 49 per cento dell'ammontare dell'OICR.

 

Titolo IV

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

 

     Art. 25. Principi dell'istruttoria

     1. Il Patrimonio Destinato adotta procedure istruttorie improntate a criteri di celerità e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle istanze pervenute. A tal fine, sono previste procedure e schemi preordinati che si basano sulle dichiarazioni e sui dati forniti dall'impresa richiedente, fatti salvi i casi in cui l'intervento avviene a condizioni non standardizzabili.

     2. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie del Patrimonio Destinato sono improntate alla massima semplificazione e celerità operativa secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27 e, ove applicabili, su meccanismi di oggettiva comprova dei requisiti, secondo quanto indicato dall'articolo 27, comma 2.

     3. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie, volte a valutare anche le prospettive di redditività sufficienti, tra l'altro, ad assicurare il rimborso del finanziamento, sono basate sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dall'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 27 e sono comunque semplificate e commisurate al genere di operazioni intraprese, come eventualmente specificato dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

     4. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui al Titolo III, le procedure istruttorie includono, tra l'altro, la valutazione delle prospettive di rendimento dell'investimento effettuato dal Patrimonio Destinato, determinato sulla base di analisi ex ante effettuate mediante l'utilizzo di metodologie di valutazione comunemente applicate nella prassi. Le procedure istruttorie includono altresì la valutazione della coerenza dell'investimento con quanto previsto all'articolo 15, comma 1.

     5. L'impresa richiedente assume piena responsabilità civile, amministrativa e penale, anche ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la correttezza, completezza, veridicità e aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura.

 

     Art. 26. Soggetti deputati all'istruttoria

     1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, le attività istruttorie, di esecuzione e gestione degli impieghi del Patrimonio Destinato possono essere effettuate da CDP S.p.A. tramite banche o altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ivi incluse le società di revisione. Tali soggetti sono accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati ed espletano le attività a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato.

     2. L'impresa richiedente si avvale, per la presentazione delle richieste di intervento, di soggetti presenti nell'elenco di operatori accreditati da CDP S.p.A. con modalità tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato.

     3. Il soggetto accreditato dichiara a CDP S.p.A., sotto la sua esclusiva responsabilità, di avere effettuato l'attività istruttoria in conformità alle previsioni del decreto-legge, del presente decreto, del Regolamento del Patrimonio Destinato e delle regole di accreditamento definite con CDP S.p.A.

     4. La determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate su mercati regolamentati nonchè l'attestazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 24, comma 3, sono effettuate da Esperti Indipendenti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati, che espletano tali attività a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. Ove necessario ai sensi del presente decreto, l'impresa richiedente si avvale dell'Esperto Indipendente nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. con modalità tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato.

     5. In caso di finalizzazione degli interventi di cui al Titolo II, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria l'80 per cento dei costi dell'istruttoria, di esecuzione e di gestione della posizione, nonchè di determinazione del valore di mercato, sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati, secondo le modalità e nei limiti massimi definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato per la durata del contratto e comunque non oltre l'eventuale conversione degli strumenti finanziari.

     6. I costi di istruttoria, valutazione ed esecuzione relativi agli interventi di cui al Titolo III, nonchè quelli eventualmente sostenuti successivamente alla scadenza del contratto ovvero dopo la conversione degli strumenti finanziari, sono sostenuti interamente dall'impresa controparte.

 

     Art. 27. Modalità di effettuazione dell'istruttoria e dichiarazioni dell'impresa richiedente

     1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, l'istruttoria si svolge secondo procedure semplificate e accelerate nell'ambito delle quali CDP S.p.A., anche tramite gli eventuali soggetti accreditati verifica, su base documentale, le dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al successivo comma 2 e la sussistenza degli indicatori comprovanti i requisiti di cui all'articolo 5.

     2. L'impresa richiedente, tramite dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell'organo amministrativo della società e acquisito il parere dell'organo di controllo, ove presente, deve attestare quanto di seguito previsto, come eventualmente integrato dal Regolamento del Patrimonio Destinato:

     a) con riguardo agli interventi di cui al Titolo II:

     1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate è il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa;

     2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1;

     3) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

     4) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3;

     5) l'impresa dichiara che, superato lo stato di temporanea difficoltà causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può proseguire la propria attività in continuità e può adempiere alle obbligazioni assunte in relazione all'investimento del Patrimonio Destinato;

     6) l'impresa si è dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente i segnali di crisi prescritti dagli articoli 2086, secondo comma, nonchè dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, primo comma, del codice civile;

     7) l'impresa dispone dei titoli amministrativi e delle altre autorizzazioni necessarie per operare sul mercato di riferimento;

     8) l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di adeguata verifica, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre del 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio;

     9) l'impresa non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;

     10) nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna nè di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     11) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, nè sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     12) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

     13) ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti dell'impresa non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo con le conseguenze di cui all'articolo 27 del decreto-legge; e l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini delle verifiche da parte di CDP S.p.A.;

     14) l'impresa non è a conoscenza nè ha in essere controversie in atto o contenziosi pendenti, amministrativi, tributari o civili pendenti che abbiano o possano avere diretta incidenza sulla continuità aziendale;

     15) non si trova in situazione di grave irregolarità fiscale o contributiva come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c); se del caso, è presentata la documentazione attestante l'impegno vincolante di cui all'articolo 3, comma 3;

     16) in caso di aumenti di capitale di società non quotate, l'esperto che ha effettuato la valutazione del valore di mercato dell'impresa è indipendente, ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sulla società medesima;

     17) l'impresa dichiara espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ed obblighi ivi indicati sono veritieri, completi e corretti e che pertanto CDP S.p.A. e i soggetti dalla medesima eventualmente delegati possono farvi pieno affidamento, essendo consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso è punito ai sensi del codice penale, a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

     18) l'impresa prende atto che, in ogni caso, CDP S.p.A., anche attraverso i soggetti istituzionali a ciò deputati, potrà effettuare in ogni momento controlli successivi sulla documentazione prodotta dall'impresa ovvero a disposizione del pubblico ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

     b) con riguardo agli interventi di cui al Titolo III, Capo I, oltre alle dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2, lettera a), da 5) a 17):

     1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate è il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa;

     2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1;

     3) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;

     4) dall'ultimo bilancio di esercizio soggetto a revisione legale dell'impresa risulta una situazione di continuità aziendale;

     5) l'impresa dichiara che tale bilancio è completo, veritiero e corretto in ogni aspetto sostanziale e non vi sono fatti materiali rilevanti occorsi successivamente alla sua approvazione non dipendenti dall'emergenza correlata all'epidemia da COVID-19.

     3. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e al Titolo III, Capo I, l'impresa richiedente produce i seguenti documenti:

     a) una descrizione delle attività e della struttura societaria dell'impresa;

     b) gli ultimi tre bilanci di esercizio e, ove presenti, i bilanci consolidati regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale, nonchè, ove presente, una situazione patrimoniale intermedia successiva redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio;

     c) un documento che dia evidenza dell'indebitamento finanziario esistente dell'impresa;

     d) un piano industriale individuale e, ove presente, consolidato, che sia relativo almeno ai tre anni successivi alla data di richiesta dell'intervento;

     e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa;

     f) ogni altro documento richiesto da CDP S.p.A. necessario per il completamento dell'istruttoria.

     4. L'impresa richiedente produce altresì, secondo quanto previsto nel presente decreto:

     a) con riferimento agli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11, comma 2, lettera c), numero 2), 18 e 19 concessi in favore di società non quotate, una valutazione effettuata da un esperto indipendente del valore di mercato dell'impresa richiedente effettuata sulla base degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale;

     b) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 2), concessi in favore di società non quotate, un'attestazione effettuata da un esperto indipendente del valore dell'impresa richiedente;

     c) solo nel caso in cui sia una società con azioni non quotate su un mercato regolamentato, una dichiarazione dell'organo amministrativo, acquisito il parere del revisore legale sulla medesima, in cui si attesta che il valore di mercato dell'impresa richiedente, anche tenuto conto delle sue prospettive, sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale ovvero, a seconda dei casi, della situazione patrimoniale intermedia successiva, non è inferiore al rispettivo patrimonio netto contabile preso a riferimento;

     d) un piano di utilizzo dei fondi con le modalità definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato;

     e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa.

     5. In ogni caso, quale condizione sospensiva della delibera concernente l'intervento del Patrimonio Destinato, l'impresa richiedente produce l'autocertificazione ovvero l'attestazione dell'avvenuto completamento di tutte le procedure societarie e contrattuali funzionali a consentire l'investimento del Patrimonio Destinato medesimo.

     6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge, il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.

     7. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ivi compresi la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.

 

     Art. 28. Controlli successivi e collaborazione con autorità e amministrazioni e con la Guardia di finanza

     1. Ferme restando le verifiche previste dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge per ciascuna delle imprese beneficiarie, il Regolamento del Patrimonio Destinato definisce un sistema di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per tutta la durata del contratto, garantendo una copertura annuale pari ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza, nonchè con l'autorità giudiziaria e con la Guardia di finanza.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI SUL REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO DESTINATO

 

     Art. 29. Contenuto del Regolamento

     1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto, il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina, tra l'altro:

     a) le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e gli altri strumenti finanziari di debito emessi in favore di investitori terzi, le anticipazioni di liquidità da parte di CDP S.p.A. e il regime delle relative garanzie;

     c) la gestione e il deposito della liquidità del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;

     d) i criteri puntuali per la riconduzione delle imprese ai settori di cui all'articolo 5, comma 1, numeri 1) e 2);

     e) i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi disciplinati dal Titolo II;

     f) la gestione e il deposito degli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;

     g) l'eventuale reinvestimento delle somme derivanti dalla gestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi;

     h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di deleghe interne di CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie;

     i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate;

     l) i criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio Destinato esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute;

     m) i limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;

     n) i termini dell'istruttoria, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 26, comma 1, e le eventuali ipotesi di conflitto di interessi con l'impresa richiedente;

     o) i requisiti per l'accreditamento degli Esperti Indipendenti che devono rilasciare le valutazioni o attestazioni richieste dal presente decreto;

     p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell'istruttoria sostenuti;

     q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., le modalità di destinazione delle risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti;

     r) le modalità attraverso le quali è valutata la coerenza degli investimenti con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1;

     s) le modalità di definizione del piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 27, comma 4, lettera d);

     t) le modalità con cui, in caso di finalizzazione dell'intervento, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria i costi dell'istruttoria e di gestione della posizione sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui all'articolo 26, comma 4;

     u) le modalità di rendicontazione degli interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 31;

     v) la liquidazione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti e la destinazione degli avanzi di gestione.

 

     Art. 30. Rapporti tra CDP S.p.A. e il Patrimonio Destinato

     1. CDP S.p.A. adotta presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse relative agli impieghi del patrimonio, attuali o potenziali, individuate dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

 

     Art. 31. Rendicontazione degli interventi effettuati

     1. CDP S.p.A. trasmette ogni trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico la lista degli interventi effettuati, secondo le modalità previste dal Regolamento del Patrimonio Destinato, rappresentando le metodologie seguite per verificare la rispondenza degli interventi realizzati nel predetto trimestre rispetto agli obiettivi prefissati, anche con riguardo ai rischi assunti e ai rendimenti attesi. Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore dato o informazione, anche ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge o di eventuali ulteriori informative richieste dalle Camere.

 

     Art. 32. Remunerazione di CDP S.p.A.

     1. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato, secondo i meccanismi previsti dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI SUI PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI DEL PATRIMONIO DESTINATO

 

     Art. 33. Piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato

     1. Nella fase iniziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare pieno sostegno al sistema economico-produttivo, il Piano economico-finanziario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge, è predisposto secondo un criterio di congruità basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti per interventi in favore delle imprese indicati dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

     2. Nella definizione delle prospettive di redditività del Patrimonio Destinato, il Piano economico-finanziario tiene conto:

     a) in relazione agli interventi di cui al Titolo II, dei principi di temporaneità, tempestività ed efficacia degli interventi, nonchè della redditività su base aggregata degli stessi;

     b) in relazione agli interventi di cui al Titolo III, delle prospettive di redditività delle imprese a favore delle quali è effettuato l'intervento.

     3. Il Piano economico-finanziario è approvato con la delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge, successivamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone gli apporti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge.

     4. A partire dalla chiusura del terzo esercizio successivo alla costituzione del Patrimonio Destinato, al fine di dare conto dell'effettivo andamento degli interventi, su eventuale richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze:

     a) il Piano economico finanziario è aggiornato secondo un criterio di congruità tra gli apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'ammontare degli interventi effettivamente realizzati dal Patrimonio Destinato;

     b) il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. delibera la restituzione della quota di apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che risulti eventualmente eccedente, sulla base del Piano economico-finanziario aggiornato, rispetto agli interventi effettivamente realizzati, o da effettuare, dal Patrimonio Destinato. L'entità delle restituzioni non può superare la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto contabile del Patrimonio Destinato ed il 120 per cento del totale degli investimenti effettuati, o da effettuare, in favore di imprese che abbiano presentato una richiesta di intervento alla data della richiesta di restituzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) l'eventuale restituzione degli apporti di cui alla lettera b) avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e può avvenire, in via preferenziale, in denaro o comunque in attività liquide. Le risorse in denaro e i proventi in denaro delle attività liquide vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.

 

     Art. 34. Modalità di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del MEF

     1. In sede di approvazione del rendiconto annuale del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può deliberare l'entità della eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'utile d'esercizio del Patrimonio Destinato.

     2. La distribuzione degli attivi di liquidazione del Patrimonio Destinato avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di liquidazione del Patrimonio Destinato, al termine della sua durata, come eventualmente estesa o anticipata ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto-legge, e sulla base del rendiconto finale del Patrimonio Destinato medesimo. Tale distribuzione può avvenire in natura ovvero in denaro, in ogni caso fino a integrale estinzione degli strumenti finanziari partecipativi emessi. Per la parte in denaro le risorse vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.

 

     Art. 35. Conto corrente di tesoreria, remunerazione e funzionamento

     1. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato sono accreditate sul conto corrente fruttifero n. 25083 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Patrimonio Rilancio.

     2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato semestralmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento, rilevati all'emissione, dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza a sei mesi emessi nello stesso semestre.

     3. Nel caso in cui il tasso di cui al comma 2 sia negativo, l'interesse è pari a zero.

     4. Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta BOT con scadenza a sei mesi, il tasso del conto corrente non subisce variazioni.

     5. Gli interessi sulle somme che affluiscono al conto di cui al presente articolo decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano al giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate.

 

     Art. 36. Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato

     1. Al fine di dotare il Patrimonio Destinato delle risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi disciplinati dal presente decreto, CDP S.p.A. è autorizzata a porre in essere con il Patrimonio Destinato operazioni di finanziamento, anche garantite dai titoli di Stato nella disponibilità del Patrimonio Destinato, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonchè operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi ad oggetto detti titoli con terzi, ovvero in contropartita diretta con il Patrimonio Destinato. Al fine di perfezionare tali operazioni nonchè per ottenere la libera, piena ed esclusiva titolarità dei titoli di Stato, CDP S.p.A. potrà desegregare i titoli di Stato nella disponibilità del Patrimonio Destinato trasferendo gli stessi al patrimonio di CDP S.p.A.

 

     Art. 37. Operazioni di provvista con terzi

     1. Il Patrimonio Destinato può raccogliere provvista attraverso l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge.

     2. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da investitori anche non qualificati nonchè, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 27, comma 18-ter, del decreto-legge, da OICR, fermo restando il rispetto di ogni applicabile disposizione normativa e regolamentare sia primaria sia secondaria, comunitaria e nazionale.

     3. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 potranno essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione.

     4. Dell'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari di cui al comma 1 è data preventiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Titolo VII

GARANZIA DI ULTIMA ISTANZA DELLO STATO

 

     Art. 38. Garanzia di ultima istanza

     1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge, le obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere sul Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

     2. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertata incapienza del Patrimonio Destinato in relazione alle obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere su di esso.

     3. In caso di inadempimento parziale da parte del Patrimonio Destinato, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Patrimonio Destinato, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso.

     4. La garanzia di ultima istanza è efficace a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

     5. La richiesta di escussione della garanzia di ultima istanza è trasmessa da CDP S.p.A., anche su istanza dei creditori, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - trascorsi sessanta giorni dalla data in cui CDP S.p.A. accerta l'incapienza da parte del Patrimonio Destinato in relazione alle singole obbligazioni assunte.

     6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di CDP S.p.A., provvede al pagamento di quanto dovuto direttamente ai creditori del Patrimonio Destinato, a condizione che le obbligazioni stesse siano state assunte in conformità a quanto previsto dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

     7. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione nei confronti del Patrimonio Destinato.

     8. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il Patrimonio Destinato.

 

Titolo VIII

CUMULO E MONITORAGGIO

 

     Art. 39. Cumulo

     1. Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere cumulati con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dalle specifiche sezioni del Quadro Temporaneo e tenuto conto della nozione europea di one economic unity.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis n. 1407/2013 e n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012, ovvero dai regolamenti di esenzione per categoria n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

 

     Art. 40. Monitoraggio

     1. Per ciascuno degli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), devono essere pubblicate su un sito web dedicato agli aiuti di Stato, ovvero sull'IT Tool della Commissione europea, entro dodici mesi dalla loro realizzazione, le seguenti informazioni:

     a) denominazione dell'impresa beneficiaria;

     b) identificativo dell'impresa beneficiaria;

     c) regione in cui è ubicata l'impresa beneficiaria, a livello NUTS II;

     d) settore di attività a livello di gruppo NACE;

     e) elemento di aiuto, espresso come importo intero;

     f) strumento di aiuto;

     g) data di concessione;

     h) obiettivo dell'aiuto;

     i) autorità che concede l'aiuto;

     l) numero di riferimento della misura di aiuto.

     2. Fanno capo a CDP S.p.A. gli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

     3. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti dal Quadro Temporaneo, CDP S.p.A.:

     a) invia al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la pubblicazione le informazioni pertinenti relative a ciascun intervento effettuato ai sensi del Titolo II;

     b) conserva per dieci anni, a partire dalla data di erogazione dell'intervento, le informazioni atte a stabilire che i requisiti per la concessione della misura di aiuto- finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea a richiesta degli stessi.

     4. Fintanto che gli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), non siano stati interamente rimborsati, le imprese beneficiarie pubblicano sul proprio sito Internet le informazioni circa l'impiego dell'aiuto ricevuto entro dodici mesi dalla data della sua concessione e, successivamente, ogni dodici mesi. Le imprese beneficiarie devono, in particolare, illustrare in che modo l'aiuto ricevuto sia stato impiegato per attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

     5. Nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo, l'obbligo di conservazione di cui al comma 3 si applica soltanto per un periodo di tre anni.

     6. CDP S.p.A. predispone con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) c) e d), una relazione annuale alla Commissione europea, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. La relazione è contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

     7. CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021 una relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti e criteri di accesso. La relazione è contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 41. Disposizioni finali

     1. Il presente decreto si applica a CDP S.p.A. limitatamente all'attività inerente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato.

     2. CDP S.p.A. gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Il rispetto delle previsioni del decreto-legge, come attuate dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce un parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge.

     4. Per la durata e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 14, del decreto-legge si fa riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, della deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 166

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 28 ottobre 2024, n. 162.