Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 07/11/2020 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare |
Art. 2. Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 39.1.95 - D.L. 7 novembre 2020, n. 148. [1]
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
(G.U. 7 novembre 2020, n. 278)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto il
Considerata pertanto la necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare
1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del
Art. 2. Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali
1. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della
2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del
3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della