Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 12/02/2021 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 168 della l.r. 65/2014 |
Art. 2. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 |
Art. 3. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 174 della l.r. 65/2014 |
Art. 4. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 182 della l.r. 65/2014 |
Art. 5. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 69/2019 |
Art. 6. Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 44 [...] |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 5.1.168 - L.R. 12 febbraio 2021, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di sismica e di gestione dei rifiuti in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 69/2019 e 22/2015.
(B.U. 17 febbraio 2021, n. 10)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 2, depositata in Cancelleria in data 31 gennaio 2021 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 20 gennaio 2021, 1a serie speciale n. 3;
Considerato quanto segue:
1. A seguito dell'entrata in vigore del
2. Le modifiche alla
3. Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla
4. Risulta, conseguentemente, necessario procedere al rapido adeguamento delle disposizioni regionali in materia di sismica alla normativa statale di riferimento, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale;
5. L'intervento legislativo regionale risulta fondamentale, al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività edilizia, dando certezza del quadro normativo di riferimento;
6. In particolare, è necessario modificare l'articolo 182 della
7. È necessario correggere inoltre gli articoli 168 e 174 della
8. Alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al
9. È necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in quanto l’intervento legislativo è urgente, essendo i procedimenti di cui all’articolo 182 della
Approva la presente legge
Art. 1. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 168 della
1. Il comma 4 dell'articolo 168 della
“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 170 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti che, nel corso dei lavori, si intendano apportare al progetto originario.”.
Art. 2. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 170 bis della
1. Il comma 5 dell'articolo 170 bis della
Art. 3. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 174 della
1. Al comma 4 dell'articolo 174 della
2. Il comma 5 dell'articolo 174 della
“5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente agli allegati di cui all'articolo 65 del
Art. 4. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 182 della
1. Al comma 1 dell’articolo 182 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 182 della
3. Il comma 2 dell'articolo 182 della
“2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti, sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione dell’istanza, l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.”.
Art. 5. Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Abrogazione dell'articolo 73 della
1. L'articolo 73 della
Art. 6. Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 44 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.