Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 05/03/2021 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009 |
Art. 2. Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche all’ articolo 8 bis della l.r. 26/2009 |
Art. 3. Norma finanziaria |
§ 1.3.37 - L.R. 5 marzo 2021, n. 10.
Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009.
(B.U. 10 marzo 2021, n. 22)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3, 4, comma 1, lettere b) e r), 11, 70 e 71, dello Statuto;
Vista la
Vista
Considerato quanto segue:
1. In data 9 maggio 1950 a Parigi cominciava, con la dichiarazione di Robert Schuman, il percorso verso l’integrazione degli stati europei. Con questo atto si ponevano le basi dell’attuale Unione europea, ed è per questo che dal 1985, in tale data, si celebra la Festa dell’Europa, appuntamento dedicato a promuovere la pace e l'unità in Europa;
2. Le istituzioni europee, istituendo la Festa dell’Europa, hanno inteso fare di questa giornata una festa per tutti i cittadini europei, un appuntamento fisso per far conoscere da vicino l’Unione Europea;
3. La Festa dell'Europa è diventata un simbolo europeo che, insieme alla bandiera, all'inno, e alla moneta unica, identifica l'entità politica dell'Unione Europea;
4. Ogni anno, in occasione della Festa dell’Europa, tutte le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative i valori della pace, della solidarietà, dell’unità tra le genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di riferimento finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l’identità europea;
5. Nel novero delle attività richiamate dall’articolo 8 bis della
Approva la presente legge
Art. 1. Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 7 del preambolo della
“7 bis. Nell’ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Festa dell’Europa promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea;”.
Art. 2. Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche all’ articolo 8 bis della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 bis della
“3 bis. In occasione della celebrazione della Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell’integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell’identità europea fra i giovani.
3 ter. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell’Europa ed il relativo finanziamento.”.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale:
- per un importo massimo di euro 15.000,00 imputabili all’esercizio 2021 alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.