§ 1.4.241 - L.R. 3 dicembre 2020, n. 29.
Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:03/12/2020
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa per finalità assunzionali.
Art. 2.  Rideterminazione indennità mensile pensionabile.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.4.241 - L.R. 3 dicembre 2020, n. 29.

Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.

(G.U.R. 11 dicembre 2020, n. 61 - S.O. n. 47)

 

Art. 1. Autorizzazione di spesa per finalità assunzionali.

1. Al fine di fare fronte all'esigenza di funzionalizzazione del Corpo Forestale della Regione siciliana, per le finalità assunzionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, cui si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 [1].

 

     Art. 2. Rideterminazione indennità mensile pensionabile.

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, dopo le parole "in sede di contrattazione sindacale." sono aggiunte le parole "La spesa occorrente per il pagamento delle differenze retributive fondamentali, quantificata nella misura massima di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, grava, per il biennio 2021-2022, sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022." [2].

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 settembre 2021, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2021, n. 28. L'art. 2, L.R. 28/2021 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2022, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.