Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 26/10/2020 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della l.r. 4/2020) |
Art. 3. (Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020 dal 28 luglio 2020 al 13 ottobre 2020) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.212 - L.R. 26 ottobre 2020, n. 21.
Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL
(B.U. 27 ottobre 2020, n. 44 suppl.)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 2 della
1. All'articolo 1 della
a) al terzo periodo del comma 6, le parole 'entro il 31 ottobre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 novembre 2020';
b) il comma 6 bis è abrogato;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
'8 bis. Alle Comunità montane possono altresì essere assegnati contributi, a valere sul fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10, per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.';
d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
'10 bis. Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10 e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della
10 ter. Il ricorso prioritario alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
'11 bis. Le eventuali risorse aggiuntive confluite nel fondo di cui al comma 10 riservate agli enti locali sono attribuite, sentite UPL e ANCI Lombardia, privilegiando la rotazione degli enti beneficiari sulla base della programmazione e della legislazione di settore per la ottimale gestione delle risorse.';
f) al comma 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della
2. All'articolo 2 della
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e agevolazioni alle imprese nell'accesso al credito';
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere altresì concesse agevolazioni finanziarie al fine di sostenere le imprese nell'accesso al credito.' ;
c) all'alinea del comma 2, le parole 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al primo periodo del comma 1';
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. I beneficiari delle agevolazioni di cui al secondo periodo del comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale.' ;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le risorse destinate al sostegno dell'accesso al credito sono disponibili nell'ambito della misura 'Credito adesso evolution' in gestione per il tramite di Finlombarda S.p.A.';
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in euro 10.000.000,00, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e artigianato', rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 2.000.000,00 al Titolo 1 'Spese correnti', con corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.'.
Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 3. (Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del
1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del
entrata titolo tipologia |
capitolo |
descrizione capitolo |
variazione in euro anno 2020 |
dgr |
data dgr |
motivazione |
10101 |
204 |
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE |
- 30.000.000,00 |
3448 |
28.07.2020 |
Primo riparto del fondo di cui all'art. 11 del |
10101 |
7654 |
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRIMA DEL PASSAGGIO AL CONCESSIONARIO |
- 8.412.631,58 |
|||
10101 |
7656 |
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
- 15.000.000,00 |
|||
10101 |
7661 |
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NON SANITA' |
- 4.000.000,00 |
|||
10101 |
7662 |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - NON SANITA' |
- 30.000.000,00 |
|||
20101 |
14432 |
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 |
87.412.631,58 |
|||
entrata titolo tipologia |
capitolo |
descrizione capitolo |
variazione in euro anno 2020 |
dgr |
data dgr |
motivazione |
10101 |
206 |
ALTRE INFRAZIONI A NORME TRIBUTARIE E RECUPERO DEI DIRITTI DI NOTIFICA |
-19.826.000,00 |
3672 |
13.10.2020 |
Stanziamento di ulteriori trasferimenti statali, pari a euro 209.790.315,79, sul capitolo del titolo 22.0101.01.14432: riducendo per euro 141.323.850,01 le entrate tributarie del titolo 1 di cui è stata prevista la contrazione accantonando una quota della differenza, pari a euro 35.466.465,78, su capitolo di spesa di nuova istituzione per la eventuale restituzione allo Stato dell'eccedenza nel caso in cui si realizzino le minori entrate stimate
allocando la restante quota della differenza, pari a euro 33.000.000,00, sul Fondo per l'applicazione dell'art. 46 della
|
10101 |
7654 |
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRIMA DEL PASSAGGIO AL CONCESSIONARIO |
-22.587.368,42 |
|||
10101 |
7655 |
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'ADDIZIONALE REGIONALE SULL'IMPOSTA |
- 3.878.431,59 |
|||
10101 |
7655 |
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
- 77.000.000,00 |
|||
10101 |
7661 |
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
- 3.771.000,00 |
|||
10101 |
7662 |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - NON SANITA' |
- 14.261.050,00 |
|||
20101 |
14432 |
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 |
141.323.850,01 |
|||
entrata titolo tipologia |
capitolo |
descrizione capitolo |
variazione 2020 |
|||
20101 |
14432 |
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 |
68.466.465,78 |
|||
missione/prog |
capitolo |
descrizione capitolo |
variazione 2020 |
|||
01.03 |
8199 |
FONDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 89/2014 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMI 680 E 682 DELLA LEGGE 208/2015 |
33.000.000,00 |
|||
01.03 |
14263 |
ECCEDENZA FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 |
35.466.46 5,78 |
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.