Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 31/03/2020 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali) |
Art. 2. (Ristorazione offerta dalle aziende agrituristiche in modalità con consegna a domicilio per la durata dello stato di emergenza da COVID-19) |
Art. 3. (Disposizioni urgenti in materia contabile) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.54 - L.R. 31 marzo 2020, n. 4.
Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
(B.U. 31 marzo 2020, n. 14 suppl.)
Art. 1. (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adottano uno o più provvedimenti, a seguito del differimento dei termini di cui alla presente legge, in relazione a eventuali atti amministrativi di rispettiva competenza da assumere in relazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti di cui al comma 1.
3. [La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ulteriori provvedimenti di differimento dei termini indicati al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in coerenza con eventuali successive disposizioni statali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto dell'articolo 29 della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 11 bis e 11 ter, della
Art. 2. (Ristorazione offerta dalle aziende agrituristiche in modalità con consegna a domicilio per la durata dello stato di emergenza da COVID-19) [3]
1. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, alle aziende agrituristiche è consentito lo svolgimento dell'attività di ristorazione in modalità con consegna a domicilio, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), della
Art. 3. (Disposizioni urgenti in materia contabile)
1. Le risorse finanziarie derivanti dalle donazioni connesse alle iniziative da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale di raccolta di fondi, finalizzata al sostegno delle strutture sanitarie e al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono introitate al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale e ad altre strutture pubbliche o soggetti che svolgono un pubblico servizio da utilizzare nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla realizzazione di interventi da parte della Protezione civile in relazione all'emergenza, secondo quanto previsto dall'articolo 99, commi 3 e seguenti, del
2 bis. Le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate per l'attuazione delle politiche sociali finalizzate a fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [5].
2 ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere inoltre utilizzate per corrispondere la premialità di cui all'articolo 5, comma 2, e per il finanziamento dei contratti di cui all'articolo 6 della legge regionale recante (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della
3. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 2 avvengono anche per il tramite di ARIA S.p.A., quale centrale regionale acquisti, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e dal conseguente Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 23 febbraio 2020 di nomina del Presidente della Giunta regionale quale soggetto attuatore per la Regione Lombardia.
4. Con rispettivi atti la Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni di bilancio; i relativi stanziamenti di spesa possono essere successivamente variati anche tra spese correnti e spese in conto capitale.
5. Per l'esercizio finanziario 2020 la Giunta regionale è autorizzata a predisporre le occorrenti variazioni di bilancio per dare copertura, fino al limite massimo di euro 50.000.000,00 alle anticipazioni finanziarie in favore di ARIA S.p.A. nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale 2020-2022 [7].
6. L'utilizzo dei proventi delle donazioni, ai sensi del comma 2, nonché le anticipazioni finanziarie concesse ad ARIA S.p.A. ai sensi del comma 5, saranno rendicontati, comunicati alla commissione consiliare competente e resi pubblici al termine dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 5, del
7. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono in merito all'accettazione e alla destinazione delle donazioni finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 9 della
[2] Comma abrogato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[4] Comma così modificato dall'art. 25 della
[5] Comma inserito dall'art. 9 della
[6] Comma inserito dall'art. 7 della
[7] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 aprile 2020, n. 15, suppl.