Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 19/12/2019 |
Numero: | 262 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Applicazione territoriale |
Art. 5. Statuto territoriale speciale |
Art. 6. Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili |
Art. 7. Debitore dell'accisa |
Art. 8. Condizioni di esigibilità e aliquote di accisa da applicare |
Art. 9. Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa |
Art. 10. Rimborso e sgravio |
Art. 11. Esenzioni dal pagamento dell'accisa |
Art. 12. Certificato di esenzione |
Art. 13. Esenzioni dal pagamento dell'accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi |
Art. 14. Disposizione generale |
Art. 15. Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato |
Art. 16. Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione |
Art. 17. Garanzia |
Art. 18. Destinatario registrato |
Art. 19. Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa |
Art. 20. Documento amministrativo elettronico |
Art. 21. Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati |
Art. 22. Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici |
Art. 23. Frazionamento delle spedizioni |
Art. 24. Formalità a destinazione |
Art. 25. Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati |
Art. 26. Indisponibilità del sistema informatizzato |
Art. 27. Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione |
Art. 28. Prove alternative di ricevimento e di uscita |
Art. 29. Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell'ambito del regime di sospensione dall'accisa |
Art. 30. Procedure semplificate in un solo Stato membro |
Art. 31. Procedure semplificate in due o più Stati membri |
Art. 32. Acquisto da parte di un privato |
Art. 33. Disposizioni generali |
Art. 34. Evento imponibile |
Art. 35. Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione |
Art. 36. Documento amministrativo elettronico semplificato |
Art. 37. Nota di ricevimento |
Art. 38. Procedura di riserva e recupero alla spedizione |
Art. 39. Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento |
Art. 40. Prove di ricevimento alternative |
Art. 41. Deroga all'obbligo di avvalersi del sistema informatizzato – Procedure semplificate in due o più Stati membri |
Art. 42. Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro |
Art. 43. Delega di potere e competenze di esecuzione ai fini della circolazione dei prodotti da consegnare per scopi commerciali |
Art. 44. Vendite a distanza |
Art. 45. Distruzione e perdita |
Art. 46. Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa |
Art. 47. Contrassegni |
Art. 48. Piccoli produttori di vino |
Art. 49. Rifornimenti per navi e aeromobili |
Art. 50. Regime speciale |
Art. 51. Esercizio della delega |
Art. 52. Procedura di comitato |
Art. 53. Relazione sull'attuazione della presente direttiva |
Art. 54. Disposizioni transitorie |
Art. 55. Recepimento |
Art. 56. Abrogazione |
Art. 57. Entrata in vigore e applicazione |
Art. 58. Destinatari |
§ 9.4.69 - Direttiva 19 dicembre 2019, n. 262.
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)
(G.U.U.E. 27 febbraio 2020, n. L 58)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le condizioni per la riscossione delle accise su prodotti contemplati dalla
(3) È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alle direttive del Consiglio 92/83/CEE (4), 92/84/CEE (5), 2003/96/CE (6) e 2011/64/UE (7).
(4) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme dell'Unione relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.
(5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
(6) È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano fra i territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale dell'Unione ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva e territori che sono soggetti alla presente direttiva.
(7) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello dell'Unione il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.
(8) Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati totalmente distrutti o siano irrimediabilmente perduti.
(9) Oltre alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile dei prodotti, a causa della natura di questi possono verificarsi perdite parziali. Salvo in casi debitamente giustificati, non dovrebbe essere riscossa l'accisa relativamente a tali perdite parziali nella misura in cui non superano le soglie comuni prestabilite di perdita parziale.
(10) In caso di eccesso non intenzionale di prodotti scoperto nel corso di un movimento in regime di sospensione dell'accisa, è opportuno che gli Stati membri possano consentire che i prodotti in eccesso siano immessi in un deposito fiscale in regime di sospensione dell'accisa.
(11) Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la determinazione delle soglie comuni di perdita parziale. Nel determinare tali soglie di perdita parziale, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare di aspetti connessi alle caratteristiche fisiche e chimiche dei prodotti (quali la natura dei prodotti sottoposti ad accisa, soprattutto dei prodotti energetici per la loro volatilità, la temperatura ambiente durante la circolazione, la distanza o il tempo impiegato durante la circolazione). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (8) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla stesura degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(12) Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori.
(13) In caso di irregolarità durante i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa , l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che porta all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui l'irregolarità è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un'irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti.
(14) Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, se lo scopo della presente direttiva lo richiede, rimborsare l'accisa pagata su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.
(15) Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell'accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.
(16) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne la forma del certificato di esenzione, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al
(17) Al fine di evitare evasione o abusi occorre precisare chiaramente le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio dell'Unione. Poiché le persone che viaggiano via terra possono spostarsi con maggiore frequenza e libertà rispetto a quelle che viaggiano in nave o in aereo, il rischio del mancato rispetto delle franchigie sulle importazioni da parte dei viaggiatori e di conseguenza l'onere del controllo per le autorità doganali sono nettamente superiori in caso di viaggio via terra. Occorre pertanto prevedere che non siano consentite le vendite in esenzione dall'accisa alle frontiere terrestri.
(18) Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di magazzinaggio per garantire la riscossione dell'accisa, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli. Va inteso che la detenzione o il magazzinaggio di prodotti soggetti ad accisa comportano il possesso fisico di detti prodotti.
(19) È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori economici che non hanno lo status di depositario autorizzato.
(20) Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa dovrebbero poter circolare nell'Unione in sospensione dall'accisa. Tale circolazione dovrebbe essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare verso un altro deposito fiscale o verso luoghi a esso equivalenti ai fini della presente direttiva.
(21) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa dovrebbe essere consentita anche a partire dal loro luogo di importazione verso tali destinazioni e di conseguenza occorre regolamentare lo status della persona autorizzata a spedire, ma non a immagazzinare, i prodotti dal luogo di importazione.
(22) Per garantire la corretta applicazione della disposizione sulla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, è necessario chiarire che la circolazione prende fine nel momento in cui il destinatario è in grado di conoscere esattamente la quantità di prodotti che ha effettivamente ricevuto. Lo scarico e l'iscrizione nella contabilità possono servire come prova della fine della circolazione.
(23) Al fine di consentire l'uso del regime di transito esterno successivamente al regime di esportazione, l'ufficio doganale di uscita dovrebbe divenire una destinazione possibile di una circolazione in regime di sospensione dall'accisa. Il momento in cui termina il regime di sospensione dall'accisa dovrebbe essere in tal caso indicato. Si dovrebbe precisare che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione dovrebbero compilare la nota di esportazione sulla base della conferma dell'uscita che l'ufficio doganale di uscita trasmette all'ufficio doganale di esportazione all'inizio del regime di transito esterno. Al fine di consentire al regime di transito esterno di assumere le responsabilità per i prodotti sottoposti ad accisa a norma della presente direttiva, l'articolo 189 del
(24) Al fine di consentire alle competenti autorità di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale all'importazione nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa immessi in libera pratica sono trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall'accisa, la persona che dichiara alle competenti autorità nello Stato membro di importazione l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa dovrebbe indicare le informazioni relative allo speditore e al destinatario nonché fornire la prova attestante che i prodotti importati saranno spediti dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.
(25) Al fine di garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri dovrebbero richiedere una garanzia, che dovrebbe essere prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.
(26) Diversi Stati membri concedono già un'esenzione dalla garanzia per la circolazione dei prodotti energetici attraverso condutture fisse in quanto tale tipo di circolazione presenta un rischio fiscale molto ridotto. Al fine di armonizzare i requisiti per la prestazione di una garanzia in tali casi, è opportuno sopprimere il requisito della garanzia per la circolazione di prodotti energetici attraverso condutture fisse in tutti gli Stati membri.
(27) Al fine di garantire un espletamento rapido delle formalità necessarie e agevolare il controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, è opportuno utilizzare il sistema informatizzato a norma della
(28) Al fine di garantire che i documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la struttura e il contenuto di tali documenti.
(29) Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
(30) Occorre fissare la procedura con cui gli operatori economici informano le autorità competenti degli Stati membri circa le spedizioni e la destinazione di prodotti sottoposti ad accisa. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in sospensione dall'accisa.
(31) Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione dall'accisa, occorre chiarire le condizioni per l'inizio e la conclusione della circolazione nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle relative responsabilità.
(32) Al fine di consentire alle competenti autorità di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale di esportazione nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano in regime di sospensione dall'accisa prima di essere fatti uscire dal territorio dell'Unione, la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa per l'esportazione dovrebbe informare le competenti autorità nello Stato membro di esportazione del codice unico di riferimento amministrativo.
(33) Al fine di consentire allo Stato membro di spedizione di adottare le misure opportune, l'autorità competente nello Stato membro di esportazione dovrebbe informare l'autorità competente nello Stato membro di spedizione di eventuali irregolarità insorte durante l'esportazione o del fatto che i prodotti non devono più uscire dal territorio dell'Unione.
(34) Al fine di consentire allo speditore di assegnare una nuova destinazione ai prodotti sottoposti ad accisa, lo Stato membro di spedizione dovrebbe informare lo speditore che i prodotti non devono più uscire dal territorio dell'Unione.
(35) Al fine di migliorare la possibilità di svolgere controlli durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, la persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c'è una persona che accompagna, il trasportatore o vettore dovrebbe poter presentare il codice unico di riferimento amministrativo, in qualsiasi forma, alle competenti autorità per consentire loro di estrarre le informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa.
(36) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.
(37) Al fine di allineare le procedure di cui alla presente direttiva con quelle di cui all'articolo 335, paragrafo 4, del
(38) Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa che avvenga interamente all'interno del loro territorio o di concludere accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni. Gli Stati membri che non sono parti di accordi bilaterali o multilaterali non dovrebbero essere obbligati ad accettare regimi speciali definiti nel quadro di tali accordi.
(39) Occorre precisare, senza modificarne la struttura generale, le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro.
(40) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da privati per uso personale e da questi trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati, secondo il principio che disciplina il mercato interno.
(41) I livelli di accisa per i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche applicati dagli Stati membri variano a causa di una serie di fattori, quali la politica in materia di bilancio e di salute pubblica, e le divergenze in questione sono in alcuni casi significative. In questo contesto, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di contenere i rischi, che facilitano la frode fiscale, l'elusione o l'abuso, la minaccia o la compromissione della politica pubblica o della protezione della salute e della vita umana. Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di adottare misure appropriate e proporzionate che consentano loro di determinare se i prodotti sottoposti ad accisa trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro da parte di un privato sono stati acquistati da quest'ultimo per uso personale.
(42) Nei casi in cui, dopo l'immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono consegnati per scopi commerciali in un altro Stato membro, occorre stabilire che l'accisa sia esigibile nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di "consegnato per scopi commerciali".
(43) Il sistema informatizzato attualmente impiegato per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dovrebbe essere esteso alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Il ricorso a detto sistema informatizzato semplificherà il controllo di tali movimenti e garantirà il corretto funzionamento del mercato interno.
(44) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, è opportuno chiarire chi sia il debitore dell'accisa e quando sia esigibile l'accisa.
(45) Al fine di evitare investimenti inutili, l'informatizzazione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali dovrebbe essere attuata riutilizzando per quanto possibile il regime esistente per i movimenti in regime di sospensione dall'accisa. A tal fine e al fine di agevolare detti movimenti, le prestazioni di garanzie relativamente a tali movimenti dovrebbero essere armonizzate alle prestazioni di garanzie relative ai movimenti in regime di sospensione dall'accisa al fine di ampliare la scelta dei garanti.
(46) Al fine di agevolare la registrazione esistente degli operatori economici che trattano i regimi di sospensione dall'accisa è necessario conferire a un deposito fiscale e a uno speditore registrato la possibilità, dopo aver informato le competenti autorità dello Stato membro di spedizione, di agire in qualità di speditore certificato per i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Allo stesso tempo un deposito fiscale o un destinatario registrato dovrebbe poter agire in qualità di destinatario certificato per tali prodotti sottoposti ad accisa.
(47) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato e di ricorso a un documento di riserva.
(48) È opportuno che agli Stati membri sia consentito di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali sulla base di accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni. Gli Stati membri che non sono parti di accordi bilaterali o multilaterali non dovrebbero essere obbligati ad accettare regimi speciali definiti nel quadro di tali accordi.
(49) Al fine di garantire che i documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che si ritiene consegnati per scopi commerciali siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e che possano essere elaborati dal sistema informatizzato, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la struttura e il contenuto di tali documenti.
(50) Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che si ritiene siano consegnati per scopi commerciali, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
(51) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato e che non esercitano un'attività economica indipendente e tali prodotti sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente da uno speditore che esercita un'attività economica indipendente o che spedisce o trasporta i prodotti per suo conto, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro di destinazione. Occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dallo speditore per il pagamento dell'accisa. Al fine di garantire il pagamento nello Stato membro di destinazione, lo speditore o il suo o la sua rappresentante fiscale dovrebbe registrare la propria identità e garantire il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente, appositamente designato alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione. Al fine di agevolare tali formalità, lo speditore dovrebbe avere la facoltà di scegliere se avvalersi di un o una rappresentante fiscale per ottemperare ai requisiti di registrazione e pagamento della garanzia. Se né lo speditore, né il rappresentante fiscale soddisfano tali requisiti, il destinatario dovrebbe essere considerato il debitore delle accise nello Stato membro di destinazione.
(52) Al fine di evitare i conflitti di interesse tra gli Stati membri e le doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro circolino all'interno dell'Unione, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.
(53) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L'uso di tali contrassegni non dovrebbe ostacolare in alcun modo gli scambi intraunionali. Poiché l'uso di detti contrassegni non dovrebbe dar luogo a un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro. Tuttavia, per evitare abusi, gli Stati membri che hanno rilasciato detti contrassegni dovrebbero poter subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo alla presentazione della prova che i contrassegni siano stati tolti o distrutti.
(54) L'imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.
(55) Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.
(56) Per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra Stati membri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi occorre consentire a tali Stati membri di adottare misure che deroghino alle normali norme e procedure applicate ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro.
(57) Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione possa continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla
(58) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(59) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
(60) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ("prodotti sottoposti ad accisa"):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla
b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
c) tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE.
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili al le accise o al l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
3. Gli Stati membri possono applicare imposte:
a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.
Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
Art. 2. Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa
1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali unionali per l'entrata di merci nel territorio doganale dell'Unione si applicano in quanto compatibili all'entrata nel territorio dell'Unione di prodotti sottoposti ad accisa da uno dei territori di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali unionali per l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dal territorio dell'Unione verso uno dei territori di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il territorio di tale Stato membro e i territori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti all'interno del territorio di tale Stato membro.
4. Gli articoli da 14 a 46 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa aventi la posizione doganale di merci non unionali quali definite all'articolo 5, punto 24), del
Art. 3. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "depositario autorizzato" la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;
2) "territorio di uno Stato membro" il territorio di uno Stato membro al quale si applicano i trattati, a norma degli articoli 349 e 355 TFUE, a eccezione dei territori terzi;
3) "territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri;
4) "territorio terzo" qualsiasi territorio di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;
5) "paesi terzi" qualsiasi Stato o territorio cui non si applicano i trattati;
6) "regime di sospensione dall'accisa" un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione, al magazzinaggio o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;
7) "importazione" l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del
8) "ingresso irregolare" l'ingresso nel territorio dell'Unione di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del
9) "destinatario registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa dal territorio di un altro Stato membro;
10) "speditore registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 201 del
11) "deposito fiscale" un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, immagazzinati, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;
12) "speditore certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
13) "destinatario certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
14) "Stato membro di destinazione" lo Stato membro in cui devono essere consegnati o utilizzati i prodotti sottoposti ad accisa conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
15) "sgravio" esonero dall'obbligo di pagare l'importo di un'accisa che non è stata pagata;
16) "rimborso" il risarcimento dell'importo di un'accisa che è stata pagata.
Art. 4. Applicazione territoriale
1. La presente
2. La presente
a) isole Canarie;
b) i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE;
c) isole Åland;
d) isole Anglo-normanne.
3. La presente
a) isola di Helgoland;
b) territorio di Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno.
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente
5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente
6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.
Art. 5. Statuto territoriale speciale
1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito, non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Capo II
Disposizioni procedurali generali
Sezione 1
Evento imponibile, esigibilità, irregolarità durante una circolazione in regime di sospensione dall'accisa
Art. 6. Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:
a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio dell'Unione;
b) della loro importazione o dell'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione.
2. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.
3. Ai fini della presente direttiva, per 'immissione in consumo" si intende:
a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
b) la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, compresi i casi di irregolarità, fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa unionale e della legislazione nazionale;
c) la fabbricazione, compresi la trasformazione e la produzione o il trattamento irregolari dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione dall'accisa;
d) l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che essi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, a un regime di sospensione dall'accisa, o il loro ingresso irregolare, a meno che l'obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) o k), del
4. Per momento di svincolo da un regime di sospensione dall'accisa di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende:
a) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
b) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv);
c) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4.
5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo.
6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
7. La perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall'accisa non è considerata un'immissione in consumo se l'entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. La parte della perdita parziale superiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa è considerata un'immissione in consumo.
8. Gli Stati membri possono stabilire le proprie norme per il trattamento delle perdite parziali in regime di sospensione dall'accisa non coperte dal paragrafo 7.
9. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 5 deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell'articolo 17 è svincolata, interamente o parzialmente a seconda dei casi, su presentazione di una prova soddisfacente.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 51 che stabiliscono le soglie comuni di perdita parziale di cui al paragrafo 7 del presente articolo e all'articolo 45, paragrafo 2, in funzione, tra l'altro, della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche, della temperatura ambiente durante il trasporto, della distanza del trasporto o del tempo impiegato durante la circolazione, e specificano i prodotti sottoposti ad accisa, la corrispondente soglia comune di perdita parziale in percentuale della quantità totale e altri aspetti pertinenti relativi al trasporto dei prodotti.
In mancanza di soglie comuni di perdita parziale, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni nazionali.
Art. 7. Debitore dell'accisa
1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a):
i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b) per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone in conformità del principio di responsabilità in solido;
c) per quanto riguarda la fabbricazione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
d) per quanto riguarda l'importazione o l'ingresso irregolare di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d): il dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento della stessa accisa, essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente di tale debito.
Art. 8. Condizioni di esigibilità e aliquote di accisa da applicare
Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.
L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
In deroga al primo comma, in caso di variazione di una o più aliquote dell'accisa, le riserve di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo possono essere assoggettate, ove appropriato, a un aumento o a una riduzione dell'accisa.
Art. 9. Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nel territorio dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nel territorio dello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 17 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applica il paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell'accisa nell'altro Stato membro.
6. Ai fini del presente articolo, per "irregolarità" si intende una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6 , a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
sezione 2
Rimborso e sgravio
Art. 10. Rimborso e sgravio
Oltre ai casi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, e all'articolo 46, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni che lo Stato membro fissa per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo a esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 11 o dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE o 2011/64/UE.
Sezione 3
Esenzioni
Art. 11. Esenzioni dal pagamento dell'accisa
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
c) dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
d) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
e) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
f) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.
Art. 12. Certificato di esenzione
1. I prodotti sottoposti ad accisa che circolano dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro in regime di sospensione dall'accisa e beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione. Il certificato di esenzione specifica la natura e la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa da consegnare, il valore dei prodotti, l'identità del destinatario esente e lo Stato membro ospitante che certifica l'esenzione.
2. Gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione di cui al paragrafo 1 per altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di garantire che il certificato di esenzione sia compatibile con le condizioni e i limiti applicabili alla concessione di esenzioni nel loro diritto nazionale.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
4. Le procedure previste agli articoli da 20 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 20 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente all'interno del proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
Art. 13. Esenzioni dal pagamento dell'accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "punto di vendita in esenzione da imposte" qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
b) "viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo" qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Capo III
Fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio
Art. 14. Disposizione generale
1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.
2. La fabbricazione, la trasformazione, la detenzione e il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.
Art. 15. Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato
1. L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
2. Il depositario autorizzato è tenuto:
a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e al magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa;
b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
d) a iscrivere nella contabilità del suo deposito fiscale e nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 16, paragrafo 4;
e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui al primo comma, lettera a), sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
Capo IV
Circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sezione 1
Disposizioni generali
Art. 16. Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione
1. I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa tra i seguenti luoghi nel territorio dell'Unione, compreso il transito per un paese terzo o un territorio terzo:
a) da un deposito fiscale verso:
i) un altro deposito fiscale;
ii) un destinatario registrato;
iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
iv) il destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti dal territorio di un altro Stato membro;
v) l'ufficio doganale di uscita se previsto dall'articolo 329, paragrafo 5, del
b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
Ai fini del presente articolo, per "luogo di importazione" si intende il luogo in cui i prodotti sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del
2. Salvo qualora l'importazione abbia luogo all'interno di un deposito fiscale, i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall'accisa solo se il dichiarante o qualsiasi persona che interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali in conformità all'articolo 15 del
a) il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del
b) il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del
c) se applicabile, la prova che i prodotti importati sono destinati a essere spediti dal territorio dello Stato membro di importazione verso il territorio di un altro Stato membro.
3. Gli Stati membri possono disporre che la prova di cui al paragrafo 2, lettera c), sia presentata alle autorità competenti solo su richiesta.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato diverso da un destinatario registrato in possesso di un'autorizzazione limitata in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3.
Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.
Art. 17. Garanzia
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.
2. Non è richiesta alcuna garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse, salvo in casi debitamente giustificati.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.
4. La garanzia è valida in tutta l'Unione.
5. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:
a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno dell'Unione per via marittima.
6. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia.
Art. 18. Destinatario registrato
1. Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, punto 9), è limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico speditore e a un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione a un unico movimento.
Art. 19. Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia:
a) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione;
b) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude:
a) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa;
b) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione;
c) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), nel momento in cui i prodotti sono vincolati al regime di transito esterno.
Sezione 2
procedura da applicare per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Art. 20. Documento amministrativo elettronico
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
4. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), all'articolo16, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 16, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati a un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
5. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, o, se non c'è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore, il codice unico di riferimento amministrativo. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore esibiscono tale codice su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa. Tuttavia, ove opportuno, le autorità competenti possono chiedere una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualunque altro documento commerciale.
6. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico, avvalendosi del sistema informatizzato, fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
7. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione o il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa in una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) o v), o, se del caso, all'articolo 16, paragrafo 4. A tal fine lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato.
Art. 21. Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati
1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) , le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 221, paragrafo 2, del
2. Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione il codice unico di riferimento amministrativo che designa i prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione verificano, prima dello svincolo per l'esportazione, se i dati del documento amministrativo elettronico corrispondono a quelli contenuti nella dichiarazione di esportazione.
4. Qualora constatino incoerenze tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione avvalendosi del sistema informatizzato.
5. Se i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione, non appena sono a conoscenza del fatto che i prodotti non dovranno più uscire dal territorio doganale dell'Unione, ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante il sistema informatizzato. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio la notifica allo speditore. Al momento del ricevimento della notifica, lo speditore, a seconda dei casi, annulla il documento amministrativo elettronico come previsto all'articolo 20, paragrafo 6, o modifica la destinazione dei prodotti, come previsto all'articolo 20, paragrafo 7.
Art. 22. Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici
1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.
2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 7.
3. Il presente articolo non si applica alla circolazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v).
Art. 23. Frazionamento delle spedizioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
b) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
c) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Art. 24. Formalità a destinazione
1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 16, paragrafo 4, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, a eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.
Se tali dati non sono validi, il destinatario ne riceve notifica senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario la conferma della registrazione della nota di ricevimento e inviano tale conferma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.
Art. 25. Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati
1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione, avvalendosi del sistema informatizzato, sulla base delle informazioni sull'uscita dei prodotti ricevute dall'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 329 del
2. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di uscita a norma dell'articolo 329, paragrafo 5, del
3. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati sulla base dei quali la nota di esportazione deve essere compilata in conformità dei paragrafi 1 e 2. Una volta verificati tali dati e se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
Art. 26. Indisponibilità del sistema informatizzato
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:
a) i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
b) lo speditore informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.
Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore una copia del documento di cui alla lettera a) del primo comma, la verifica, da parte dello Stato membro di spedizione, dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
2. Non appena il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.
Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico sono verificati, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo. L'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 1, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.
3. Una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è conservata dallo speditore nella sua contabilità.
4. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può modificare la destinazione dei prodotti come indicato all'articolo 20, paragrafo 7, o frazionare la circolazione di prodotti energetici come indicato all'articolo 23 e comunica tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine lo speditore informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili.
5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), lo speditore fornisce al dichiarante una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione una copia di tale documento di riserva, il cui contenuto corrisponde ai prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione, o l'identificativo unico del documento di riserva.
Art. 27. Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione
1. Quando, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 16, paragrafo 4, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.
Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento in tempi brevi mediante il sistema informatizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.
2. Quando, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii) o v) , la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, o la notifica che i prodotti non usciranno dal territorio dell'Unione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono ancora state completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento contenente gli stessi dati della nota di esportazione o della notifica e attestante la conclusione della circolazione o che i prodotti non usciranno dal territorio dell'Unione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione o la notifica possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, o la notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 5. L'articolo 25, paragrafo 3, si applica in quanto compatibile.
Art. 28. Prove alternative di ricevimento e di uscita
1. Fatto salvo l'articolo 27, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2 , attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all'articolo 27, una prova alternativa della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita in conformità dei paragrafi 3 e 4.
3. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all'articolo 16, paragrafo 4, la prova alternativa della conclusione della circolazione può essere fornita anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno raggiunto la loro destinazione.
Un documento di riserva di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), costituisce un elemento di prova appropriato.
4. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii) o v), per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sono usciti dal territorio dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
a) accettano un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita attestante che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio dell'Unione o che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati vincolati al regime di transito esterno conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v), quale elemento appropriato di prova dell'uscita dei prodotti dal territorio dell'Unione,
b) possono prendere in considerazione qualsiasi combinazione dei seguenti elementi di prova:
i) una bolla di consegna;
ii) un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha trasportato i prodotti sottoposti ad accisa fuori dal territorio dell'Unione attestante l'uscita dei prodotti;
iii) un documento in cui l'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo certifica la consegna conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili a tale certificazione in detto Stato o paese;
iv) i registri tenuti dall'operatore economico comprovanti la fornitura di prodotti a navi, aeromobili o impianti offshore;
v) altre prove accettabili per le autorità dello Stato membro di spedizione.
5. Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.
Art. 29. Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell'ambito del regime di sospensione dall'accisa
1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 51 che stabiliscono la struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato, ai fini degli articoli da 20 a 25 e dei documenti di riserva di cui agli articoli 26 e 27 nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e procedure applicabili agli scambi di documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato, nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e le norme e procedure applicabili all'uso dei documenti di riserva di cui agli articoli 26 e 27. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e stabilisce le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli articoli 26 e 27.
Sezione 3
Procedure semplificate
Art. 30. Procedure semplificate in un solo Stato membro
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.
Art. 31. Procedure semplificate in due o più Stati membri
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.
Capo V
Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo
Sezione 1
Acquisto da parte di privati
Art. 32. Acquisto da parte di un privato
1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale, e trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro dal privato, è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.
2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e le ragioni per le quali li detiene;
b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
a) prodotti a base di tabacco:
- sigarette: 800 pezzi,
- sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,
- sigari: 200 pezzi,
- tabacco da fumo: 1,0 kg;
b) bevande alcoliche:
- bevande spiritose: 10 l,
- prodotti intermedi: 20 l,
- vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),
- birra: 110 l,
4. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di un privato.
Ai fini del presente paragrafo, per "modalità di trasporto atipiche" si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.
Sezione 2
Procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato Membro per esservi consegnati per scopi commerciali
Art. 33. Disposizioni generali
1. Se i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali o per essere utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
Nell'ambito di applicazione dei regimi di cui alla presente sezione i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati solo da uno speditore certificato a un destinatario certificato.
2. Ai fini del presente articolo, i prodotti sottoposti ad accisa sono considerati "consegnati per scopi commerciali" se sono stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro, sono stati trasportati da detto Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro e sono consegnati a un soggetto diverso da un privato o a un privato se la circolazione non è coperta dall'articolo 32 o dall'articolo 44. Tuttavia, i prodotti sottoposti ad accisa non sono considerati consegnati per scopi commerciali se sono trasportati da detto privato per uso personale, quando sono trasportati dal territorio dell'altro Stato membro.
3. La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al presente articolo inizia nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano i locali dello speditore certificato o qualsiasi locale nello Stato membro di spedizione che sarà notificato prima dell'inizio della circolazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4. La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al presente articolo si conclude nel momento in cui il destinatario certificato prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa presso i suoi locali o presso qualsiasi locale nello Stato membro di destinazione che sarà notificato prima dell'inizio della circolazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
5. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro di destinazione.
Art. 34. Evento imponibile
1. Il destinatario certificato è debitore dell'accisa, che diventa esigibile nel momento in cui i prodotti sono stati consegnati nello Stato membro di destinazione, fatta eccezione per il caso in cui durante la circolazione si verifica un'irregolarità ai sensi dell'articolo 46.
2. L'eventuale mancata registrazione o certificazione di una o di tutte le persone che intervengono nella circolazione comporta che tali persone diventano anch'esse debitrici dell'assisa.
3. I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra i territori di due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono sottoposti ad accisa in tale Stato membro.
Art. 35. Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata conforme ai requisiti della presente sezione soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato elaborato in conformità dell'articolo 36.
2. Il destinatario certificato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, rispetta tutti i seguenti obblighi:
a) prima della spedizione dei prodotti, prestare una garanzia a copertura dei rischi inerenti di mancato pagamento delle accise che possono verificarsi durante la circolazione attraverso i territori degli Stati membri transitati e nello Stato membro di destinazione;
b) pagare l'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro alla conclusione della circolazione dei prodotti;
c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire che la garanzia sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dallo speditore certificato o dalla combinazione di due o più di tali persone con o senza il destinatario certificato.
4. La garanzia di cui al paragrafo 2, lettera a), è valida in tutta l'Unione.
5. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia.
6. Un depositario autorizzato o uno speditore registrato possono agire in qualità di speditore certificato ai fini della presente sezione dopo la notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
7. Un depositario autorizzato o un destinatario registrato possono agire in qualità di destinatario certificato ai fini della presente sezione dopo la notifica alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
8. Per uno speditore certificato, o un destinatario certificato, che invia, o riceve, prodotti sottoposti ad accisa solo occasionalmente, la certificazione di cui all'articolo 3, punti 12) e 13), è limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico destinatario o speditore e a un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare la certificazione a un unico movimento. Tale certificazione temporanea può anche essere concessa, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 3, punti 12) e 13), a privati che agiscano come speditori o destinatari quando i prodotti sottoposti ad accisa sono consegnati per scopi commerciali a norma dell'articolo 33, paragrafo 2.
Art. 36. Documento amministrativo elettronico semplificato
1. Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano ai sensi della presente sezione, lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato avvalendosi del sistema informatizzato.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico semplificato.
Se tali dati non sono validi, lo speditore certificato ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo semplificato e lo comunicano allo speditore certificato.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico semplificato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario certificato.
4. Lo speditore certificato fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c'è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore fornisce su richiesta tale codice alle autorità competenti per la durata della circolazione.
5. Durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione, lo speditore certificato può, avvalendosi del sistema informatizzato, modificare la destinazione in un altro luogo di consegna gestito dallo stesso destinatario certificato nello stesso Stato membro, o nel luogo di spedizione. A tal fine lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato.
Art. 37. Nota di ricevimento
1. Al ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa, il destinatario certificato presenta alle autorità dello Stato membro di destinazione, senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, a eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota di ricevimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.
Se tali dati non sono validi, il destinatario certificato ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario certificato la conferma della registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
La nota di ricevimento è ritenuta una prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato, se applicabile e a meno che i prodotti sottoposti ad accisa siano esenti dal pagamento dell'accisa, gli eventuali pagamenti dell'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione, o che segua un regime di sospensione dall'accisa a norma del capo III.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato.
4. L'accisa pagata nello Stato membro di spedizione è rimborsata su richiesta e sulla base della nota di ricevimento di cui al paragrafo 1.
Art. 38. Procedura di riserva e recupero alla spedizione
1. In deroga all'articolo 36, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a condizione che:
a) i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1;
b) lo speditore certificato informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.
Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore certificato una copia del documento di cui al primo comma, lettera a), la verifica da parte dello Stato membro di spedizione dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore certificato, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
2. Non appena il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore certificato presenta una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1.
Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico sono verificati, conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, tale documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo. L'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 37 si applicano in quanto compatibili.
3. Una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è conservata dallo speditore certificato nella sua contabilità.
4. Nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può modificare la destinazione dei prodotti come indicato all'articolo 36, paragrafo 5, e comunica tale informazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione avvalendosi di mezzi di comunicazione alternativi. Lo speditore certificato informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.
Art. 39. Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento
Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano trasportati nell'ambito della presente sezione e la nota di ricevimento non possa essere presentato alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché le procedure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, non sono state ancora completate, il destinatario certificato, salvo in casi debitamente giustificati, presenta un documento di riserva nel quale figurano gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Fatto salvo il caso in cui la nota di ricevimento possa essere presentata tempestivamente dal destinatario certificato attraverso il sistema informatizzato conformemente a quanto disposto all'articolo 37, paragrafo 1, o salvo in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione trasmettono una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato o la tengono a disposizione dello stesso.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, sono state completate, il destinatario certificato presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 37, paragrafo 1. L'articolo 37, paragrafi 2 e 3, si applica in quanto compatibile.
Art. 40. Prove di ricevimento alternative
1. Fatto salvo l'articolo 39, la nota di ricevimento richiesta dall'articolo 37, paragrafo 1, attesta che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati consegnati al destinatario certificato.
2. In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 39, può essere fornita una prova di consegna alternativa dei prodotti sottoposti ad accisa mediante il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base delle opportune prove indicanti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti sono giunti a destinazione.
Il documento di riserva di cui all'articolo 39, primo comma, costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma del presente paragrafo.
3. Se è stato accettato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione è ritenuto prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato gli eventuali pagamenti dell'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione.
Art. 41. Deroga all'obbligo di avvalersi del sistema informatizzato – Procedure semplificate in due o più Stati membri
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della presente sezione che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
Art. 42. Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro
1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nel territorio dello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:
a) la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, seguendo un itinerario appropriato;
b) il destinatario certificato attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
c) lo speditore certificato e il destinatario certificato acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.
Art. 43. Delega di potere e competenze di esecuzione ai fini della circolazione dei prodotti da consegnare per scopi commerciali
1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 51 che stabiliscono la struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato ai fini degli articoli 36 e 37 e dei documenti di riserva di cui agli articoli 38, 39 e 41 nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui alla presente sezione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e procedure da seguire per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici attraverso il sistema informatizzato ai fini degli articoli 36 e 37 nonché le norme e procedure relative all'uso dei documenti di riserva di cui agli articoli 38, 39 e 40 relativamente alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52.
Sezione 3
Vendite a distanza
Art. 44. Vendite a distanza
1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro, che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato, un destinatario registrato o un destinatario certificato, che è stabilita in un altro Stato membro e non esercita un'attività economica indipendente, e sono spediti o trasportati verso il territorio di un altro Stato membro direttamente o indirettamente da uno speditore che esercita un'attività economica indipendente o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.
L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è lo speditore.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia consentire allo speditore di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro. Gli Stati membri possono disporre che, nei casi in cui lo speditore o il rappresentante fiscale non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il debitore dell'accisa sia il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4. Lo speditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato /registrata e prestare una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti sottoposti ad accisa;
c) tenere una contabilità delle consegne di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso, su richiesta dello speditore, se quest'ultimo o il rappresentante fiscale ha seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.
Sezione 4
Distruzione e perdita
Art. 45. Distruzione e perdita
1. Nei casi previsti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 44, paragrafo 1, nell'eventualità di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro di distruggere i prodotti, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro.
Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
2. Nell'eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l'accisa non è esigibile in detto Stato membro se l'importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale per tali prodotti sottoposti ad accisa stabilita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità.
3. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), è svincolata, interamente o parzialmente, su presentazione di una prova soddisfacente.
Sezione 5
Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Art. 46. Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
1. Se si è verificata un'irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 44, paragrafo 1, nel territorio di uno Stato membro diverso da dal territorio di quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2. Se si è rilevata un'irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 44, paragrafo 1, nel territorio di uno Stato membro diverso dal territorio di quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l'irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l'accisa è esigibile in tale Stato.
Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina il territorio del lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3. L'accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'irregolarità. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento della stessa accisa, essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente di tale debito.
Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia prestata a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 44, paragrafo 4, lettera a).
4. Ai fini del presente articolo, si intende per "irregolarità" una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 44, paragrafo 1, non contemplata dall'articolo 45, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.
5. L'eventuale mancata registrazione o certificazione di una o di tutte le persone che intervengono nella circolazione contraria all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), o l'eventuale mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è considerato un'irregolarità. I paragrafi da 1 a 4 si applicano allo stesso modo, a meno che il destinatario sia il debitore dell'accisa ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 44, paragrafo 3.
Capo VI
Varie
Sezione 1
Contrassegni
Art. 47. Contrassegni
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 44, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.
2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro stesso.
3. Ferme restando le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, gli Stati membri assicurano che i contrassegni di cui al paragrafo 1 non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, a eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.
4. I contrassegni fiscali o i contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.
Sezione 2
Piccoli produttori di vino
Art. 48. Piccoli produttori di vino
1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui agli articoli da 14 a 31 nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intraunionali, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal
2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal
3. Ai fini del presente articolo, per "piccolo produttore" si intende un produttore che produce in media meno di 1 000 hl di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del
Sezione 3
Rifornimenti per navi e aeromobili
Art. 49. Rifornimenti per navi e aeromobili
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni dell'Unione relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni a essi inerenti.
Sezione 4
Regime speciale
Art. 50. Regime speciale
Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.
Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.
Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
Capo VII
Esercizio della delega e procedura di comitato
Art. 51. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da .
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale 'Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 43, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
Art. 52. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise. Esso è un comitato ai sensi del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
Capo VIII
Relazione e disposizioni transitorie e finali
Art. 53. Relazione sull'attuazione della presente direttiva
Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione è presentata entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva.
In particolare, la prima relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni nazionali adottate e applicate ai sensi dell'articolo 32, tenendo conto delle pertinenti prove dell'impatto di tali disposizioni per quanto concerne effetti transfrontalieri, frode, elusione, evasione o abuso, nonché l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla salute pubblica.
Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le pertinenti informazioni disponibili necessarie a stilare la relazione.
La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Art. 54. Disposizioni transitorie
Gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della
Le notifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 5, della presente direttiva possono essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.
Art. 55. Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 6, 12, 16, 17, agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 33 a 46, e agli articoli 54, 55 e 57. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
Fatto salvo l'articolo 54, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima . Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 56. Abrogazione
La
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Art. 57. Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 1, 4 e 5, gli articoli da 7 a 11, gli articoli 13, 14 e 15, gli articoli 18, 23 e 24, gli articoli 30, 31 e 32, gli articoli da 47 a 53, gli articoli 56 e 58 si applicano a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Art. 58. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) Parere del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 17 ottobre 2018 (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 108).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
ALLEGATO I
PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
(di cui all’articolo 56)
|
GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12 |
Direttiva 2010/12/UE del Consiglio |
GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1 |
Trattato di adesione della Croazia |
GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10 |
Direttiva 2013/61/UE del Consiglio |
GU L 353 del 28.12.2013, pag. 5 |
|
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10 |
PARTE B
TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E DATA DI APPLICAZIONE
(di cui all’articolo 56)
Direttiva |
Termine del recepimento |
Data di applicazione |
2008/118/CE |
1° gennaio 2010 |
1° aprile 2010 |
2010/12/UE |
1° gennaio 2011 |
|
2013/61/UE |
1° gennaio 2014 |
|
(UE) 2019/2235 |
30 giugno 2022 |
1° luglio 2022 |
ALLEGATO II
TAVOLA Di CONCORDANZA
Presente direttiva |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, punto 4 |
– |
– |
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 4, frase introduttiva |
Articolo 3 frase introduttiva |
Articolo 4, punti da 1 a 5 |
Articolo 3, punti da 1 a 5 |
Articolo 4, punto 6 |
– |
Articolo 4, punto 7 |
Articolo 3, punto 6 |
Articolo 4, punto 8 |
Articolo 3, punto 7 |
– |
Articolo 3, punto 8 |
Articolo 4, punti da 9 a 11 |
Articolo 3, punti da 9 a 11 |
– |
Articolo 3, punti 12 e 13 |
Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, punto 14 |
– |
Articolo 3, punti 15 e 16 |
Articolo 5, punti 1 e 2 |
Articolo 4, punti 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a e) |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e) |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere f) e g) |
– |
Articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 7, punto 5 |
– |
– |
Articolo 6, paragrafo 7 |
– |
Articolo 6, punto 8 |
– |
Articolo 6, paragrafo 9, secondo comma |
– |
Articolo 6, punto 10 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8, primo e secondo comma |
– |
Articolo 8, terzo comma |
Articoli da 10 a 12 |
Articoli da 9 a 11 |
Articolo 13, punto 1 |
Articolo 12, punto 1 |
Articolo 13, punto 2 |
– |
– |
Articolo 12, punti 2 e 3 |
Articolo 13, punto 3 |
Articolo 12, punto 4 |
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 14, punto 4 |
– |
Articolo 14, punto 5 |
Articolo 13, punto 4 |
Articoli 15 e 16 |
Articoli 14 e 15 |
Articolo 17, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) |
– |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v) |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
– |
Articolo 16, punti 2 e 3 |
Articolo 17, punto 2 |
Articolo 16, punto 4 |
Articolo 17, punto 3 |
Articolo 16, punto 5 |
Articolo 18, punto 1 |
Articolo 17, punto 1 |
– |
Articolo 17, punto 2 |
Articolo 18, punto 2 |
Articolo 17, punto 3 |
Articolo 18, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 17, punto 4 |
Articolo 18, punto 4 |
Articolo 17, punto 5 |
Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase |
Articolo 17, punto 6 |
Articolo 19 |
Articolo 18 |
Articolo 20, punto 1 |
Articolo 19, punto 1 |
Articolo 20, punto 2 |
Articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b) |
– |
Articolo 19, paragrafo 2,lettera c) |
Articolo 21, punti da 1 a 4 |
Articolo 20, punti da 1 a 4 |
Articolo 21, punto 5 |
Articolo 21, punto 1 |
Articolo 21, punto 6 |
Articolo 20, punto 5 |
Articolo 21, punto 7 |
Articolo 20, punto 6 |
Articolo 21, punto 8 |
Articolo 20, paragrafo 7, prima frase |
– |
Articolo 20, paragrafo 7, seconda frase |
– |
Articolo 21, paragrafi da 2) a 5) |
Articolo 22 |
Articolo 22, punti 1 e 2 |
– |
Articolo 22, punto 3 |
Articolo 23, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 23, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 23, primo comma, punto 1 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 23, primo comma, punto 2 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 23, primo comma, punto 3 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 23, secondo comma |
Articolo 23, punto 2 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 25, punto 1 |
Articolo 25, punto 1 |
– |
Articolo 25, punto 2 |
Articolo 25, punto 2 |
Articolo 25, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 25, punto 3 |
Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 26, punti 1 e 2 |
Articolo 26, punti 1 e 2 |
Articolo 26, punto 3 |
– |
Articolo 26, punti 4 e 5 |
Articolo 26, punti 3 e 4 |
– |
Articolo 27, punto 5 |
Articolo 27 |
Articolo 27 |
Articolo 28, punto 1 |
Articolo 28, punto 1 |
Articolo 28, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 28, punti 2 e 3 |
– |
Articolo 28, punto 4 |
Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 28, punto 5 |
Articolo 29 |
Articolo 29 |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
Articolo 33, punto 1 |
Articolo 33, punti 1 e 2 |
– |
Articolo 33, punti 3 e 4 |
Articolo 33, punto 2 |
Articolo 33, punto 5 |
Articolo 33, punti 3 e 4 |
_ |
– |
Articolo 34, punto 1 |
Articolo 33, punto 5 |
Articolo 34, punto 2 |
Articolo 33, punto 6 |
Articolo 37, punto 4 |
Articolo 34, punto 1 |
Articolo 35, punto 1 |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 35, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma |
_ |
– |
Articolo 35, paragrafi da 3) a 8) |
– |
Articoli da 36 a 41 |
Articolo 35 |
Articolo 42 |
– |
Articolo 43 |
Articolo 36, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 43, punto 14 |
Articolo 36, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 44, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 37, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 45, paragrafo 1, primo comma |
– |
Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma |
– |
Articolo 45, punto 2 |
Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 45, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 37, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 45, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 37, punto 2 |
– |
Articolo 38 |
Articolo 46, paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 46, paragrafo 3, primo comma, seconda frase |
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Articolo 46, paragrafo 5 |
Articolo 39 |
Articolo 47 |
Articolo 40 |
Articolo 48 |
Articolo 41 |
Articolo 49 |
Articolo 42 |
Articolo 50 |
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Articolo 51 |
Articolo 43 |
Articolo 52 |
Articolo 44 |
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Articoli 53 e 54 |
Articoli 45 e 46 |
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Articolo 47 |
Articolo 56 |
Articolo 48 |
Articolo 55 |
Articolo 49 |
Articolo 57 |
Articolo 50 |
Articolo 58 |
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Allegato I |
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Allegato II |