Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 30/07/2020 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
Art. 2. Modifiche all'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
Art. 3. Norme transitorie e finali |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 56.2.243 - D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
(G.U. 13 agosto 2020, n. 202)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 febbraio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 268, comma 1:
1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;»;
2) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;
b) all'articolo 269:
1) al comma 4, lettera b), in fine il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;
2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui al comma 11-bis.»;
3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.»;
c) all'articolo 270:
1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»;
2) al comma 8-bis, le parole «ulteriori disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»;
d) all'articolo 271:
1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal
2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272, comma 4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272, comma 4,»;
3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»;
4) al comma 20, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.»;
e) all'articolo 272:
1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «può»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole «utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e dopo le parole «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd» sono aggiunte le seguenti: «o quelle classificate estremamente preoccupanti,»;
f) all'articolo 273-bis:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole «L'adeguamento può essere altresì» sono sostituite dalle seguenti: «L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì»;
2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.»;
3) al comma 10, alla fine della lettera q) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:
«q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.»;
4) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.»;
5) al comma 11, primo periodo, le parole «Parte V» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»;
6) al comma 12, lettera f), le parole «articolo 284, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 284, commi 2-bis e 2-ter»;
7) al comma 20, ultimo periodo, le parole «quelli autorizzati del 19 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017»;
g) all'articolo 279:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «della prescritta autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272» e al terzo periodo, le parole «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro» e al terzo periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6»;
3) al comma 4, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro»;
h) all'articolo 281, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del
i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis»;
l) all'articolo 284:
1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2.»;
2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola «quantomeno» è sostituita dalle seguenti: «entro un termine non inferiore a» e le parole: «Parte V,» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis» e, dopo il secondo periodo, è, aggiunto, in fine, il seguente: «Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.»;
3) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole «allegato I, parte V» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I, parte IV-bis»;
m) all'articolo 294:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.» ;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.»;
2. Agli allegati IV, VI e IX alla parte quinta del
a) all'allegato IV, parte I, dopo la lettera kk-quinquies), è aggiunta la seguente:
«kk-sexies) turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.»;
b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) è sostituita dalla seguente:
«ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»;
c) all'allegato VI, al paragrafo 2.3 le parole: «nelle condizioni di esercizio più gravose» sono soppresse;
d) all'allegato IX, prima tabella della sezione 2 della parte III, il riferimento «>0,15 ÷ ≤1» è sostituito dal seguente: «>0,15 ÷ ≤3»;
e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta tabella della sezione 2 della parte III, il riferimento «> 3» è sostituito dal seguente: «≤ 3».
Art. 2. Modifiche all'allegato I alla parte quinta del
1. All'allegato I, parte quinta del
Art. 3. Norme transitorie e finali
1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del
2. Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del
3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del
4. La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del
5. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative nella parte quinta del
6. Agli allegati alla parte quinta del
7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Allegato I
MODIFICHE ALLA PARTE III DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.
1. All'allegato I, parte III, alla parte quinta del
a) al paragrafo 1.1, alla quarta tabella, relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017», le righe relative a: «monossido di carbonio» e «ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti:
monossido di carbonio (CO) |
350 mg/Nm3 |
300 mg/Nm3 |
250 mg/Nm3 |
200 mg/Nm3 |
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150 mg/Nm3 |
100 mg/Nm3 |
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[2] |
[2] |
ossidi di azoto (NOX) |
500 mg/Nm3 |
500 mg/Nm3 |
400 mg/Nm3 |
400 mg/Nm3 |
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|
300 mg/Nm3 |
200 mg/Nm3 |
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[2] |
[2] |
a-bis) al paragrafo 1.1, alla seconda tabella, relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5)». Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.», alla riga «Potenza termica nominale (MW)» le parole «≤1 ÷ ≤5» sono sostituite dalle seguenti: «≥1 ÷ ≤5».
b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)», la riga relativa a: «polveri» è sostituita dalla seguente:
polveri |
5 mg/Nm3 |
[1] |
[4] |
5 mg/Nm3 |
[1] |
[4] |
c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi», la riga relativa a «polveri» è sostituita dalla seguente:
polveri |
5 mg/Nm3 |
[3] |
5 mg/Nm3 |
[3] |
d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a «polveri» è eliminata e la riga relativa a «composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI)» è sostituita dalla seguente:
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come 30 mg/Nm3 30 mg/Nm3 HCI);
e) al paragrafo 3, alla tabella relativa a «Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)», la nota «[4] 20 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.» è rinumerata come nota [6];
f) al paragrafo 4, alla tabella relativa a «Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a: «ossidi di azoto» è sostituita dalla seguente:
ossidi di azoto (NOx) |
150 mg/Nm3 |
80 mg/Nm3 |
80 mg/Nm3 |