§ 5.2.207 - L.R. 27 luglio 2020, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/07/2020
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 3.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 5.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 6.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 7.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 8.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 9.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 10.  Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...]
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 5.2.207 - L.R. 27 luglio 2020, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

(B.U. 27 luglio 2020, n. 113)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Nella legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “e le province promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili” sono soppresse ed alla fine sono aggiunte le parole: “e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo le parole: “comma 1 è improntata” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”,”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “delle famiglie dei destinatari di cui all’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle loro famiglie”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: “sistema di formazione professionale” sono inserite le seguenti: “, anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni.”.

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è aggiunta la seguente:

“e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti “con disabilità”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “e delle province”sono soppresse e le parole: “legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:

“b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del progetto personalizzato;”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell’articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all’articolo 7, predispone annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall’ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell’esito dei programmi e progetti realizzati nell’anno precedente.”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:

“d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;”.

3. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “il programma di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31” sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni è istituito il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il servizio è gestito dall’ente regionale Veneto Lavoro, in conformità agli indirizzi regionali, nell’ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” e successive modificazioni.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

“2. Le attività vengono erogate dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modificazioni, in attuazione del programma regionale in tema di collocamento mirato ed assicurando i livelli essenziali delle prestazioni.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

“3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11 nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo le parole: “e privati accreditati” sono inserite le seguenti: “ai servizi per il lavoro”.

5. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo la parola: “attuati” sono inserite le seguenti: “con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati”.

6. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è aggiunto il seguente:

“6 bis. L’ente regionale Veneto Lavoro, nell’attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base territoriale d’ambito dei centri per l’impiego, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituito:

“3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e relative norme transitorie.

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: “alle politiche dell’occupazione” sono sostituite dalle seguenti: “con delega alle politiche del lavoro”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il direttore dell’Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;”;

c) alla lettera c) le parole: “di cui all’articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3”;

d) la lettera d) è così sostituita:

d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è inserito il seguente:

“3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell’Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “c), d), e)” sono sostituite dalle seguenti: “c) e d)”.

4. La Giunta regionale costituisce la commissione regionale per la gestione del fondo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità del comma 5 dell’articolo 8 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è già insediata la commissione regionale per la gestione del fondo, la stessa continua a svolgere le sue funzioni fino alla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al primo periodo. I rappresentanti, diversi da quelli provinciali, componenti della commissione insediata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della legislatura.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, in conformità alla normativa nazionale, approva i modelli di convenzione tipo che i servizi per l’impiego stipulano in attuazione degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “anche in osservanza a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31” sono soppresse.

 

     Art. 11. Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16:

a) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4;

b) l’articolo 5;

c) il comma 5 dell’articolo 7;

d) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 8;

e) l’articolo 9;

f) il comma 2 dell’articolo 10;

g) i commi 1 e 2 dell’articolo 13.

 

     Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.