Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 27/07/2020 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione [...] |
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 3. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 8. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 10. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio [...] |
Art. 11. Abrogazioni. |
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 5.2.207 - L.R. 27 luglio 2020, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".
(B.U. 27 luglio 2020, n. 113)
Art. 1. Modifiche alla
1. Nella
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della
5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della
“e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
“b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del progetto personalizzato;”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell’articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all’articolo 7, predispone annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall’ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell’esito dei programmi e progetti realizzati nell’anno precedente.”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della
“d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. Per le finalità dell’articolo 34, comma 1, della
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Le attività vengono erogate dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11 nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 6 della
5. Al comma 6 dell’articolo 6 della
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della
“6 bis. L’ente regionale Veneto Lavoro, nell’attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base territoriale d’ambito dei centri per l’impiego, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.”.
Art. 8. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della
a) alla lettera a) le parole: “alle politiche dell’occupazione” sono sostituite dalle seguenti: “con delega alle politiche del lavoro”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) il direttore dell’Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;”;
c) alla lettera c) le parole: “di cui all’articolo 19, della
d) la lettera d) è così sostituita:
d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della
“3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell’Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 8 della
4. La Giunta regionale costituisce la commissione regionale per la gestione del fondo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 8 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della
Art. 10. Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 11. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della
a) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4;
b) l’articolo 5;
c) il comma 5 dell’articolo 7;
d) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 8;
e) l’articolo 9;
f) il comma 2 dell’articolo 10;
g) i commi 1 e 2 dell’articolo 13.
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.