Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/06/2020 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993 |
Art. 2. Relazione tecnica asseverata. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 93/1993 |
Art. 3. Elaborazione dati in materia nivologica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2009 |
Art. 4. Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 alla l.r. 64/2009 |
Art. 5. Disposizione finanziaria |
§ 5.4.298 - L.R. 4 giugno 2020, n. 33.
Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009.
(B.U. 10 giugno 2020, n. 51)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario, ai sensi del
2. Occorre pertanto apportare modifiche all’articolo 5 della
3. Si rende necessario modificare la
4. Si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa riferita ai casi di cui all’articolo 13, comma 1 bis, della
CAPO I
Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla
Art. 1. Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).”.
Art. 2. Relazione tecnica asseverata. Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall’ente competente ai sensi dell’articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto.”.
Art. 3. Elaborazione dati in materia nivologica. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della
“f bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe.”.
CAPO II
Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla
Art. 4. Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della
2. Il comma 1 bis dell’articolo 13 della
“1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.”.
3. Il comma 8 dell’articolo 13 della
“8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.”.
Art. 5. Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.