Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 29/06/2020 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Le famiglie. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 41/2005 |
Art. 2. Le associazioni familiari. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 41/2005 |
Art. 3. Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/2005 |
Art. 4. Norma transitoria |
§ 3.2.189 - L.R. 29 giugno 2020, n. 48.
Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005.
(B.U. 3 luglio 2020, n. 61)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 25 ottobre 2012 (Linee di indirizzo per l'affidamento familiare);
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 14 dicembre 2017 (Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni);
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore, è nata la necessità di modificare la
2. È necessario abrogare l'articolo 16 della
3. È stato valutato di inserire nell'articolo 21 della
4. La sperimentazione ha fornito, nel complesso, elementi di positività che il territorio ha apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalità e a rischio di esclusione sociale e, in definitiva, si rafforza il sistema dell’accoglienza residenziale con l’introduzione di un tipo di struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta maggiormente improntata alla dimensione di accoglienza e di vita familiare;
5. Si tratta di una struttura che può accogliere soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente, o permanentemente, del necessario supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;
Approva la presente legge
Art. 1. Le famiglie. Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della
“c bis) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell’attività di promozione e di diffusione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà;”.
Art. 2. Le associazioni familiari. Abrogazione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
Art. 3. Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della
“c bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della
“2 bis. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) bis, per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 21 della
“2 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce modalità e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza della tipologia di struttura multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale.”.
Art. 4. Norma transitoria
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) approva le modifiche al regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, della
b) approva la deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2 ter, della