§ 6.1.230 - L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:16/12/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 recante "Informatizzazione del libro fondiario " e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020".
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 recante "Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari [...]
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni.
Art. 7.  Norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione [...]
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 recante "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modificazioni.
Art. 9.  Modificazione della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive [...]
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 6.1.230 - L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020.

(B.U. 17 dicembre 2019, n. 50 - N. Straordinario n. 3)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 recante "Informatizzazione del libro fondiario " e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis, viene inserito il seguente:

"1-ter. Ciascuna Provincia autonoma può con propria deliberazione prevedere l'obbligo di presentare le domande di iscrizione nel libro fondiario con procedure telematiche, stabilendone la decorrenza.";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "iscrizione della domanda" sono aggiunte le seguenti parole: ", non presentata a mezzo trasmissione telematica, ".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 21-bis, comma 1, dopo le parole: "propri dipendenti abilitati" sono aggiunte le seguenti parole: "o un'associazione di rappresentanza riconosciuta";

b) all'articolo 48, comma 3-quater, dopo le parole: "anche bancario" sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche";

c) all'articolo 48, dopo il comma 3-quater, sono inseriti i seguenti:

"3-quinquies. La revisione del bilancio consolidato o del calcolo aggregato esteso di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv) del regolamento (UE) n. 575/2013 e della relazione consolidata o aggregata di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e) del medesimo regolamento di un sistema di tutela istituzionale è effettuata dall'associazione di rappresentanza cui la maggioranza degli enti membri del sistema medesimo aderisce, se la maggioranza del patrimonio netto aggregato del sistema di tutela istituzionale è da ricondurre a riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile riferibili agli enti membri.

3-sexies. La revisione legale dei conti delle società che sono controllate da un ente cooperativo o congiuntamente da più enti cooperativi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, può essere eseguita dall'associazione di rappresentanza cui aderisce l'ente cooperativo controllante o la maggioranza degli enti cooperativi controllanti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.

3-septies. La revisione legale dei conti di enti cooperativi che non aderiscono ad alcuna associazione di rappresentanza può essere eseguita da un'associazione di rappresentanza riconosciuta, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento

1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200,00 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150,00 euro.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio delle autonomie, previa intesa tra il consiglio delle autonomie, il rettore dell'università degli studi di Trento, r presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

6. Fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.";

b) il comma 3 dell'articolo 14 (Partecipazione popolare) è sostituito dal seguente:

"3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono, riguardare materie di competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.";

c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis. Decorrenza della fusione

1. Il nuovo comune è istituito in data coincidente con l'inizio del primo o, al più tardi, del secondo esercizio finanziario successivo allo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.";

d) dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

"Art. 68 bis. Previdenza complementare per gli amministratori locali

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento, nonché al Procurador del Comun General de Fascia, che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, è riconosciuta, a domanda, la possibilità di costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, da loro scelta, attraverso il versamento di contributi mensili sia a carico dell'ente locale che del relativo amministratore, secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il contributo a carico dell'ente locale ammonta al 24,2 per cento dell'indennità di carica lorda mensile percepita dall'amministratore locale. Dal contributo sono detratti gli eventuali importi versati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a carico dell'ente locale. Il contributo a carico dell'amministratore locale è determinato nell'ammontare dell'8,8 per cento dell'indennità mensile lorda percepita.

3. Gli amministratori comunali che ricoprano contemporaneamente una carica presso altro ente locale possono costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola carica, da loro indicata.

4. Con regolamento regionale possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.";

e) dopo l'articolo 68-bis è inserito il seguente:

"Art. 68 ter. Indennità di fine mandato

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione è attribuita, a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 67 pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi inferiori all'anno l'indennità mensile è proporzionalmente ridotta.

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato.

3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo ai sindaci che svolgano l'incarico a tempo pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3.";

f) al comma 6 dell'articolo 34, le parole "le province erogano" sono sostituite dalle seguenti: "della provincia di Bolzano, la provincia eroga" e, conseguentemente, è soppresso l'ultimo periodo;

g) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148 bis. Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, la provincia autonoma di Trento forma e gestisce l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali. L'elenco è articolato in due sezioni ed è periodicamente aggiornato con le modalità ed entro i termini stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti, su richiesta, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle province di Trento e di Bolzano. L'iscrizione alla prima sezione dell'albo ha durata quinquennale e può essere rinnovata. Nella seconda sezione dell'elenco sono iscritti, di diritto, i segretari degli enti locali della provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. Successivamente alla data di formazione dell'elenco, i segretari sono assunti con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato del sindaco o del presidente dell'ente locale che ha proposto la nomina. Il rapporto di lavoro con l'ente locale si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale a seguito del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 1 del presente articolo e cessa automaticamente con la proclamazione del nuovo consiglio comunale o, nel caso degli altri enti locali, con l'elezione del nuovo presidente. Il conferimento del nuovo incarico è disposto non prima di trenta e non oltre centoventi giorni dalla data di proclamazione dei consiglieri comunali o, nel caso degli altri enti locali, dall'elezione del nuovo presidente. Decorso tale termine l'incarico si intende tacitamente rinnovato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni e il rapporto di lavoro prosegue sino alla nomina del nuovo segretario.

3. Su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, il consiglio comunale o l'assemblea dell'ente locale nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all'elenco provinciale previsto dal comma 1. Possono essere nominati nei comuni di seconda classe gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno due anni o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione e che hanno svolto tale incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni. Possono essere nominati segretari nei comuni di prima classe della regione gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario generale per almeno un anno presso sedi di prima classe o che sono stati segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda, terza o quarta classe o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno quattro anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe e che hanno svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno cinque anni. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

4. L'incarico può essere revocato dal consiglio comunale o dall'assemblea su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro. L'incarico può essere inoltre revocato quando il segretario riceve una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico.

5. Nel rispetto del termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, il segretario può rinunciare all'incarico per assumerne un altro. Il sindaco procede quindi a nuova designazione del segretario e conseguente nomina ai sensi della presente legge.

6. Questo articolo non si applica ai segretari in servizio a tempo indeterminato negli enti locali della provincia di Trento alla data di entrata in vigore di questo articolo. Tali segretari conservano il contratto a tempo indeterminato anche quando ricoprono il posto vacante di segretario di un comune o altro ente locale a seguito dell'attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 158.

7. Dalla data di entrata in vigore di questo articolo cessano di avere efficacia per gli enti locali della provincia di Trento gli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Tali disposizioni continuano comunque ad applicarsi ai concorsi già banditi alla medesima data." [1];

h) alla fine del comma 1 dell'articolo 163 sono inserite le seguenti parole: "Gli incarichi di reggenza e di supplenza nella provincia di Trento sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'articolo 148-tó privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo articolo.".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020".

1. Il comma 3 dell'articolo 2 (Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è abrogato.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 recante "Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali " e successive modificazioni.

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni sono soppresse infine le seguenti parole: "su parere del Comitato di cui all'articolo 4".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Per l'elaborazione e la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composta da: ".

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il conto è presentato alle strutture regionali competenti. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione. Successivamente all'acquisizione della relazione, il responsabile della struttura competente parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2. ";

b) all'articolo 28, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, come richiamate dal rinvio operato dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, con l'attestazione di regolarità contabile da parte della struttura competente, l'impegno è registrato nelle scritture contabili con le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, senza la necessità di acquisire il visto.".

 

     Art. 7. Norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"01-bis. Per procedure di affidamento ai sensi del comma 1 si intendono anche quelle relative all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui alla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali della Provincia autonoma di Trento.".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 recante "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, dopo la lettera c-quinquies, è inserita la seguente:

″c-sexies) può conferire finanziamenti per la realizzazione di iniziative volte al coinvolgimento dei giovani, anche mediante la collaborazione con gli istituti scolastici e le università presenti sui territori delle province di Trento e di Bolzano, in attività di simulazione delle procedure di formazione delle leggi;".

 

     Art. 9. Modificazione della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"2-ter. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove il Consigliere regionale sia titolare di pensione derivante dalla previdenza obbligatoria e dalla somma di tale reddito con l'indennità consiliare derivi un importo mensile lordo complessivo superiore a 1,5 volte l'indennità consiliare medesima, quest'ultima è ridotta in misura tale che dalla somma dei redditi suddetti non superi l'importo lordo corrispondente a 1,5 volte l'indennità consiliare.".

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2021, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui introduce l’art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella L.R. 2/2018.