§ III.2.R/45 - R.R. 15 maggio 2020, n. 9.
Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:15/05/2020
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ III.2.R/45 - R.R. 15 maggio 2020, n. 9.

Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”.

(B.U. 15 maggio 2020, n. 68 suppl.)

 

Art. 1.

1. Al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono apportate le seguenti modifiche:

-L’articolo 4 (L’OFFERTA DEI PTA) è sostituito con il seguente:

“1. Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su richiesta delle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell’offerta. La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un’adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa a ciascuna tipologia di assistenza.

2. La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiunti vedi assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità deve indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse destinate a coprire i costi previsti.

3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i tempi per l’eventuale reclutamento e la compatibilità con il piano dei fabbisogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.

4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.

5. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale approva, altresì, le relative schede.

6. L’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista, prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali strutture, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii .

7. In ogni caso, l’inserimento di ulteriori presidi territoriali nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione istitutiva del PTA rappresentano condizione imprescindibile per l’avvio della attuazione di eventuali interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.”

-Il comma 3 dell’articolo 5 (L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA) è sostituito con il seguente:

“3. I servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede che sono allegate ad atto deliberativo della Giunta Regionale.”

-Il comma 6 dell’articolo 5 (L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA) è sostituito con il seguente:

“6. Salvo motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti programmati, l’offerta dei servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta Regionale dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento regionale n. 7/2019 per i n. 33 PTA in esso previsti e, per i PTA di nuova istituzione, entro la data indicata dalla deliberazione di Giunta regionale che istituisce ciascun nuovo presidio.”

 

     Art. 2.

1. Le schede dei Presidi Territoriali di Assistenza della Regione Puglia allegate al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 sono sostituite dalle schede allegate alla delibera di approvazione del presente Regolamento.

 

Allegato

(Omissis