§ III.2.R/40 - R.R. 21 gennaio 2019, n. 7.
Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:21/01/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  OGGETTO
Art. 2.  DEFINIZIONI
Art. 3.  OBIETTIVI
Art. 4.  L’OFFERTA DEI PTA
Art. 4.1.  Il PTA diffuso
Art. 5.  L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA
Art. 5.1.  Struttura del PTA
Art. 5.2.  Servizi di base del PTA. Set minimo.
Art. 5.3.  Tipologie di servizi aggiuntivi nel PTA.
Art. 6.  LA RESPONSABILITA’ GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E IGIENICO-SANITARIA
Art. 7.  REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Art. 8.  ABROGAZIONI


§ III.2.R/40 - R.R. 21 gennaio 2019, n. 7. [1]

Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.

(B.U. 25 gennaio 2019, n. 9)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2025 del 15/11/2018 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1. OGGETTO

Il presente regolamento definisce l’organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza – di seguito denominati P.T.A. – e viene emanato a modifica ed integrazione dei Regolamenti Regionali nn. 3/2005, 14/2015 e n. 07/2017 (integrato dal R.R. 03/2018).

 

     Art. 2. DEFINIZIONI

Il PTA è una struttura del Distretto Socio-Sanitario che fornisce una risposta integrata ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale, secondo livelli di complessità variabili a seconda dei fattori di comorbilità ed in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla legge regionale 3 agosto 2006, n. 25.

 

     Art. 3. OBIETTIVI

Gli obiettivi primari del PTA sono:

a) organizzare in modo appropriato, efficace ed efficiente i percorsi dei pazienti in relazione ai loro bisogni di salute, rivolgendo particolare attenzione alle persone con patologie croniche;

b) organizzare la transizione tra cure primarie e cure secondarie e terziarie, promuovendo percorsi assistenziali integrati che mettano in evidenza le responsabilità, i contributi ed i risultati di tutti i professionisti impegnati nella filiera di cura e assistenza.

 

     Art. 4. L’OFFERTA DEI PTA

Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su richiesta delle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell’offerta. La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un’adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa a ciascuna tipologia di assistenza.

2. La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiunti vedi assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità deve indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse destinate a coprire i costi previsti.

3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i tempi per l’eventuale reclutamento e la compatibilità con il piano dei fabbisogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.

4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.

5. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale approva, altresì, le relative schede.

6. L’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista, prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali strutture, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii .

7. In ogni caso, l’inserimento di ulteriori presidi territoriali nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione istitutiva del PTA rappresentano condizione imprescindibile per l’avvio della attuazione di eventuali interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.

 

     Art. 4.1. Il PTA diffuso

In alcune aree caratterizzate da condizioni geografiche e demografiche particolarmente disagiate (comuni con popolazione ridotta ed elevate distanze rispetto ai centri abitati più popolosi) la Azienda Sanitaria, previa condivisione ed autorizzazione del Dipartimento regionale, può adottare un modello organizzativo che non preveda un’unica sede fisica, ma una piattaforma comune in cui integrare i servizi distrettuali, attraverso il collegamento funzionale (organizzazione a rete) tra il PTA di riferimento ed i punti di offerta dei servizi presenti sul territorio che concorrono alla erogazione della assistenza distrettuale.

La responsabilità della gestione è attribuita al Distretto in cui è localizzata la struttura pivot della rete organizzativa.

L’integrazione organizzativo/funzionale tra le diverse componenti sarà garantita dal responsabile del PTA.

 

     Art. 5. L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA

La tipologia dei servizi può variare in funzione delle caratteristiche del territorio, della densità della popolazione, del quadro epidemiologico della popolazione assistita e della offerta sanitaria presente sul territorio.

 

La definizione degli specifici servizi sanitari, sociosanitari e sociali da implementare all’interno di ciascun PTA è effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale di riferimento, sentito il Direttore del Distretto Socio-Sanitario competente, in coerenza con gli atti di programmazione regionale che regolano l’organizzazione dell’offerta e gli investimenti infrastrutturali e strutturali, fermo restando il set minimo di cui al successivo articolo 5.2).

 

I servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede che sono allegate ad atto deliberativo della Giunta Regionale.

 

Ogni successiva modifica e/o integrazione dell’offerta dei servizi dei singoli PTA e delle relative schede sarà disposta con delibera di giunta, su richiesta motivata delle Aziende Sanitarie, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento rispetto al set minimo di servizi, e dagli specifici regolamenti regionali che disciplinano il fabbisogno regionale relativo ai singoli servizi offerti nel PTA. È fatta salva la facoltà di disporre la modifica delle ore di specialistica ambulatoriale indicate nelle schede con atti dirigenziali del Dirigente di Sezione competente.

 

In ogni caso, l’inserimento di ulteriori servizi nella programmazione regionale di cui al presente regolamento e ss.mm. e l’adozione del relativo atto regionale rappresentano condizione imprescindibile per l’avvio della attuazione degli interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.

 

Salvo motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti programmati, l’offerta dei servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta Regionale dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento regionale n. 7/2019 per i n. 33 PTA in esso previsti e, per i PTA di nuova istituzione, entro la data indicata dalla deliberazione di Giunta regionale che istituisce ciascun nuovo presidio.

 

La Regione curerà il monitoraggio degli stati di avanzamento della attuazione di quanto previsto nel presente regolamento. A tal fine le Aziende dovranno elaborare e presentare esaurienti rapporti di monitoraggio con le scadenze individuate dalla Regione.

     Art. 5.1. Struttura del PTA

Il PTA deve includere differenti tipi di spazi suddivisi nelle seguenti macro-aree:

a) Area pubblica;

b) Area clinica;

c) Area di direzione.

 

I contenuti delle macro aree di cui al comma precedente, omogenei e raggruppati per funzione, sono declinati nel documento allegato. Essi devono essere riconoscibili dall’utente, anche attraverso le finiture, gli arredi, i colori, per rendere chiari i percorsi e l’orientamento secondo quanto dettagliato nell’allegato documento, e nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione nei documenti programmatici per la comunicazione istituzionale.

 

     Art. 5.2. Servizi di base del PTA. Set minimo.

Nel PTA devono essere garantite le seguenti funzioni di base:

- tutti i servizi previsti nell’area pubblica (come elencati nel documento allegato);

- il Punto Unico di Accesso (PUA), che deve fornire risposte integrate sociosanitarie ai bisogni di salute dei cittadini con funzioni di front office (accoglienza, ascolto, rilevazione bisogni, apertura fascicolo personalizzato, informazioni sui servizi della struttura e locali, primo orientamento) e di back office (prevalutazione casi segnalati, rapporto costante con MMG, aggiornamento mappa dei servizi sul territorio);

- la presenza delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, già previste dall’ACN 2009 e perfezionate dall’art. 1 della Legge 189/2012 e della continuità assistenziale;

- l’ambulatorio per le cronicità;

- l’assistenza specialistica ambulatoriale, nei limiti di quanto autorizzato dal Dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, e nel rigoroso rispetto dei vincoli di finanza vigenti. Dovranno, in ogni caso, essere garantite le branche collegate al Programma Care Puglia per la presa in carico dei pazienti affetti dalle principali patologie croniche, ossia: cardiologia, pneumologia, endocrinologia/diabetologia, nonché le branche di oculistica, neurologia ed ortopedia.

- l’attività di diagnostica di primo livello per immagini e strumentale, nonché il punto prelievi;

- l’ambulatorio infermieristico, prevalentemente dedicato ai percorsi dei Pazienti cronici, anche con funzioni di Follow up per attività e prestazioni ricomprese nel piano individuale;

- la postazione di emergenza-urgenza territoriale;

- la farmacia territoriale ed i punti di distribuzione per assistenza integrativa farmaceutica nei PTA che abbiano moduli di residenzialità/degenza territoriale o che presentino un numero di accessi giornalieri ai servizi ambulatoriali superiore a 70. Per detti servizi deve essere garantita una attenta sorveglianza nelle forme più idonee.

- la presenza di un POCT a supporto delle unità riabilitative cod. 56 e cod. 60 nei PTA allocati nell’ambito dei Presidi di Post Acuzie (Terlizzi, Triggiano, Canosa e Grottaglie);

 

Le Aziende Sanitarie Locali devono prevedere necessariamente, nella programmazione dei servizi di ciascun PTA, le funzioni di base di cui al set minimo.

 

     Art. 5.3. Tipologie di servizi aggiuntivi nel PTA.

Le AA.SS.LL. possono prevedere le ulteriori funzioni di area amministrativa e di accoglienza, di articolazione dei diversi dipartimenti aziendali, di articolazione delle reti cliniche, di servizi socio-sanitari, di servizi semiresidenziali in relazione alla specifica configurazione dell’offerta distrettuale nel territorio di riferimento. Nelle strutture più complesse, e verificata la coerenza della programmazione aziendale con quella regionale, le AA.SS.LL. possono ampliare i servizi di cui al set minimo con moduli di residenzialità/degenza territoriale da individuare in funzione della programmazione regionale e aziendale, in ordine al fabbisogno ed alla rete di offerta del territorio di competenza.

 

I requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture di degenza territoriale, di cui al comma precedente, sono disciplinati dagli appositi regolamenti regionali.

 

Nei PTA dotati di una sala operatoria a norma, rispondente ai requisiti previsti dalle normative vigenti in materia ed, in particolare, dal R.R. 3/2005 e dalle DD.GG.RR. nn. 433/2011 e 1202/2014, e dotata del necessario personale di supporto, possono erogarsi prestazioni chirurgiche ambulatoriali in regime di Day Service.

 

Nei PTA possono, inoltre, erogarsi prestazioni in regime di Day Service medico.

 

Nei PTA e nei PPA sarà possibile impiegare strumenti di diagnostica avanzata (RMN,TAC).

 

A tale riguardo, si precisa che l’installazione delle grandi macchine RMN con potenza superiore 0,5 tesla, ovvero delle RMN dedicate a basso campo o open di nuova generazione (cfr sentenza C.d.S. n.3140 del 15.06.2017), in analogia a quanto previsto per le A.O. e per gli I.R.C.S.S. all’art. 1 lett.C), sub c) del R.R. n.3/2006, non sono assoggettabili al limite del fabbisogno ivi previsto. Tale deroga, nella misura di n.1 macchina per ASL, è finalizzata a garantire l’abbattimento delle liste d’attesa, nel rispetto delle prescrizioni di cui al DM 09.12.2015, privilegiando le apparecchiature già autorizzate e finanziate con i fondi FESR alla data di adozione del presente provvedimento.

 

All’art.1, lett.C), sub c) del R.R. n.3/2006 dopo le parole: “RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e I.R.C.S.S.” sono aggiunte le parole: “e dei P.T.A. Per i PTA tale deroga opera nella misura di n.1 RMN per ciascuna ASL”.

 

     Art. 6. LA RESPONSABILITA’ GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E IGIENICO-SANITARIA

La responsabilità gestionale ed organizzativa del PTA fa capo al Direttore del Distretto Socio-Sanitario territorialmente competente o - su espressa delega - al Dirigente Medico Responsabile delle Cure Primarie e Intermedie del DSS, che svolge anche una funzione di collegamento con i responsabili della assistenza e delle diverse strutture interne e la direzione aziendale assicurando le necessarie competenze specialistiche; cura le relazioni con i medici dell’Assistenza Primaria; garantisce il coordinamento delle attività e l’integrazione con i diversi Dipartimenti interessati.

 

La responsabilità igienico-sanitaria fa capo al Responsabile Aziendale per i profili igienico-sanitari dei PTA, che sarà individuato in ciascuna ASL, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

 

Nelle strutture a maggiore complessità, caratterizzate dalla contemporanea presenza della residenzialità/ degenza territoriale e della sala operatoria, le Direzioni aziendali possono affidare la responsabilità gestionale, organizzativa ed igienico sanitaria ad un Dirigente medico responsabile del PTA, con incarico di responsabilità definito in maniera modulata rispetto alla complessità della struttura affidata (da incarico professionale di cui alla lettera c, ad incarico di direzione di struttura semplice di cui alla lettera b dell’articolo 27 del vigente CCNL Dirigenza Medica).

 

Può essere prevista una figura di coordinamento infermieristico dei PTA su base aziendale, al fine di omogeneizzare e semplificare le procedure di accesso alle prestazioni ed ai servizi territoriali, sia ambulatoriali che domiciliari, nonché di promuovere l’integrazione ospedale-territorio attraverso una rapida presa in carico nelle dimissioni protette.

 

Le responsabilità delle strutture di degenza territoriale eventualmente presenti nel PTA sono disciplinate dagli appositi regolamenti regionali che disciplinano ciascuna tipologia di struttura.

 

     Art. 7. REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Tutti i Presidi Territoriali di Assistenza realizzati e/o da realizzarsi devono essere censiti nell’Area Anagrafe delle Strutture Sanitarie del Sistema Informativo Sanitario Regionale e possedere i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio, oltre agli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento dell’accreditamento istituzionale di cui agli specifici regolamenti regionali.

 

La struttura deve essere dotata di cartella clinica informatizzata condivisa ed integrata con gli attuali software dei medici AP e PLS e con quelli dei vari ambulatori specialistici.

 

Tutte le prestazioni sanitarie erogate all’interno dei PTA devono essere registrate nei flussi informativi di competenza. Per le attività di nuova istituzione deve essere creato un apposito flusso informativo.

 

Ogni ambulatorio specialistico, in relazione alla specificità dell’attività da svolgersi, deve essere dotato di risorse tecnologiche che permettano ai vari specialisti di esprimere il massimo delle loro capacità professionali assicurando la reale e tempestiva presa in carico degli utenti, nonché l’equo accesso a cure sicure ed appropriate, oltre all’arredamento ed alle attrezzature e presidi medico chirurgici generici che dovranno essere presenti.

 

Tutti gli ambienti devono essere a norma per quanto riguarda l’illuminazione, sia naturale che artificiale, l’areazione, l’impiantistica, etc. ed il personale sanitario deve essere adeguato al volume ed alla tipologia delle prestazioni erogate e da erogarsi.

 

Per ciascuna delle possibili attività/aree funzionali attivate nell’ambito dello specifico PTA, si rinvia alla normativa di riferimento che disciplina requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di ciascuna struttura.

 

     Art. 8. ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 2.6 e art. 9 del R.R. n. 14/2015; art.8 del R.R. 7/2017.

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.

 

Allegato

(Omissis


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 15 maggio 2020, n. 9.