§ III.1.R/99 - R.R. 10 aprile 2020, n. 7.
R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:10/04/2020
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ III.1.R/99 - R.R. 10 aprile 2020, n. 7. [1]

R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.

(B.U. 10 aprile 2020, n. 50 suppl.)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 409 del 30/03/2020 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

• L’articolo 1 “Livelli assistenziali territoriali specifici per i disturbi dello spettro autistico” è così sostituito:

 

Art.1

LIVELLI ASSISTENZIALI TERRITORIALI SPECIFICI PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

La Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tenuto conto della legge 18 agosto 2015, n.134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, delle “Linee Guida regionali per l’Autismo “, approvate con DGR n.1521 del 2 agosto 2013 “Attuazione dell’Accordo C.U. del 22 novembre 2012. Approvazione Linee Guida regionali per l’Autismo”, dell’Intesa sancita con la C.U. 10 maggio 2018 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico, nonché del DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” si articola come di seguito riportato:

-Centri Territoriali per l’Autismo delle ASL (CAT): questi si inseriscono nella organizzazione delle unità operative di NPIA, per i minori e del CSM per gli adulti;

-Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, pubblici e/o privati accreditati, per gli ASD;

-Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell’inclusione sociale e lavorativa per gli ASD;

Centri di Ricovero e cura per acuti.

Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.

 

     Art. 2.

• All’articolo 2 “NORME GENERALI DELLA RETE DI ASSISTENZA PER GLI ASD”, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

18. La Regione, di concerto con l’ARESS, predispone il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) finalizzato a definire la sequenza di interventi più appropriati all’età ed ai bisogni specifici del paziente. Il percorso, multi-professionale e interdisciplinare, dev’essere declinato sia sul piano clinico che su quello dell’organizzazione e gestione dei servizi. Il CAT competente, sulla base del PDTA così determinato, definisce i profili diagnostici terapeutici coerenti con il singolo caso trattato.

 

     Art. 3.

• All’articolo 4 “MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI” il comma 1 è così sostituito:

 

1. Ogni Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato anche come struttura) può essere attivato, secondo le procedure di cui al successivo art. 10:

a) da ciascuna ASL presso il CAT, del quale costituirà nucleo aggregato. Resta inteso che qualora nello stesso arco temporale pervengano più richieste comunali di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, la richiesta presentata dal Comune su istanza della ASL avrà la priorità rispetto alle altre

istanze comunali pervenute nel medesimo arco temporale;

b) dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;

c) [soppressa];

d) da enti gestori di strutture sanitarie che abbiano maturato un’esperienza in campo riabilitativo sanitario, vale a dire che abbiano gestito strutture extraospedaliere riabilitative accreditate di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 o di riabilitazione psichiatrica ex R.R. n. 7/2002 che hanno stipulato contratti con le ASL del territorio regionale da almeno 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;

e) da enti gestori di strutture socio-sanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i. ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), per il periodo corrispondente al triennio precedente al 1° gennaio 2020, abbiano inviato– con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti in età evolutiva in numero pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento per i tre anni precedenti al 1° gennaio 2020 ed indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM.

 

• Nel comma 4, il numero 100 è sostituito con il numero “300”.

 

• All’ articolo 4, dopo il comma 9.2 è aggiunto il seguente comma:

9.3 Lo standard minimo previsto per ciascun modulo dev’essere composto dalle seguenti figure professionali:

• All’articolo 4, dopo il comma 9.5 sono aggiunti aggiunto, in fine, i seguenti commi:

9.6 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricita’ dell’età evolutiva D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).

9.7 I professionisti sanitari della riabilitazione (logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricita’ D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 -D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 -D.M. 27 luglio 2000;) possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero complessivo di unità riportato nelle tabelle 1, 2, 3 di cui al comma 9.3.

9.8 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie.

9.9 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5.

 

     Art. 4.

• All’articolo 5 “Art. 60 QUATER DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N.4”, dopo il comma 1.8.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1.8.3 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 -D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).

1.8.4 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie.

1.8.5 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5.

 

     Art. 5.

• All’articolo 6 “Art. 57 BIS DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2007, N.4”,

 

• All’articolo 6, dopo la tabella di cui al comma 1.8.1, è aggiunto il seguente comma:

1.8.2 E’ garantita l’assistenza durante le ore notturne.

• All’articolo 6, dopo il comma 1.9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

1.10 I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo (tecnico della riabilitazione psichiatrica ex D.M 29 marzo 2001, n. 115 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000).

1.11 In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale (con particolare riferimento alle modifiche intervenute con l’art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sull’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e regionale in materia di professioni sociosanitarie.

1.12 Nell’ambito dei servizi ed i presidi socio-sanitari e della salute sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto per frazioni inferiori allo 0,5.

 

• L’articolo 9 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” è così sostituito:

1. Il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell’art. 3 ter del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così determinato:

- almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito di ciascuna ASL;

- n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL;

- n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;

- n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.

2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.

3. Nell’ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:

a) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all’esercizio o accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt.5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 7.

• L’articolo 10 “AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO” è così sostituito:

Art.10

“PARERE DI COMPATIBILITA’”

1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità residenziale” di cui all’art. 6, sono ammissibili:

i. le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l’intero territorio regionale;

ii. in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell’intero territorio regionale.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.

 

     Art. 8.

• Dopo l’articolo 10 “AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO” è aggiunto il seguente articolo:

Art. 11

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

Per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed, in particolare, alla L. R. 9/2017 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss. mm. ed ii, al Regolamento Regionale n.16/2019.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 21 luglio 2020, n. 13.