Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 21/07/2020 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ III.1.R/101 - R.R. 21 luglio 2020, n. 13.
R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni
(B.U. 24 luglio 2020, n. 108)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1081 del 09/07/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
All’articolo 3 del
“c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015”
e le parole
“fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL”.
L’articolo 7 del
Art. 10 “PARERE DI COMPATIBILITA’”
1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità residenziale” di cui all’art. 6, sono ammissibili:
i. le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l’intero territorio regionale;
ii. in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell’intero territorio regionale.
2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente regolamento (
Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della