Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 05/08/2020 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57) |
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57) |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 1.3.41 - L.R. 5 agosto 2020, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).
(B.U. 6 agosto 2020, n. 32 - S.O. n. 3)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
1. La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato.
2. Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del Consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati:
a) le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla Regione;
b) le attività svolte per legge ovvero per le quali i Consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente;
c) le attività connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
d) gli eventi, incontri o riunioni ai quali il Consigliere o l'Assessore è stato formalmente invitato nella sua qualità;
e) gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere a), b), c), d).
3. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 è totalmente a carico del bilancio regionale.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Regione istituisce altresì, a favore dei Consiglieri regionali e degli Assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato.
5. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 è a carico del Consigliere e Assessore che aderisce.".
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
1. L'ufficio di presidenza verifica che la richiesta di indennizzo assicurativo rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e definisce, con propria deliberazione, le norme di attuazione dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.
2. Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del Consigliere e dell'Assessore di cui alla
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.".
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.