Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 24/12/2019 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 44/1999) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 44/1999) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
§ 3.1.97 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche)
(B.U. 31 dicembre 2019, n. 19)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
a) alla lettera a), le parole: “da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500”;
b) alla lettera b), le parole: “da lire 500.000 a lire 1.500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 750”;
c) alla lettera c), le parole: “da lire 100.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 150”;
d) alla lettera d), le parole: “da lire 2.000.000 a lire 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000 a euro 3.000”;
e) alla lettera e), le parole: “da lire 100.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 150”;
f) alla lettera f), le parole: “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 1.500”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“ 2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
2 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.
2 ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate. ”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 16 della
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della
“10 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all’articolo 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.”.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021:
Esercizio 2020
Stato di previsione dell’entrata
- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.
Stato di previsione della spesa
- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 ”Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Esercizio 2021
Stato di previsione dell’entrata
- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.
Stato di previsione della spesa
- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 ”Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.