Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 15/10/2020 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione del titolo della legge regionale 22/2014) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2014) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/2014) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 22/2014) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2014) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2014) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2014) |
Art. 8. (Inserimento di articoli dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/2014) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2014) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 22/2014) |
Art. 11. (Norme finanziarie) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.315 - L.R. 15 ottobre 2020, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.
(B.U. 21 ottobre 2020, n. 43 - S.O. n. 35)
Art. 1. (Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Prima del comma 1 dell'articolo 1 della
«01. La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.».
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
«3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
«3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.».
Art. 3. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
«a bis) persona adulta: la persona di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;
a ter) persona adolescente: la persona di età compresa tra i dodici anni e il compimento dei diciannove;
a quater) solitudine: il fenomeno, descritto come l'angoscia derivante dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle percepite, in correlazione con lo stato di salute fisica e mentale, il benessere delle persone, nonché l'ambiente in cui vivono;».
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella
1. Dopo l'articolo 2 della
«Art. 2 bis. (Destinatari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adulti e agli adolescenti.».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della
«5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.
5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
«c) le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;».
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
«d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;».
4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
«c bis) riconosce e promuove il ruolo di supporto alle persone e le azioni di contrasto alla solitudine che vengono esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale, aumentandone la resilienza.».
Art. 8. (Inserimento di articoli dopo l'articolo 5 della
1. Dopo l'articolo 5 della
«Art. 5 bis. (Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro)
1. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.
Art. 5 ter. (Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari)
1. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.
Art. 5 quater. (Terzo settore)
1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della Regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.
Art. 5 quinquies. (Enti pubblici)
1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 4 svolgono la loro attività di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunità di riferimento.
Art. 5 sexies. (Benessere)
1. Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione:
a) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;
b) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.
Art. 5 septies. (Utilizzo delle tecnologie informatiche)
1. La Regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'articolo 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:
a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;
b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;
c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;
d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;
e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.».
Art. 9. (Modifica all'articolo 6 della
1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della
«f bis) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.».
Art. 10. (Modifica all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 11. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, come modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 3, della
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.