Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 02/03/2020 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'art. 46-bis della L.R. 11/1999. |
Art. 2. Disposizioni di attuazione. |
Art. 3. Disposizioni transitorie. |
Art. 4. Abrogazioni. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 1.5.40 - L.R. 2 marzo 2020, n. 7.
Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).
(B.U. 11 marzo 2020, n. 10)
Art. 1. Sostituzione dell'art. 46-bis della
1. L'articolo 46-bis della
"Art. 46 bis. (Valutazione di incidenza)
1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del
a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;
b) gli interventi o progetti di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
2. La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi e progetti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del
4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura.".
Art. 2. Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia, con propria deliberazione:
a) adotta linee guida ed indirizzi per la disciplina della procedura di valutazione di incidenza, per le modalità di presentazione dello studio di incidenza, per l'effettuazione e la redazione della valutazione di incidenza e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
b) individua l'autorità regionale competente;
c) individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle zone di protezione speciale (ZPS).
2. La Giunta regionale può individuare, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, in armonia con le specifiche normative di settore e nel rispetto della normativa statale ed europea in materia:
a) casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza per progetti ed interventi per i quali si sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative;
b) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza.
Art. 3. Disposizioni transitorie.
1. Entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, con atto di organizzazione, nel rispetto della programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, adegua la dotazione organica della struttura regionale di supporto all'Autorità regionale competente per la valutazione d'incidenza al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
2. Nelle more delle operazioni di cui al comma 1 e fino alla piena funzionalità della struttura regionale di cui al medesimo comma 1, i Comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla valutazione di incidenza.
Art. 4. Abrogazioni.
1. L'articolo 46-ter della
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).