Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 12/12/2003 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione. |
Art. 2. Urgenza. |
§ 1.5.17 – L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.
(B.U. 31 dicembre 2003, n. 41).
Art. 1. Integrazione.
1. Dopo l'art. 46 della
“Art. 46 bis. Valutazione di Incidenza.
1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del
2. Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel precedente comma.
3. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi.
4. La Regione conserva i compiti di coordinamento e indirizzo sulle funzioni trasferite, assicurando la coerenza con i propri obiettivi di conservazione degli habitat naturali.
5. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente, istituito presso la Direzione Territorio, cura le competenze regionali relative al
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) individua l'autorità competente;
b) stabilisce i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
c) approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di incidenza, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti;
d) approva le linee guida per la redazione della valutazione di incidenza, le misure di mitigazione e compensazione;
e) individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle ZPS.
Art. 46 ter. Decorrenza.
1. Il trasferimento ai Comuni delle competenze di cui al comma 2 del precedente articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento previsto dal comma 6 del precedente articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla
[Per le attività forestali, compresi i tagli colturali, e relative opere connesse, eseguiti ai sensi della
Art. 2. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma aggiunto dall’art. 111 della