§ 1.5.17 – L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:12/12/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Integrazione.
Art. 2.  Urgenza.


§ 1.5.17 – L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 41).

 

Art. 1. Integrazione.

     1. Dopo l'art. 46 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 46 bis. Valutazione di Incidenza.

     1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali non-ché della flora e della fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle catego-rie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori.

     2. Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel precedente comma.

     3. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi.

     4. La Regione conserva i compiti di coordinamento e indirizzo sulle funzioni trasferite, assicurando la coerenza con i propri obiettivi di conservazione degli habitat naturali.

     5. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente, istituito presso la Direzione Territorio, cura le competenze regionali relative al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche.

     6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) individua l'autorità competente;

     b) stabilisce i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

     c) approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di incidenza, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti;

     d) approva le linee guida per la redazione della valutazione di incidenza, le misure di mitigazione e compensazione;

     e) individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle ZPS.

Art. 46 ter. Decorrenza.

     1. Il trasferimento ai Comuni delle competenze di cui al comma 2 del precedente articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento previsto dal comma 6 del precedente articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 119/2000”.

     [Per le attività forestali, compresi i tagli colturali, e relative opere connesse, eseguiti ai sensi della Legge 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, e successive modificazioni, da eseguire nei siti SIC e nelle zone ZPS la Valutazione di Incidenza dovrà essere presentata dall’interessato all'autorità forestale competente congiuntamente al progetto dell’intervento. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, o il soggetto cui lo stesso attribuisce l’autorità di valutazione forestale del progetto, è l’organismo competente per il rilascio dell'autorizzazione. L’autorizzazione dovrà essere rilasciata con i medesimi tempi e congiuntamente all'autorizzazione forestale] [1].

 

     Art. 2. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 16 giugno 2006, n. 18.