§ 1.2.79 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 48.
Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:20/12/2019
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 9/2019.
Art. 2.  Integrazione alla L.R. 40/2010.
Art. 3.  Rifinanziamento della L.R. 49/2017.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.2.79 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 48.

Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti.

(B.U. 23 dicembre 2019, n. 167 speciale)

 

Art. 1. Modifiche alla L.R. 9/2019.

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) dopo le parole "non consecutivi." sono aggiunte le seguenti: "I contributi restituiti sono rivalutati al saggio legale di interesse.".

2. [Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 9/2019 è inserito il seguente:

"4-bis. Sono a carico del Consiglio regionale gli oneri fiscali relativi alla quota contributiva di propria competenza di cui al comma 4."] [1].

3. Al comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 9/2019 le parole "dall'articolo 7" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 10".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 9/2019 è inserito il seguente:

"1-bis. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6, con espressa richiesta da Comunicare al Servizio competente entro un anno dall'adesione al beneficio. In caso di rinuncia il Consigliere ha diritto di ricevere tutti i contributi già versali per tale finalità: inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 4 dell'articolo 10.".

5. [Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, quantificali per l'esercizio 2019 in euro 270.000,00, per l'esercizio 2020 in euro 103.000,00 e per l'esercizio 2021 in euro 58.000,00, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio del Consiglio regionale in termini di competenza e di cassa:

a) per l'esercizio 2019:

1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 270,000,00;

2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

1002 Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità

euro 78.000,00

1301 Trattamento economico componenti CO.RE.COM.

euro 10.000,00

2005 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato

euro 40.000,00

2010 Oneri riflessi personale dirigenziale a tempo determinato

euro 1.000,00

2020 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato

euro 4.000,00

2025 Trattamento economico del personale T.D. e Ind. Segreterie politiche assunte dal Consiglio

euro 135.000,00

4355 Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali

euro 2.000

 

b) per l'esercizio 2020:

1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 103.000.00;

2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

4106 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013

euro 20.000,00

4151 Attività editoriale

euro 18.000,00

4152 Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione

euro 25.000,00

4302 Attività Annuale CO.RE.COM.

euro 20.000,00

6121 Contributi per eventi L.R. 55/2013

euro 20.000,00

c) per l'esercizio 2021:

1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 58.000.00;

2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013

euro 10.000,00

4151 Attività editoriale

euro 18.000,00

4152 Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione

euro 10.000,00

4302 Attività Annuale CO.RE.COM.

euro 10.000,00

6121 Contributi per eventi L.R. 55/2013

euro 10.000,00] [2]

 

6. [Gli stanziamenti del capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" sono vincolati agli adempimenti fiscali a cui provvede il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare variazioni del bilancio del Consiglio regionale al fine del corretto assolvimento dell'obbligo tributario, anche utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dagli stanziamenti a ciò finalizzati e non utilizzati al termine dell'esercizio] [3].

 

     Art. 2. Integrazione alla L.R. 40/2010.

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

"Art. 19 ter. (Disposizioni in materia di assegno vitalizio, di indennità a carattere differito e di indennità di fine mandato)

1. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità, di indennità a carattere differito e di fine mandato si applicano le disposizioni legislative in materia, vigenti per tempo, applicabili ai pubblici dipendenti.

2. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 19, in quanto munus costituzionale connesso all'esercizio di un mandato pubblico, non è assimilabile all'istituto del trattamento di fine rapporto.".

 

     Art. 3. Rifinanziamento della L.R. 49/2017.

1. È rifinanziamento per l'esercizio 2019 la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per l'importo di euro 93.000,00.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse stanziate alla Missione 01, Programma 01, Capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019 [4].

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.