§ 80.9.1150 - D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 180.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/12/2019
Numero:180

§ 80.9.1150 - D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 180. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 18 marzo 2020, n. 71)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 1, comma 4;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma 7;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 42, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

     c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; f) l'Ufficio dei rapporti internazionali.

     3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.

     4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero, ivi compresi quelli di cui al comma 2.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali ad essi delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

     6. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto è definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto può nominare, senza maggiori oneri, uno o più vice capi di Gabinetto e uno o più vice capi dell'Ufficio legislativo nell'ambito del personale rientrante nel contingente di cui all'articolo 5.

 

Art. 3. Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attività di supporto all'organo politico circa la destinazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività e di iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico, quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate. L'Ufficio sovraintende, altresì, alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorità operative dell'azione di comunicazione dello stesso, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero. Tale Ufficio è articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Cura i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. Ai fini del supporto all'organo politico, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativo l'Ufficio Sicurezza NATO-UE, con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2006.

     2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     3. L'Ufficio legislativo supporta l'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e cura le attività relative alle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Segue, per conto del Ministero, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attività di supporto, nell'individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni di legge, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

     4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero.

     5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il Ministro ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Laddove l'incarico non sia attribuito direttamente al Capo dell'ufficio per la stampa e la comunicazione, esso può essere attribuito ad un soggetto esterno, dotato della necessaria professionalità, nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 5, comma 1.

     6. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attività della FAO. L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.

 

Art. 4. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "OIV", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2 e 4, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce al Ministro secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     3. L'OIV è costituito da un collegio di tre componenti. L'OIV può in alternativa essere costituito in organo monocratico secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. I tre componenti dell'OIV ovvero l'organo monocratico sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 14, commi 8 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     4. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di Presidente dell'OIV e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.

     5. Presso l'OIV è istituita una struttura di supporto competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. La struttura sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna della struttura è definita con determinazione dell'OIV.

     6. Il responsabile della struttura di cui al comma 5 è nominato, con determinazione dell'OIV, all'interno del contingente di cui al comma 7, fra i funzionari dell'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

     7. Alla struttura di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a cinque unità del ruolo del Ministero. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del titolare dell'OIV, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     8. L'OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

     9. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonchè al personale della struttura di supporto di cui al comma 5, si applicano i trattamenti economici di seguito stabiliti e così articolati:

     a) per il Presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance ovvero per il titolare dell'Organo monocratico in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale non generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     b) per gli altri componenti del collegio di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione, se costituito in forma collegiale, in una voce retributiva di importo pari al cinquanta per cento dell'emolumento previsto per il Presidente;

     c) per il responsabile della struttura di supporto di cui al comma 5, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.

 

Art. 5. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito, nel rispetto degli stanziamenti a bilancio per gli organi di diretta collaborazione, in complessive 75 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio ed, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di quindici unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di ulteriori massime quindici unità del predetto contingente complessivo, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Possono, altresì, essere chiamati a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico ed un vice consigliere diplomatico, a valere sul contingente complessivo prima indicato.

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di 75 unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di incarichi di livello dirigenziale non superiore a due, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, di cui al successivo articolo 6, e dal responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nei limiti del numero di undici posti di funzione di livello dirigenziale generale del Ministero.

 

Art. 6. Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonchè fra i docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro è nominato fra soggetti in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

     4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è nominato fra gli operatori del settore dell'informazione, con qualifica di giornalista professionista, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifiche capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti nell'albo professionale dei giornalisti.

     5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'Ufficio rapporti internazionali sono scelti fra soggetti anche estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegato un curriculum vitae dei soggetti prescelti.

 

Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

     c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     2. Al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione, iscritto nell'apposito albo professionale, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.

     4. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     5. Il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratti di prestazione d'opera intellettuale sono nominati dal Ministro per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando in ogni caso la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Il relativo trattamento economico è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto della specifica qualificazione professionale, nonchè della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico», azione 2 «Indirizzo politico-amministrativo».

     6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     8. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare incrementi di spesa rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.

 

Art. 8. Segreteria dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari medesimi anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni.

     2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di settantacinque unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, fatta comunque salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un Vice Capo di Gabinetto o ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

     2. Ai fini del comma 1, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

 

Art. 10. Disposizioni finali

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303.

     2. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 146


[1] Abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161.