Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/02/2012 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 |
Art. 2. Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 |
Art. 3. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 |
Art. 4. Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 |
Art. 5. Disposizioni finali |
§ 80.9.1027 - D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonchè disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
(G.U. 18 aprile 2012, n. 91)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2006, n. 46;
Visto il
Visto il
Visto il
Ravvisata la necessità di riallocare le funzioni del soppresso Comitato di collegamento nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica all'articolo 2 e all'articolo 3 del
1. All'articolo 2, comma 6, del
2. L'articolo 3 del
«Art. 3.
Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del
2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo.
5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
6. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal
Art. 2. Modifica dell'articolo 4 del
1. L'articolo 4 del
«Art. 4.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del
3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del
4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del
5. Presso l'Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del
6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 è nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
7. All'ufficio di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a sette unità. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonchè al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.».
2. All'articolo 6 del
Art. 3. Modifica dell'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
«1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del
Art. 4. Modifica dell'articolo 7 del
1. L'articolo 7, comma 1, del
«1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Presidente dell'organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
f) per il responsabile dell'Ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.».
Art. 5. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 246