| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
| Data: | 05/03/2013 |
| Numero: | 26 |
| Sommario |
| Art. 1. Campo di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. |
| Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati. |
| Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese |
| Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni. |
| Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature. |
| Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso. |
| Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. |
| Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro |
| Art. 11. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie |
| Art. 12. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie |
| Art. 13. Disposizioni finanziarie |
| Art. 14. Disposizione finale |
§ 69.4.79 - D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. [1]
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(G.U. 28 marzo 2013, n. 74)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonchè di cui all'articolo 2 del
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del
Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinchè i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del
Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al
Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 11. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della
2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 12. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 11 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Disposizione finale
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
[1] Abrogato dall'art. 19 del