Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 21/02/2020 |
Numero: | 14 |
§ 3.1.413 - L.R. 21 febbraio 2020, n. 14.
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.
(B.U. 26 febbraio 2020, n. 9)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. Con riferimento all’amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, è necessario aggiornare la disciplina del capo I del titolo VIII della
2. Al fine di agevolare le operazioni di vendita, anche in relazione ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato immobiliare e per valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate alla stima dei beni ed alle procedure di alienazione dei beni immobili;
3. Con riguardo ai soggetti del terzo settore si applicheranno le condizioni di assegnazione più favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa statale di settore, ponendo a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero i lavori necessari;
3 bis. Il riferimento alle organizzazioni di volontariato dell’articolo 12 è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri istituiti in conformità al
4. Sono infine introdotti casi di prelazione, regolati in modo più puntuale e limitato i casi di trattativa privata, nonché introdotti casi specifici di trattativa diretta con un singolo potenziale contraente;
Approva la presente legge
Art. 1. Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione dell’articolo 114 della
1. L’articolo 114 della
“Art. 114 Utilizzazione del patrimonio
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla Giunta regionale le iniziative di:
a) trasferimento a terzi di diritti reali dei beni immobili, sia strumentali, sia da reddito, che intendono adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto delegato;
b) dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali;
2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale.
3. Non si applicano i commi 1 e 2, qualora l’iniziativa sia stata già prevista negli atti di programmazione o nel bilancio pluriennale dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.”.
Art. 2. Alienazione. Inserimento dell’articolo 114 bis nella
1. Dopo l’articolo 114 della
“Art. 114 bis. Alienazione
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla alienazione:
a) dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali;
b) dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più economicamente convenienti all’uso diretto in quanto non più utilizzabili.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti di programmazione ed il bilancio pluriennale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale:
a) prevedono l'alienazione dei beni di proprietà dell'azienda e degli enti del servizio sanitario regionale al momento dell'adozione del piano;
b) dispongono che i relativi proventi siano utilizzati per finanziare il programma degli investimenti, salvo il rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le previsioni di smobilizzo di cui al comma 2 vincolano i successivi piani e bilanci pluriennali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.”.
Art. 3. Concessione e progetti di miglioramento. Inserimento dell’articolo 114 ter nella
1. Dopo l’articolo 114 bis della
“Art. 114 ter. Concessione e progetti di miglioramento
1. I beni immobili di cui all’articolo 114 bis possono essere oggetto, oltre che di alienazione, di:
a) valorizzazione mediante concessione o permuta; nel caso di concessione, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario;
b) progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione da parte di soggetti terzi mediante concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa.
2. Con atto di indirizzo della Giunta regionale sono stabiliti:
a) le categorie di immobili concedibili in concessione;
b) le procedure e i criteri per la scelta del concessionario, nell’ambito stabilito dalla legge;
c) i criteri di determinazione del canone, la durata della concessione e i casi di revoca della stessa.”.
Art. 4. Ricognizione immobili. Inserimento dell’articolo 114 quater nella
1. Dopo l’articolo 114 ter della
“Art. 114 quater Ricognizione immobili
1. Ogni tre anni il direttore generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:
a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali;
b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare anche presentando richiesta al comune ai sensi della
c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta o di concessione ai sensi dell’articolo 114 ter, comma 1, lettera a);
d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, inoltre, gli obiettivi finanziari di entrata derivanti da alienazioni riferiti a ciascuna annualità.
3. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale e pubblicata sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.”.
Art. 5. Donazioni. Inserimento dell’articolo 114 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 114 quater della
“Art. 114 quinquies Donazioni
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate all'acquisto di determinate attrezzature.
2. L’accettazione è effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione;
b) nel caso in cui l’acquisto dei beni donati sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale già adottati.”.
Art. 6. Comodato. Inserimento dell’articolo 114 sexies nella
1. Dopo l’articolo 114 quinquies della
“Art. 114 sexies Comodato
1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.
2. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo.”.
Art. 7. Procedura di alienazione dei beni immobili. Sostituzione dell’articolo 115 della
1. L’articolo 115 della
“Art. 115 Procedura di alienazione dei beni immobili
1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili sono necessari:
a) la deliberazione di cui all’articolo 114 quater.
b) l'adozione da parte del direttore generale di un provvedimento che, in conformità alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, nonché della deliberazione di cui alla lettera a), individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima e la procedura da adottare.
2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico; dell'alienazione è dato pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale e almeno su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale; l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità in ordine all'alienazione.
3. Il pubblico avviso contiene:
a) la descrizione del bene;
b) il prezzo di stima;
c) le modalità di svolgimento della procedura di alienazione;
d) l'individuazione del responsabile del procedimento;
e) il termine per la presentazione delle offerte.”.
Art. 8. Stima. Inserimento dell’articolo 115.1 nella
1. Dopo l’articolo 115 della
“Art. 115.1 Stima
1. Il prezzo di stima è determinato:
a) sulla base di indagini documentate, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate;
b) in caso di impossibilità ai sensi della lettera a), in base a differenti criteri estimativi, quali, in via esemplificativa, il metodo per capitalizzazione dei redditi, per costo di trasformazione, per costo di ricostruzione attualizzato, per valore complementare.
2. La stima dei beni è effettuata:
a) dagli uffici competenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale dotate di professionalità idonee;
b) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di stime di soggetti abilitati.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora l’agenzia pubblica non garantisca il rilascio della stima o della convalida entro quattro mesi dalla richiesta, si può ricorrere a perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.
4. Il professionista di cui al comma 3 è individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.
5. Resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate nei casi previsti dalla legge.
6. Le stime dei commi 2 e 3 hanno validità tre anni; qualora il dirigente competente accerti significative variazioni del mercato immobiliare acquisisce una nuova stima anche prima della scadenza ovvero, in assenza di tali variazioni, può prorogare la validità fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi misurato con l'indice dei prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”.
Art. 9. Aggiudicazione. Inserimento dell’articolo 115.2 nella
1. Dopo l’articolo 115.1 della
“Art. 115.2 Aggiudicazione
1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima, salvo il caso di immobili occupati per i quali il prezzo di stima può essere decurtato fino al 25 per cento.
2. Gli occupanti abusivi, i loro parenti o affini fino al quarto grado non possono essere aggiudicatari.
3. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non superiore ad euro 500.000,00 da effettuarsi entro tre giorni lavorativi successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'azienda o ente del servizio sanitario regionale; in caso di omesso versamento l’azienda o ente del servizio sanitario regionale hanno facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
4. Entro trenta giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, a titolo di anticipazione del prezzo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 3.
5. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, mediante le procedure consentite dalla legge e fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.
6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 1 e 5, prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione di cui all’articolo 115.3 sulle offerte presentate da privati.
7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più soggetti di cui ai commi 5 e 6, l’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale procede mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla migliore offerta.”.
Art. 10. Prelazione. Inserimento dell’articolo 115.3 nella
1. Dopo l’articolo 115.2 della
“Art. 115.3 Prelazione
1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi dalla legge, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati e che:
a) al momento della presentazione della domanda di acquisto siano in regola con il pagamento di canoni e accessori;
b) nel caso di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone desistano immediatamente dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, con rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.
2. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b), ed alla condizione che ci sia il consenso del titolare del diritto di prelazione.
3. Il titolare del diritto di prelazione decurta dal prezzo le spese sostenute per eventuali migliorie documentate e previamente autorizzate dall’azienda o dall’ente del servizio sanitario regionale proprietari.
4. L’esercizio della prelazione è condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra e comunque non oltre 1 milione di euro.”.
Art. 11. Trattativa privata. Inserimento dell’articolo 115.4 nella
1. Dopo l’articolo 115.3 della
“Art. 115.4 Trattativa privata
1. In caso di mancata presentazione di offerte, o in presenza solo di offerte inammissibili, l’azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.
2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell’articolo 115.1, eventualmente decurtato del 5 per cento.
3. Il dirigente competente può altresì:
a) disporre ulteriori stime dopo ogni asta infruttuosa;
b) stabilire dilazioni di pagamento che possano agevolare l’acquisizione del bene;
c) su richiesta dell’aggiudicatario, autorizzarlo, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori, con la possibilità di immissione nel possesso.
4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale.
5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore generale avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposita deliberazione che motiva il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento.
6. La deliberazione di cui al comma 5:
a) specifica le caratteristiche del bene di cui al comma 4;
b) indica i soggetti da interpellare di cui almeno due pubblici, nonché, obbligatoriamente, la provincia ed il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.
7. Nei casi di cui al comma 4, si può procedere anche con procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.”.
Art. 12. Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Inserimento dell’articolo 115.5 nella
1. Dopo l’articolo 115.4 della
“Art. 115.5 Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici
1. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono comunque procedere all'alienazione dell'immobile a trattativa privata, al prezzo di stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di organizzazioni di volontariato che svolgono attività a carattere socio sanitario, iscritte nei registri istituiti in conformità al
2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di stima può essere decurtato fino al 10 per cento qualora siano andate deserte procedure di evidenza pubblica.
3. Gli immobili alienati alle organizzazioni di volontariato non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal comma 1.
4. Ai fini della valorizzazione, i beni immobili delle aziende o enti del servizio sanitario regionale possono anche essere concessi in uso, a richiesta, ai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa statale di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del
5. Nei casi di cui al comma 4, sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.
6. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono autorizzare i concessionari ed i conduttori dei beni di cui al comma 4, a realizzare, in forma di autorecupero, i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale tengono conto delle modalità di autorecupero stabilite dalla Regione in attuazione della
Art. 13. Trattativa diretta. Inserimento dell’articolo 115.6 nella
1. Dopo l’articolo 115.5 della
“Art. 115.6 Trattativa diretta
1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;
b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;
c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a sé stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;
e) diritti reali di terzi su immobili di proprietà dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
4. Il prezzo è stimato ai sensi dell’articolo 115.1.
5. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta.”.
Art. 14. Disapplicazione. Inserimento dell’articolo 115.7 nella
1. Dopo l’articolo 115.6 della
“Art. 115.7 Disapplicazione
1. Gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano agli apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni immobili a fondi immobiliari chiusi, istituiti ai sensi della legge regionale o delle leggi statali in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.”.
Art. 15. Termine per l’adozione dell’atto regionale di indirizzo
1. L’atto della Giunta regionale di indirizzo alle aziende ed enti del servizio sanitario di cui all’articolo 114 ter è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
[1] Punto inserito dall'art. 57 della