§ 2.5.53 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 5.
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.5 caccia
Data:27/02/2020
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 (Cattura e abbattimento autorizzati)
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.5.53 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 5.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento.

(B.U. 5 marzo 2020, n. 10)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 (Cattura e abbattimento autorizzati)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 1 è così sostituita:

"f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata alle province e alla città metropolitana di Cagliari che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di loro delegati, espressamente individuati a tal fine. Tutti i soggetti che svolgono l'attività di abbattimento, oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio, devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è riservato il controllo delle fasi esecutive." [1];

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel caso di grave ritardo o omissione da parte degli enti preposti all'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 1, lettera f), si applica la procedura di potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le province e la città metropolitana di Cagliari provvedono agli adempimenti previsti a valere sulle risorse finanziarie ordinariamente trasferite a detti enti per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia faunistico-venatoria ai sensi della legge regionale n. 23 del 1998 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.2280).

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 2021, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).