Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 assistenza scolastica |
Data: | 27/02/2020 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 16 della l.r. 31/2009 |
Art. 3. Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della l.r. 31/2009 |
§ III.4.25 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 6.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione).
(B.U. 28 febbraio 2020, n. 26 suppl.)
Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.
2. L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.
3. L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:
a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
e) previene e contrasta il disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla
f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.
Art. 2. Modifiche e integrazioni all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Destinatari, funzioni e attività previste”;
b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA”;
c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: “agenzie e strutture” sono inserite le seguenti: “strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell’istruzione,”;
d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “formativa”, aggiungere le seguenti: “di bisogni pedagogico-educativi emergenti;”;
e) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “studenti” aggiungere le seguenti: “con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;”;
f) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: “d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;
3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;
Art. 3. Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della