§ III.2.74 - L.R. 3 ottobre 2018, n. 50.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/10/2018
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi
Art. 3.  Soggetti beneficiari
Art. 4.  Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti
Art. 5.  Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo
Art. 6.  Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo
Art. 7.  Clausola valutativa


§ III.2.74 - L.R. 3 ottobre 2018, n. 50.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(B.U. 5 ottobre 2018, n. 129)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

 

     Art. 2. Interventi

1 La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi, aventi un approccio multidisciplinare e volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all’utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell’ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.

2. Per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, e nell’ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene:

a) attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l’educazione ai sentimenti, all’affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l’uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l’esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all’uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) l’organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psicopedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) l’avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture -uffici territoriali del governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di collaborazione;

e) l’organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare modo della prevenzione dello stesso e dell’importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) l’attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;

g) l’istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;

h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;

i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (peer education).

3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, e comunque nei limiti finanziari previsti in apposito capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all’articolo 2, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e formative, le aziende del Servizio sanitario regionale, di seguito denominate ASL, e i soggetti del Terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

 

     Art. 4. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all’articolo 2;

b) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;

c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

d) erogazione dei finanziamenti;

e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

 

     Art. 5. Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. E’ istituita la “Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo” inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema.

2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e in collaborazione con il tavolo tecnico permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo previsto all’articolo 6, in occasione della “Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi e i progetti previsti all’articolo 2.

 

     Art. 6. Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e con anche finalità di monitoraggio.

2. Al tavolo di cui al comma 1 insieme agli assessorati competenti, al Garante regionale dei diritti dei minori, all’Ufficio scolastico regionale, al rappresentante del CONI regionale, al rappresentante del Co.Re.Com. Puglia, a un rappresentante per ogni ASL, a un rappresentante per ogni ambito territoriale e alle OO.SS. possono essere invitati a partecipare, previa intesa con gli uffici statali competenti, un rappresentante dei Servizi minorili della giustizia e dei rappresentanti delle prefetture [1].

3. Il tavolo tecnico di cui ai commi 1 e 2 opera in sinergia con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali.

 

     Art. 7. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;

b) il numero, l’elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;

c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.

3. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 58.