Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/07/2019 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Approvazione Manuali di accreditamento |
Art. 2. Struttura dei Manuali di accreditamento, tempi e modalità di prima applicazione |
Art. 3. Altre disposizioni transitorie |
Art. 4. Abrogazione |
§ III.1.R/93 - R.R. 23 luglio 2019, n. 16. [1]
Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
(B.U. 25 luglio 2019, n. 84 Suppl.)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1296 del 09/07/2019 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1. Approvazione Manuali di accreditamento
Sono approvati i Manuali di accreditamento:
- per le strutture ospedaliere di cui all’allegato A;
- per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B;
- per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C;
- per le strutture di medicina di laboratorio di cui all’allegato D.
Art. 2. Struttura dei Manuali di accreditamento, tempi e modalità di prima applicazione
1. I Manuali di cui all’articolo 1, stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 22 della
- prima fase: “Plan” (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: “Do” (attuazione/implementazione);
- terza fase: “Check” (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: “Act” (azione volta al miglioramento della qualità).
2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss.,
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;
c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
3. Alle istanze di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss.,
a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;
c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
3-bis. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, per le strutture per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., a far data dal 9 febbraio 2020 e che sono già state accreditate all’entrata in vigore del presente comma, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:
a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan”, limitatamente alle evidenze previste per la fase di “Do”;
b) entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan” e della fase di “Do”, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 2, 3 e 3 bis, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all’articolo 3, comma 2 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell’ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell’articolo 24 e ss.
5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2, 3 e 3 bis, costituisce, ai sensi dell’articolo 20, comma 1,
Art. 3. Altre disposizioni transitorie
1. Fatto salvo l’obbligo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alle istanze di accreditamento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, le verifiche dei requisiti di accreditamento secondo la normativa previgente, disposte prima di quella data e concluse con esito favorevole prima della scadenza del semestre successivo alla medesima data, devono considerarsi idonee ed efficaci ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, al fine della conferma dell’accreditamento delle strutture già accreditate, sulla base dei requisiti ulteriori previsti dai Manuali di accreditamento, l’OTA, tenuto conto delle scadenze temporali stabilite al comma 2, predispone un programma delle verifiche delle strutture già accreditate d’intesa con la sezione regionale competente.
3. Sino a conclusione del processo di revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal
3 bis. Il processo di revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal
Art. 4. Abrogazione
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari o contenute in atti generali regionali statuenti requisiti ulteriori di accreditamento di qualità o di processo.
Allegati
(Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal