§ III.1.R/106 - R.R. 19 aprile 2021, n. 4.
Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:19/04/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ III.1.R/106 - R.R. 19 aprile 2021, n. 4.

Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni.

(B.U. 22 aprile 2021, n. 57 supplemento)

 

Art. 1.

• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, comma 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte)”;

 

• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, per le strutture per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., a far data dal 9 febbraio 2020 e che sono già state accreditate all’entrata in vigore del presente comma, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan”, limitatamente alle evidenze previste per la fase di “Do”;

b) entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan” e della fase di “Do”, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

 

• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, comma 4, le parole “Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3”, sono sostituite con le parole “Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 2, 3 e 3 bis” e le parole “sulla base del programma di cui all’articolo 3, comma 3”, sono sostituite con le parole “sulla base del programma di cui all’articolo 3, comma 2”;

 

• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, comma 5, le parole “Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3”, sono sostituite con le parole “Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2, 3 e 3 bis”.

 

     Art. 2.

• All’articolo 3 “Altre disposizioni transitorie”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3 bis. Il processo di revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e da altra specifica normativa di cui al precedente comma 3, deve essere concluso entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente comma.”

 

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.