Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 cooperazione e lavoro |
Data: | 29/11/2019 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Principi, finalità e ambito di applicazione) |
Art. 2. (Interventi) |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 3.11.86 - L.R. 29 novembre 2019, n. 26.
Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale
(B.U. 3 dicembre 2019, n. 97)
Art. 1. (Principi, finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 4, 35 e 117, terzo comma, della Costituzione, promuove misure e interventi volti a garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso e, in raccordo con le previsioni della
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 2 del
Art. 2. (Interventi)
1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede:
a) alla realizzazione di un elenco regionale dei lavoratori con l’indicazione, in particolare, della relativa qualificazione professionale, da aggiornare con cadenza annuale;
b) all’assegnazione di un incentivo finanziario in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Gli incentivi sono concessi nel limite massimo di euro 60.000,00 per ciascun lavoratore ed erogati nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità. Qualora il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato parziale, l’ammontare dell’incentivo finanziario è determinato in relazione al numero delle ore di lavoro previste dal contratto;
c) all’assegnazione, in favore del lavoratore che volontariamente opti per la fuoriuscita dal bacino regionale, di un contributo finanziario una tantum, determinato in relazione all’età anagrafica del lavoratore e stabilito nel limite massimo di euro 55.000,00;
d) al monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge ed alla predisposizione di una relazione da trasmettere con cadenza annuale alla commissione consiliare competente in materia di lavoro.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e termini per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).
Art. 3. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo l “Spese correnti”, del “Fondo per favorire il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 7.810.000,00 per l’anno 2020 ed euro 9.000.767,06 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, rispettivamente:
a) per l’anno 2020, per euro 7.200.000,00, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla
b) per l’anno 2021, per euro 7.190.767,06, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla
2. Allo stanziamento per l’anno 2022 del fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del
3. [Agli oneri derivanti dalla presente legge concorrono anche le risorse derivanti da apposite assegnazioni statali, nel rispetto della normativa di riferimento in materia] [1].
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 22 della