§ 3.11.65 - L.R. 22 luglio 2002, n. 21.
Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:22/07/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Interventi).
Art. 4.  (Programma operativo).
Art. 5.  (Fondo regionale per l’inserimento al lavoro)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.11.65 - L.R. 22 luglio 2002, n. 21.

Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro.

(B.U. 30 luglio 2002, n. 21 – S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell’ambito di politiche attive dirette a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove, attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale con le autonomie locali, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 81/2000. Si applicano, altresì, a favore delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate nel programma di cui all’articolo 4, con i limiti nello stesso previsti.

 

     Art. 3. (Interventi).

     1. La Regione, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, promuove:

     a) l’analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell’attività progettuale svolta;

     b) la ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;

     c) l’istituzione di banche dati, l’effettuazione di studi e ricerche, l’organizzazione di convegni e seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro;

     d) l’aggiornamento e la riqualificazione professionale;

     e) le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1, della L.15 marzo 1997, n. 59);

     f) l’assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;

     g) l’esercizio di lavoro autonomo o d’impresa, sia in forma individuale che associata, anche attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n.196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno);

     h) l’assunzione da parte di società abilitate all’attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);

     h bis) la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori medesimi, anche attraverso la concessione degli incentivi previsti nel programma operativo di cui all'articolo 4; [1]

     i) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzioni nominative, secondo le modalità definite nel programma di cui all’articolo 4;

     j) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo;

     k) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati;

     l) la costituzione di società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale, cui possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     m) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere attraverso l’Agenzia Lazio Lavoro istituita dall’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche.

     1 bis. Il datore di lavoro pubblico o privato beneficiario degli incentivi di cui al comma 1, lettera h bis), restituisce alla Regione le somme percepite a titolo di incentivo, nel caso in cui il relativo rapporto con il lavoratore, per cause imputabili alla volontà del datore di lavoro, abbia una durata inferiore ai sessanta mesi. [2]

     2. La Regione può assumere la partecipazione, anche maggioritaria, nelle società di capitali di cui al comma 1, lettera n), attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio — Sviluppo Lazio S.p.A., istituita dall’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e la “Progetti territoriali per l’occupazione — Proteo S.p.A.”, istituita ai sensi della legge regionale 7 giugno 1990, n. 75, di seguito denominata Proteo S.p.A..

     3. Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della Regione e le aziende unità sanitarie locali (ASL), nell’ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori di cui all’articolo 2, una quota pari al quaranta per cento dei posti vacanti nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per l’inquadramento nei diversi profili professionali e livelli funzionali.

     4. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, la Regione:

     a) concede un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;

     b) provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale.

     5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia annualmente, attraverso una quota delle risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 5, la Proteo S.p.A. per lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio nell’ambito degli interventi di cui al presente articolo diretti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili.

 

     Art. 4. (Programma operativo).

     1. la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della l.r. 38 /1998, e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione (bur), il programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 2, di seguito denominato programma. il programma definisce, in particolare:

     A) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 3;

     B) la natura, l’ammontare, le modalità ed i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato;

     C) I criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a);

     D) I soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla lettera a);

     E) L’elenco regionale, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 81/2000, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori socialmente utili, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo;

     F) le altre categorie svantaggiate di lavoratori che beneficiano degli interventi di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, nei limiti della disponibilità di risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 5, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili non ricompresi nella previsione di cui all'articolo 2 ed ai lavoratori impegnati, nell’ambito dei cantieri scuola e lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 e successive modifiche, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.

     2. Il programma determina l’ammontare delle risorse a favore dei datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui all’articolo 2 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in misura superiore in caso di assunzione da parte di enti pubblici operanti nel territorio regionale.

     3. il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

     A) Determinazione degli incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell’ambito territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale;

     B) Individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e comunitarie;

     C) promozione di forme associative, di accordo e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, così da favorire l’esercizio coordinato delle relative funzioni;

     D) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

 

     Art. 5. (Fondo regionale per l’inserimento al lavoro) [3]

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 3 è costituito il “Fondo regionale per l’inserimento al lavoro” di seguito denominato fondo speciale.

2. Al fondo speciale sono destinate:

a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all’articolo 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il Fondo sociale europeo (FSE);

b) risorse statali assegnate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione);

c) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, nell'ambito rispettivamente delle U.P.B. 341 e 431, i seguenti capitoli:

     a) Risorse di cui all’articolo 5, comma 2, della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 per il finanziamento del Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale;

     b) Assegnazione dallo Stato, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs 81/2000, delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, delle D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione).

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, nell'ambito rispettivamente delle UPB F31 e F32, i seguenti capitoli:

     a) Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (Parte corrente);

     b) Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (Parte capitale);

     c) Utilizzazione delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del d.l. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 236/1993.

     3. All'istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, con deliberazione della Giunta regionale.


[1] Lettera inserita dall'art. 99 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma inserito dall'art. 99 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.