Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 13/11/2019 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26/2007) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 26/2007) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 26/2007) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2007) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2007) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26/2007) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/2007) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 26/2007) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale 26/2007) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 26/2007) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 26/2007) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 29/2007) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2007) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29/2007) |
Art. 16. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29/2007) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29/2007) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29/2007) |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 29/2007) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 29/2007) |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 29/2007) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 29/2007) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 29/2007) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 29/2007) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20/2009) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2009) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2009) |
Art. 28. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2009) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2009) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2009) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/2009) |
Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20/2009) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 20/2009) |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 20/2009) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2009) |
Art. 36. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2009) |
Art. 37. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2009) |
Art. 38. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 20/2009) |
Art. 39. (Inserimento dell'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009) |
Art. 40. (Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007) |
Art. 41. (Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca) |
Art. 42. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 13/2000) |
Art. 43. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 26/2014) |
Art. 44. (Norme transitorie in materia di finanziamenti alle associazioni della minoranza linguistica friulana) |
Art. 45. (Norme finanziarie) |
Art. 46. (Entrata in vigore) |
§ 5.7.200 - L.R. 13 novembre 2019, n. 20.
Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.
(B.U. 20 novembre 2019, n. 47)
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 1 le parole «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie»;
b) alla lettera b) del comma 2 la parola «comprendente» è sostituita dalla seguente: «comprese» e la parola «livello» è sostituita dalle seguenti: «ambito ex».
Art. 3. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
a) alla lettera a) dopo la parola: «tre» è inserita la seguente: «ex»;
b) il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
«2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine.».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 1 le parole «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie»;
b) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole «due per ciascuna delle» è inserita la seguente: «ex»;
c) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole «uno per ciascuna delle» è inserita la seguente: «ex»;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 7. (Modifica all'articolo 18 ante della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 18 ante della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) alla lettera d) del comma 4 dopo le parole «cultura slovena» sono inserite le seguenti: «di San Pietro al Natisone»;
b) al comma 5 dopo le parole «territoriale, almeno» sono inserite le seguenti: «di ambito ex».
Art. 9. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
a) al comma 1 le parole «, relative alle annualità 2015 e seguenti, anche su base pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti»;
b) al comma 2 le parole «alle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla
Art. 10. (Modifiche all'articolo 19 bis della
1. All'articolo 19 bis della
a) al comma 1 le parole «un Ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.».
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della
«3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.».
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
«Art. 22
(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.
2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.».
Capo II
Modifiche alla
Art. 13. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 5 dell'articolo 7 della
Art. 16. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) alla rubrica dopo la parola «Cartellonistica» sono inserite le seguenti: «e segnaletica»;
b) al comma 3 la parola «cartellonistica» è sostituita dalla seguente: «segnaletica».
Art. 18. (Modifica all'articolo 13 della
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della
«5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.».
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
«Art. 16
(Materiale e documentazione didattici)
1. L'ARLeF realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana.
2. L'ARLeF approva le linee da seguire nella realizzazione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana e nella realizzazione di attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana.».
Art. 20. (Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
«Art. 24
(Associazioni della minoranza linguistica friulana)
1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.
3. All'Albo di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;
b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della
c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana;
d) non sono destinatarie di ulteriori finanziamenti ai sensi della presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale.
6. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 mediante finanziamenti.
7. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale.
8. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.».
Art. 22. (Modifiche all'articolo 27 della
1. All'articolo 27 della
a) al comma 1 le parole «i concessionari di pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico»;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 23. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28 della
a) alla rubrica le parole: «e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana» sono soppresse;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 24. (Modifica all'articolo 29 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della
Capo III
Modifiche alla
Art. 25. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1 le parole: «Friuli Venezia Giulia» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca è prevista la promozione e la valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch, nel territorio di cui al comma 2.».
Art. 26. (Modifica all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
«2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla
Art. 27. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 28. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 29. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) alla rubrica le parole: «la Provincia di Udine,» sono soppresse;
b) al comma 1 le parole «delle amministrazioni regionale, provinciale e comunale» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione e degli enti locali»;
c) al comma 2 le parole «delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione e degli enti locali»;
d) al comma 3 le parole «delle amministrazioni regionale e provinciale e degli enti da esse dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti»;
e) al comma 5 le parole «, della Provincia e degli altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti locali».
Art. 30. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei termini e con le modalità previste dalla
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.».
Art. 31. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
«Art. 8
(Promozione e valorizzazione delle varietà linguistiche saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza (frazione Timau/Tischlbong) e Sappada/Plodn, sentite le associazioni locali, individua i criteri e le modalità di promozione e valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.».
Art. 33. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1 le parole «L'amministrazione regionale e quelle degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e gli enti locali»;
b) al comma 3 le parole «le amministrazioni regionale, provinciale e gli altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione e gli enti locali».
Art. 34. (Modifiche all'articolo 12 della
1. All'articolo 12 della
a) al comma 1 le parole «nei territori» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;
b) al comma 3 le parole «le Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri enti locali» e le parole «di insediamento delle minoranze di lingua tedesca» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2,».
Art. 35. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 1 le parole «nell'intero territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia,» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2,»;
b) al comma 2 dopo la parola «varietà» è inserita la seguente: «linguistiche».
Art. 36. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) avere la propria sede legale nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;»;
b) al comma 2 la parola «cultura» è sostituita dalla seguente: «lingue minoritarie» e le parole «su proposta dell'Assessore regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della Giunta regionale».
Art. 37. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) al comma 1 le parole «È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.»;
c) al comma 2 bis le parole «lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d)» e la parola «cultura» è sostituita dalle seguenti: «lingue minoritarie»;
d) al comma 3 la parola «cultura» è sostituita dalle seguenti: «lingue minoritarie»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 38. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole «, dalla Provincia e dai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli enti locali»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione, in particolare:
a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;
b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;
c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;
d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.».
Art. 39. (Inserimento dell'articolo 17 bis della
1. Dopo l'articolo 17 della
«Art. 17 bis. (Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.
3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.».
Capo IV
Interventi in materia di lingue minoritarie
Art. 40. (Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della
1. Al fine della realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 41. (Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca)
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie per la realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'articolo 17 bis della
Capo V
Norme finali
Art. 42. (Modifica all'articolo 1 della
1. Al comma 10 dell'articolo 1 della
Art. 43. (Modifica all'articolo 21 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 21 della
Art. 44. (Norme transitorie in materia di finanziamenti alle associazioni della minoranza linguistica friulana)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 24, comma 6,
2. Per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i finanziamenti, di pari importo a quelli già concessi per l'anno 2019, ai seguenti soggetti:
a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
f) Kappa Vu s.a.s. di Udine;
g) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.
3. Per le finalità di cui al comma 2 i soggetti richiedenti presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio 2020, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2020. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 45. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Alle finalità di cui all'articolo 8 della
6. Alle finalità di cui all'articolo 22 della
7. Alle finalità di cui all'articolo 23 della
8. Alle finalità di cui all'articolo 24 della
9. Alle finalità di cui all'articolo 6 della
10. Alle finalità di cui all'articolo 15 della
11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 46. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.