§ 74.1.46 - D.Lgs. 12 settembre 2002, n. 223.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:12/09/2002
Numero:223


Sommario
Art. 1.      1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", l'attuazione nel territorio [...]


§ 74.1.46 - D.Lgs. 12 settembre 2002, n. 223.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione

(G.U. 12 ottobre 2002, n. 240)

 

     Art. 1.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: "legge" per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, è disciplinata dalle norme del presente articolo.

     2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.

     3. Spetta altresì alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.

     4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, è riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.