§ 6.2.162 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 29.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:10/12/2019
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000
Art. 3.  Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019
Art. 4.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2000
Art. 5.  Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria
Art. 6.  Modifica alla legge regionale n. 18 del 2019
Art. 7.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998
Art. 8.  Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 14 del 2015
Art. 10.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
Art. 11.  Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale
Art. 12.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria
Art. 14.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995
Art. 15.  Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 2 del 2003
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 6.2.162 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020

(B.U. 10 dicembre 2019, n. 408)

 

CAPO I

FINALITA’

 

Art. 1. Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

 

CAPO II

SVILUPPO ECONOMICO ED AGRICOLTURA

Sezione I

Disciplina del turismo

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000

1. Nella rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola “provinciali” è sostituita dalla seguente: “regionali”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola “Provincia” è sostituta dalla seguente: “Regione”;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

1. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mesi”.

 

Sezione II

Itinerari turistici enogastronomici

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), dopo le parole “alle lettere a), b) e c) del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1 bis”.

 

Sezione III

Norme di semplificazione procedimentale per gli allevamenti e gli insediamenti produttivi zootecnici

 

     Art. 5. Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria

1. Gli interventi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici esistenti alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive sono comunque ammessi nel territorio rurale, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata regionale (MEUR). La SCIA è corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale di cui al comma 3 e comporta il completo adeguamento dell’allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria.

3. La Giunta regionale con apposita delibera specifica le opere, impianti e infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria stabilite dalla relativa normativa statale o regionale. La Giunta provvede all’aggiornamento della delibera, in caso di modifica o integrazione della normativa di polizia veterinaria di riferimento.

 

Sezione IV

Disposizioni a sostegno alle imprese

 

     Art. 6. Modifica alla legge regionale n. 18 del 2019

1. Al termine del titolo della legge regionale 1° agosto 2019, n. 18 (Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane) sono aggiunte le parole: “e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna”.

2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2019 è così sostituito:

“1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), nei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge per la montagna) e cioè quelli compresi nelle zone montane individuate con le deliberazioni della Giunta regionale 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813, negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto delle Aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le Aree interne: dispositivi per l’attuazione) con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l’anno di imposta 2017.”

 

CAPO III

CULTURA E LAVORO

Sezione I

Avvalimento dell’IBACN

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000" , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia- Romagna), è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, si avvale dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente:

“3 bis. Per l’attuazione del comma 3, l’IBACN può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l’IBACN interviene con contributi in conto capitale.”.

3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è aggiunto il seguente:

“3 ter. Per l’attuazione del comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all’IBACN.”.

 

Sezione II

Funzioni dell’Agenzia regionale per il lavoro

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005

1. Alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole “ammortizzatori sociali” sono aggiunte le parole “comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga”.

2. Alla lettera v) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005 le parole: “oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante” sono soppresse.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 14 del 2015

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis. Trattamento dei dati personali

1. Le finalità elencate nell’articolo 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

2. La Giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.

 

CAPO IV

TERRITORIO ED AMBIENTE

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente periodo: “La Regione, al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattiva, può destinare le somme introitate nell’ambito della propria quota per la concessione di contributi ai Comuni. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, con particolare riferimento ai territori interessati da attività estrattiva prima dell’entrata in vigore della presente legge e quindi prive di un piano di sistemazione finale, individuando anche la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.

 

     Art. 11. Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale

1. Ai fini della concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di “ecofeste” a ridotto impatto ambientale, non trova applicazione il limite previsto dall’articolo 99 bis, comma 5, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

2. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la seguente lettera: “i-ter) la promozione e la diffusione presso gli esercenti commerciali, come definiti all’articolo 7 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n.111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) di progetti volti alla eliminazione dell’utilizzo delle materie plastiche dando priorità ai progetti volti alla vendita di prodotti sfusi senza l’utilizzo di imballaggi e contenitori in plastica monouso”.

3. Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31), è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) ai progetti dei Comuni che hanno l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti plastici”.

4. Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 16 del 2015 il periodo “Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo” è sostituito dal seguente: “Detratta la quota destinata alla lettera c) e c bis), il Fondo restante è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo e qualora non sussistano le condizioni per attribuire tutta la quota rispettivamente alle lettere a) e b) la stessa può essere assegnata all’altra lettera e in subordine alle lettere c) e c bis).”.

 

CAPO V

SANITA’

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

“1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.”.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria

1. Il comma 1 bis dell’articolo 5e il comma 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) sono abrogati.

2. I Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall’assegnazione della sede.

3. Ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole: ", lettera b)" sono soppresse.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati e per promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.

2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell’anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente. La domanda deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell’anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è soppressa.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).