Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 29/11/2019 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Efficacia dell'Intesa |
Art. 3. Abrogazioni |
§ 4.5.47 - L.R. 29 novembre 2019, n. 25.
Ratifica intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995
(B.U. 29 novembre 2019, n. 394)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l’Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del
Art. 2. Efficacia dell'Intesa
1. L’Intesa di cui all’articolo 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica di cui al comma 1.
Art. 3. Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all’articolo 2, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9” , e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.
INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE
Premesso che:
con il
Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali; è stato
inoltre previsto che qualora siano interessati territori di più Regioni le competenze siano
esercitate mediante intesa tra gli enti interessati;
con
veneto”, riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, dichiarandolo di
preminente interesse nazionale;
le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate
mediante l’Intesa Interregionale per l’esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed
idrovie collegate, concordata ai sensi degli art. 8 e 98 del
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sono regolate dalle seguenti
leggi regionali:
- n. 11/1995, Regione Emilia Romagna;
- n. 6/2012, Regione Lombardia;
- n. 23/1997, Regione Veneto;
- n. 28/1995, Regione Piemonte;
le Regioni che hanno aderito all’Intesa hanno redatto un’apposita convenzione per
l’esercizio delle funzioni amministrative in argomento che è stata approvata e recepita dai
rispettivi ordinamenti con
Lombardia n. 1177/1999, con
Regione Piemonte n. 99-29588/2000.
Rilevato che dalla data in cui l’infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l’opera
non è stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono
intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la
normativa in materia.
Ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per
attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di
navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle
opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell’Intesa.
vista la legge 27 Gennaio 2000, n.16: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo europeo sulle
grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio
1996” rev.3 nella quale vengono individuate le grandi idrovie di interesse nazionale, tra cui
i tratti già compresi nel sistema idroviario padano veneto:
Visto il Regolamento (UE) n.1315/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell’11
dicembre 2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti.
Rilevato che in più occasioni l’Unione Europea ha espresso l’esigenza di uno sviluppo della
rete globale di trasporto che interessa le vie d’acqua, ponendo la navigazione interna in
relazione alla protezione della natura e sottolineando l’importanza del settore in una
prospettiva di sostenibilità a lungo termine;
Vista la deliberazione del Comitato dell’Intesa Interregionale per l’esercizio della
Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019 con la quale
si propone di modificare la convenzione sino ad oggi vigente e contestualmente si approva
il nuovo testo come di seguito indicato:
Art. 1 – FUNZIONI ESERCITATE D’INTESA
Le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte si impegnano, direttamente o
attraverso i soggetti cui è affidata la gestione della navigazione, ad esercitare d’intesa le
funzioni regionali concernenti l’ordinaria amministrazione e gestione in materia di
navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto individuati
nella
Le Regioni esercitano direttamente le funzioni che comportano le seguenti attività:
a) iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne; sia quelle di
natura commerciale rivolte al trasporto di merci e di persone che quelle di natura
ambientale, turistica, culturale, ricreativa e sportiva;
b) iniziative rivolte a garantire la navigazione sul sistema idroviario e al superamento degli
sbarramenti artificiali esistenti;
c) svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di
pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;
d) iniziative volte all’ottenimento di finanziamenti di natura statale ed europea per la
realizzazione, il potenziamento e il mantenimento della rete di navigazione riconducibile
al sistema idroviario padano veneto;
e) programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie
sulle vie navigabili della rete gestita in comune;
f) programmazione della manutenzione delle vie navigabili, garantendo la continuità e la
sicurezza della rete,
g) relazioni istituzionali con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;
h) organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il
settore;
i) finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività;
j) adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e
attività.
Ai soggetti cui le Regioni hanno affidato la gestione della navigazione competono le funzioni
connesse alle seguenti attività:
a) manutenzione, ripristino e adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;
b) manutenzione dei mezzi e delle componenti strumentali (meccaniche, idrauliche,
elettriche, elettroniche, unità navigabili) necessarie per garantire il corretto
funzionamento delle vie navigabili, compresa l’eventuale sostituzione dei mezzi obsoleti
o non a norma;
c) servizio di gestione del traffico fluviale relativo alla navigazione e gestione ed uso della
rete di comunicazione e informazione collegata;
d) servizio di segnalamento e di eventuale pilotaggio lungo le vie di navigazione;
e) servizio di manovra delle conche di navigazione;
f) servizio di piena relativo alle infrastrutture della navigazione interna;
g) polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
h) gestione tecnico-amministrativa dell’intera rete idrografica indicata nella
i) adempimenti connessi alla gestione afferenti le opere, gli impianti, i mezzi, le
attrezzature, i materiali, il personale e ogni altro bene strumentale attinente l’attività;
j) conservazione delle finalità demaniali dei beni costituenti il demanio della navigazione
interna e sua gestione, favorendo l’utilizzo e la valorizzazione degli stessi per una
pubblica utilità di interesse locale, regionale e sovraregionale.
Art. 2 – OBIETTIVI
Le Regioni, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, si impegnano a
perseguire gli obiettivi di seguito indicati:
- coordinamento e pianificazione della rete di navigazione sottesa all’asta fluviale del
fiume Po, comprese le iniziative di altro settore che concorrono nell’utilizzo del sistema
terra-acqua collegato;
- ottenimento di risorse economiche pubbliche o private necessarie per migliorare e/o
incrementare la rete, l’offerta dei servizi connessi alla navigazione e l’ambiente posto
in relazione;
- armonizzazione di tutta la rete di navigazione sottesa all’asta del fiume Po, anche se
non espressamente indicata dalla
- armonizzazione della rete di navigazione con le altre reti di trasporto, compresa quella
delle piste ciclopedonali e quella collegata ai parchi fluviali;
- realizzazione di nuove opere infrastrutturali rivolte alla navigazione;
- miglioramento della sicurezza delle vie di navigazione, dei porti e di tutte le attività
riconducibili alla navigazione interna.
Art. 3 – PROGRAMMAZIONE
Le Regioni di comune accordo, ognuna per quanto riguarda il territorio di propria
competenza, si impegnano a definire:
- lo stato di attuazione del sistema idroviario padano veneto, dei tratti individuati nella
legge n.16/2000, aggiornando periodicamente il sistema informativo TENtec della
Commissione europea per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità e dei trasporti,
le grandi vie navigabili di importanza internazionale;
- l’aggiornamento periodico del Project List del Corridoio Mediterraneo della rete TEN T
finalizzato anche all’ottenimento di finanziamenti europei e statali;
- un Programma triennale di manutenzione del sistema idroviario aggiornato con cadenza
annuale.
Il documento di programmazione di cui sopra è aggiornato annualmente in occasione
dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario ovvero quando ritenuto necessario
per il raggiungimento di un obiettivo specifico.
Art. 4 - ORGANISMI DI GESTIONE, DI RAPPRESENTANZA E DI CONSULTAZIONE
Allo svolgimento delle funzioni amministrative individuate agli articoli 1 e 3, nonché
all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 sovrintende un “Comitato Interregionale per
la navigazione interna” composto dai quattro Assessori con delega a Infrastrutture e
Trasporti delle Regioni partecipanti all’Intesa o da loro delegati.
A presiedere il Comitato, ogni tre anni e con un criterio di rotazione, viene scelto uno dei
partecipanti, avente il ruolo di “Presidente” e di rappresentante dell’Intesa.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è coadiuvato da una “Commissione
consultiva tecnico-amministrativa” composta da otto membri effettivi, 2 per ciascuna delle
regioni e da queste nominati. Ad integrazione, alle sedute della Commissione partecipa un
rappresentante per ogni agenzia, azienda o struttura operativa pubblica competente sul
territorio in materia di navigazione interna senza diritto di voto.
La Commissione nomina altresì, fra i dipendenti regionali, un “Segretario”, la cui principale
funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell’Intesa e di coordinare gli
organismi di funzionamento previsti. Il Segretario dura in carica contestualmente al
Presidente pro-tempore dell’Intesa, in base ai medesimi meccanismi di rotazione.
Il Comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla
Commissione consultiva tecnico-amministrativa.
Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle
sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i membri o di loro delegati; per la validità
delle sue decisioni è richiesta l’unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti
i membri e dal Segretario della Commissione Consultiva tecnico-amministrativa quale
soggetto verbalizzante.
Costituisce eccezione alla richiesta dell’unanimità di voto il caso indicato al successivo
articolo 5 riguardante l’approvazione dei bilanci consuntivi dell’Intesa dove per un periodo
transitorio la Regione Piemonte partecipa alla spesa solo con una quota simbolica; in tal
caso l’espressione di voto dell’Ente interessato è meramente consultiva e non vincolante.
Art. 5 - ONERI A CARICO DELLE PARTI E RIPARTIZIONE SPESE
In condizioni ordinarie di esercizio dell’Intesa, a seguito della completa trasformazione del
tracciato afferente il sistema idroviario padano-veneto riguardante il fiume Po e idrovie
collegate, indicato dalla legge n.16/2000, gli oneri sostenuti dalle singole Regioni relativi
alle funzioni e attività di cui al precedente articolo 1 vengono ripartiti tra le Regioni Veneto,
Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte secondo le seguenti aliquote:
- 33% la Regione Emilia-Romagna;
- 33% la Regione Lombardia;
- 33% la Regione Veneto;
- 1% la Regione Piemonte.
È ammissibile ogni spesa riconducibile a finalità di gestione del sistema idroviario, sia
esplicitamente prevista nei singoli bilanci regionali, sia non esplicitamente prevista ma
documentabile nelle rendicontazioni dei soggetti di cui si avvalgono le Regioni per la
gestione del sistema idroviario, purché derivante da introiti legati alla gestione del demanio
della navigazione interna incamerati direttamente dai soggetti anziché dalle regioni.
Transitoriamente, nel periodo breve e medio, e comunque sino a quando il tracciato della
via di navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti
per le infrastrutture di trasporto indicati dal Regolamento UE n.1315/2013, la Regione
Piemonte partecipa alla spesa con una quota simbolica dello 0,1% e pertanto la parte
rimanente di quota ordinaria sopra indicata dell’1% viene proporzionalmente ripartita fra le
altre Regioni già toccate da una navigazione CEMT di almeno classe IV, portando l’aliquota
al 33,3%. Tale disposizione si applica ai bilanci approvati successivamente all’entrata in
vigore della presente Convenzione.
Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale dell’Intesa e il relativo riparto delle
spese deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro
il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni
di inserire le previsioni nel proprio bilancio di previsione.
Il bilancio consuntivo del rendiconto di gestione dell’Intesa e il relativo riparto delle spese
deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di
provvedere all’adozione dei conseguenti atti amministrativi.
Ai fini di definire le previsioni di bilancio il Comitato Interregionale per la navigazione interna
può avvalersi di sistemi semplificati di quantificazione della spesa preventivamente
approvati, basati sulla standardizzazione dei costi e sulla definizione dello standard di
servizio che si vuole erogare.
Ai fini della definizione delle somme poste a conguaglio, a seguito dell’approvazione del
rendiconto di gestione, le differenze rispetto al bilancio di previsione non possono essere
superiori al 20%, dell’importo approvato con il relativo bilancio di previsione, fatto salvo
eventuali costi indifferibili sopraggiunti nel corso dell’esercizio. Tali situazioni devono essere
preventivamente comunicate e approvate dal Comitato.
Ai fini dell’approvazione del bilancio consuntivo si fa riferimento, nella relazione illustrativa
di accompagnamento, anche alle spese sostenute in attuazione del programma delle
manutenzioni di cui all’art. 3 della presente Convenzione, al fine del riscontro da parte delle
Regioni del livello di attuazione di quanto programmato e della definizione del programma
relativo alle annualità successive.
In caso di esigenze di funzionalità del sistema segnalate nel corso dell’anno e ritenute
accoglibili dalle Regioni, è contemplata la possibilità che quota parte del conguaglio dovuto
sia dedicato alle risoluzioni di tale problematiche da attuarsi tramite atto di
convenzionamento specifico tra le Regioni interessate, qualora necessario.
Le Regioni si impegnano a liquidare le spettanze entro sei mesi dalla data di approvazione
dei bilanci compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Art. 6 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
Le parti concordano che i contenuti del presente accordo possano essere modificati su
proposta di uno degli Assessori facenti parte del Comitato Interregionale per la navigazione
interna recepite dalle amministrazioni regionali interessate.