§ 2.3.68 - L.R. 2 luglio 2019, n. 11.
Contributi ai comuni e alle unioni di comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:02/07/2019
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Concessione del contributo
Art. 2.  Criteri e modalità di concessione
Art. 3.  Norma finanziaria


§ 2.3.68 - L.R. 2 luglio 2019, n. 11.

Contributi ai comuni e alle unioni di comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace

(B.U. 2 luglio 2019, n. 212)

 

Art. 1. Concessione del contributo

1. La Regione Emilia-Romagna concede un contributo annuale ai comuni e alle unioni di comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

 

     Art. 2. Criteri e modalità di concessione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta dal comune o dall'unione di Comuni.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26) [1].

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 


[1] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.